Cambio del cognome: presupposti, procedura e Cons. Stato 8422/2023
Il cognome si può cambiare, ma non a piacimento: serve una domanda motivata al Prefetto, che bilancia l'identità personale di chi chiede con l'interesse pubblico alla stabilità dell'identificazione.
Una delle pronunce più significative sul punto è Cons. Stato, sez. III, sent. n. 8422/2023: il Prefetto non può respingere con formule generiche la richiesta di una figlia di sostituire il cognome paterno con quello materno, ma deve indicare le specifiche ragioni di interesse pubblico contrarie.
Norme e presupposti
La norma di riferimento è l'art. 89 d.P.R. 396/2000, nel testo del d.P.R. 54/2012, che ha unificato nel Prefetto la competenza sul cambio di nome, sul cambio di cognome e sull'aggiunta di un altro cognome (circolare Min. Interno 14/2012).
La domanda va presentata al Prefetto della provincia di residenza o del luogo in cui si trova l'atto di nascita, e deve esporre le ragioni della richiesta. Restano esclusi i cognomi di importanza storica o che farebbero credere a un'appartenenza a famiglie illustri.
Il presupposto è una ragione seria e dimostrabile.
La legge cita il cognome ridicolo, vergognoso o rivelatore dell'origine naturale, ma non sono le sole ipotesi. Il Prefetto bilancia l'interesse del richiedente con l'interesse pubblico alla stabilità dell'identificazione, e la posizione del richiedente è di interesse legittimo (Cons. Stato 8422/2023).
La Corte costituzionale (sent. 131/2022) ha cambiato le regole di attribuzione del cognome alla nascita, ma ha precisato che le modifiche successive seguono ancora la procedura dell'art. 89.
Chi può chiedere e come si procede
Interessato Chi presenta la domanda
Per il Maggiorenne L'interessato, al Prefetto
Per il Minore, I genitori al Prefetto
Per il Minore, I genitori in disaccordo
Questione dibattuta
Il minore e il dissenso dei genitori. La richiesta di cambiare il cognome del minore è un atto civile e, secondo la giurisprudenza amministrativa, richiede il consenso di entrambi i genitori. Le eccezioni sono la perdita della responsabilità genitoriale di uno dei due e le peculiari circostanze familiari, adeguatamente comprovate, che arrechino pregiudizio al minore (TAR Lazio 11410/2018).

Se un genitore dissente, un orientamento ritiene che il Prefetto non possa autorizzare il cambio e che la tutela dell'altro genitore passi dal giudice ordinario ex art. 316 c.c. (TAR Friuli-Venezia Giulia, 14 febbraio 2024).
Il TAR Veneto, con la sentenza n. 661/2024, ha invece ritenuto che il dissenso del padre non abbia effetto impeditivo automatico. La questione non è quindi pacifica.
La procedura davanti alla Prefettura segue questi passaggi, con differenze di dettaglio tra uffici:
1. Istanza motivata sui modelli della Prefettura (Mod. A maggiorenni, Mod. C minori), con dichiarazione sostitutiva su residenza e stato di famiglia, documenti a sostegno, copia del documento di identità e assenso degli eventuali cointeressati.
2. Marca da bollo (16 euro secondo la scheda della Prefettura di Roma), non dovuta se il cognome è ridicolo, vergognoso o rivela l'origine naturale.
3. Istruttoria, con possibili integrazioni e contraddittorio con i controinteressati.
4. Decreto di autorizzazione alla pubblicità e affissione dell'avviso all'albo pretorio del Comune di nascita e di residenza per 30 giorni (art. 90).
5. Opposizioni con atto notificato al Prefetto entro 30 giorni dall'ultimo giorno di affissione (art. 91).
6. Decreto del Prefetto, di accoglimento o di rigetto (art. 92), e annotazione nell'atto di nascita e negli altri atti, su richiesta dell'interessato.
Le fonti consultate non indicano un termine unico per la decisione.
Cons. Stato 8422/2023: il diniego del Prefetto va motivato
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Ministero dell'interno e confermato l'annullamento, già deciso dal TAR Toscana, del diniego con cui la Prefettura di Prato aveva rifiutato a una figlia di sostituire il cognome paterno con quello materno. Il provvedimento era viziato da difetto di motivazione e di istruttoria.
Il caso. La richiedente raccontava un padre che, dopo la separazione, non si era mai occupato del suo mantenimento né di costruire un rapporto affettivo, e un cognome che sentiva estraneo alla propria identità. La madre confermava i fatti con una dichiarazione e spiegava di non avere più gli atti di un vecchio contenzioso contro l'ex marito.
La Prefettura aveva respinto l'istanza ritenendo mancanti situazioni oggettivamente rilevanti e prove adeguate. Il TAR aveva annullato il diniego con sentenza del 26 febbraio 2019; l'appello è stato deciso all'udienza del 13 luglio 2023.
I principi. Il Collegio conferma che chi chiede il cambio ha un interesse legittimo e che il Prefetto ha un potere discrezionale. La sentenza costituzionale n. 131/2022 non si applicava direttamente, perché riguarda l'attribuzione alla nascita.
I principi della Corte sull'identità personale (sentt. 286/2016, 131/2022, 135/2023) orientano però l'esercizio della discrezionalità in ambito familiare: il cognome non è più solo un segno di appartenenza a una famiglia, ma espressione dell'identità del singolo.
Perché il diniego è illegittimo.
• Era generico: non indicava quali ragioni di interesse pubblico si opponessero al cambio.
• Non valutava ragioni che il Collegio ha definito serie e ponderate, perché mostravano una divergenza evidente tra l'identità personale e un cognome che esprimeva un legame con il padre mai esistito nella realtà.
• Pretendeva prove che la richiedente non poteva produrre: aveva depositato ciò di cui disponeva.
La Prefettura avrebbe potuto avvisare il padre come controinteressato e acquisire informazioni.
Portata e limiti. La sentenza non crea un diritto automatico al cambio e non dice che l'assenza del padre basti da sola. Impone però di motivare il rifiuto con specifiche ragioni di interesse pubblico. Il caso riguardava una figlia che chiedeva in prima persona: per il figlio minore valgono anche le regole sul consenso dei genitori.
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Se la domanda viene respinta
Il rigetto è un provvedimento amministrativo e si impugna davanti al giudice amministrativo. Si può ricorrere al TAR. Il giudice controlla la motivazione e l'istruttoria, ma l'annullamento non sostituisce la decisione: il Prefetto riesamina l'istanza e può respingerla di nuovo con una motivazione adeguata.
In conclusione
Il cambio del cognome non è un diritto automatico, ma non è nemmeno un'eccezione impossibile. Servono una domanda ben motivata, documenti adeguati e la scelta del percorso giusto.
Il Prefetto conserva la discrezionalità ma, secondo il Consiglio di Stato, deve spiegare quale interesse pubblico si oppone alla richiesta.
Avv Ilaria Paletti
Caso di studio non costituisce consulenza
















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