Per il farmacista quando è possibile - legittimatamente - opporsi a delibere comunali che anche solo indirettamente ledano gli interessi economici?
Per rispondere a tale domanda, anche in tema di apertura di nuove sedi, proponiamo la ricostruzione di alcuni tar.
Va rilevato come, secondo condivisa giurisprudenza, la legittimazione è ravvisabile qualora il soggetto sia titolare di una posizione qualificata e differenziata (avente consistenza di interesse legittimo), correlata al bene della vita oggetto di esercizio del pubblico potere, idonea a distinguere il ricorrente da ogni altro consociato (accertamento strumentale alla verifica della legittimazione al ricorso) (T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 04/03/2022, n. 50).
Orbene, la collocazione delle farmacie sul territorio è disciplinata dal principio della pianta organica in virtù del quale in ogni Comune viene istituita una sede farmaceutica ogni tremilatrecento abitanti e per ciascuna sede la pianta organica prevede zone specificamente circoscritte e individuate sotto il profilo territoriale. (Tar Napoli 3889/2023)
Nello specifico, “Il farmacista titolare di una delle sedi farmaceutiche ricomprese in una pianta organica comunale è portatore di un interesse qualificato alla legittimità dell'azione amministrativa finalizzata alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune e all'attuazione di qualsivoglia forma di decentramento” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 1.09.2021, n. 5691/2021 e n. 945/2023)
Farmacista, quando è possibile opporsi ai provvedimenti comunali
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L’altra condizione dell’azione, ovvero l’interesse ad agire, è regolata dai seguenti principi:
“Sussiste l'interesse del singolo farmacista, titolare di sede, alla razionale distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici e, quindi, a censurare il procedimento di revisione della pianta organica e la nuova delimitazione delle sedi farmaceutiche, qualora ritenga che i relativi procedimenti non si siano svolti nel rigoroso rispetto della normativa che li disciplina, con la conseguenza che i titolari di sedi farmaceutiche hanno interesse a ricorrere
contro il provvedimento che accresce il numero delle farmacie della pianta organica,
nonché avverso i provvedimenti che, modificando i confini delle sedi, vengano ad incidere sulla sede di titolarità dei medesimi” (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 03/09/2013, n. 600).
Ne deriva che l’interesse inteso come lesione diretta concreta ed attuale della posizione dei ricorrenti, ulteriore rispetto alla mera legittimazione al ricorso, può ritenersi in re ipsa nella dedotta non economicità delle gestioni in conseguenza della revisione, quindi nel connesso pregiudizio economico, che deve essere opportunatamente contrastato dall'ammministrazione ove rilevato.
Da ultimo va rilevato che ove venga instaurato, come nel caso prospettato, l'esistenza di un ricorso pendente di cui si è avuta notizia, intentato da altri farmacisti e si ritenga che da detto procedimento possa derivare un pregiudizio non diretto, si dovrà valutare l'intervento nel procedimento amministrativo esistente, sia ad opponendum che ad adiuvandum rispetto al ricorso di primo grado. (Sui requisiti Adunanza Plen CdS 23/16)
Tale problematica è particolarmente sentita ove le informazioni siano pervenute in modo informale, si immagini infatti che per l'alto numero dei controinteressati in detto ricorso, vi sia stata la notifica per pubblici proclami, elemento questo che rende praticamene meno conoscibile un ricorso rispetto a quanto possa accadere in caso di notifica diretta ai controinteressati.
Studio Legale Angelini Lucarelli
Avv. Aldo Lucarelli
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