Revisione della pianta organica farmacie ed iniquità della distribuzione demografica
- Avv Aldo Lucarelli
- 8 lug
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 16 lug
Portiamo alla attenzione dei lettori una recentissima pronuncia del Tar Bologna del 7 luglio 2025 con cui é stato di affermato che:
il comune ha un ampissimo potere discrezionale nella indicazione del numero e della ubicazione delle farmacie
Il potere del Tar si limita ad un controllo di arbitrarietà
Non é necessario avere un corretto bilanciamento tra zona e numero di residenti in quanto deve essere dato peso alle esigenze anche prospettiche della zona

L’interesse privato degli “altri” farmacisti di carattere concorrenziale economico é recessivo rispetto alle scelte amministrative volte alla tutela della disponibilità farmaceutica per la popolazione
Sulla base di tali assunti possiamo affermare che venendo al merito per giurisprudenza pacifica le scelte dell'Amministrazione comunale relative alla localizzazione delle farmacie sono espressione di ampia discrezionalità, sindacabili solo in presenza di gravi ed evidenti errori di valutazione o irragionevolezza. Tale discrezionalità deve rispondere all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio in relazione agli effettivi bisogni della collettività, tenendo conto non solo del numero dei residenti, ma anche di fattori quali la fruizione del servizio, le condizioni ambientali, topografiche e di viabilità, nonché le distanze tra le farmacie. In quest'ottica complessiva, la valutazione sull'accessibilità al servizio farmaceutico deve riferirsi all'intero territorio comunale, con l'obiettivo di coniugare l'adeguata copertura delle aree isolate o scarsamente abitate con la maggiore accessibilità per la maggioranza degli abitanti
Ciò premesso, la scelta del Comune resistente in merito alla localizzazione della sede X appare adeguatamente e non illogicamente motivata dalle complessive esigenze di efficacia del servizio pubblico farmaceutico.
Se è indubbio che l’estensione territoriale della sede sia esigua rispetto alle altre con particolare riferimento alla sede della controinteressata, non di meno la sua collocazione risulta “equilibrata” rispetto alle altre per la migliore copertura del territorio comunale, non potendosi prendere a riferimento il solo elemento dei cittadini residenti specie in un comune a vocazione turistica della riviera, caratterizzato da notevole aumento del bacino d’utenza nel periodo estivo.
Non ha dunque rilievo il solo fattore del numero di residenti ma quello ben più rilevante dell’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio nelle diverse zone del territorio da individuarsi, risultando l’interesse commerciale della ricorrente recessivo rispetto alle esigenze di interesse pubblico evidenziate negli atti di revisione della pianta organica. (Tar Bologna 799/25
Seppure l'Amministrazione comunale, nell'esercitare il proprio potere di programmare la distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, deve tenere in considerazione ai fini del compimento di una scelta equilibrata e ragionevole l'interesse commerciale dei farmacisti, che persegue una finalità di stimolo della concorrenza, resta fermo però che, secondo i principi generalmente applicati laddove venga in rilievo l'esercizio di un potere di matrice discrezionale, l'interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell'interesse pubblico (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 8 giugno 2021, n. 4374 e Tar Bologna 799/2025).
Avv. Aldo Lucarelli
(I principi esposti si trovano nelle sentenze Consiglio di Stato sez. III, 18 ottobre 2024, n.8346, Id., sez. III, 11 luglio 2018 n. 4231; Id., sez. III, 19 settembre 2017, n. 4387; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 1 settembre 2021, n.5691; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 17 maggio 2021, n. 1002 e Tar Bologna 799/2025).
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