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L'impresa familiare, una impresa autonoma che fa risaltare il valore della famiglia e del convivente


L'impresa familiare è una ditta individuale in cui i familiari dell’imprenditore collaborano nello svolgimento dell’attività aziendale.

Non si instaura un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari né nasce una società di fatto ma è una categoria a sé, sempre nell'alveo dell'impresa individuale, disciplinata dal codice civile e dal testo unico sulle imposte dirette, al fine di dare valore all'impresa sviluppatasi in seno alla famiglia ed evitare che si dia luogo a lavoro gratuito ed in nero da parte dei componenti della stessa. Vediamone quindi le caratteristiche


Attività lavorativa prestata in modo continuativo dal familiare e conseguente diritto al mantenimento ed agli utili.

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.


Assunzione decisioni secondo principio maggioritario.

Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.


Parificazione del lavoro di tutti i lavoratori.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.


Chi sono i componenti dell'impresa familiare? Si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado; gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.


Trasferibilità della partecipazione dell'impresa familiare.

Il diritto di partecipazione intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi.

Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.


La quota di partecipazione agli utili e agli incrementi del familiare va determinata, sulla base della quantità e qualità del lavoro svolto dal predetto, e non della sua effettiva incidenza causale sul loro conseguimento, in relazione al valore complessivo dell'impresa che si connota come entità dinamica soggetta a variazioni in funzione dell'andamento del mercato;

Ed in caso di liquidazione di una quota?


Al momento della cessazione dell'impresa, nella liquidazione della quota va inclusa anche la rivalutazione di un fattore della produzione riferibile a cause estranee all'attività svolta dal partecipante, che si sia tradotto in un aumento di redditività dell'impresa medesima, ed analogamente i fattori di decremento dei beni che abbiano riflessi sulla produttività stante il suo rapporto con le condizioni di mercato.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi dell'impresa familiare hanno diritto di prelazione sull'azienda.




Quale è il regime fiscale?


Ai fini fiscali l'impresa familiare ricade nelle previsioni dell'art. 5 del TUIR come le società semplici, ed ha una specifica disciplina secondo cui


I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

  1. a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

  2. b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

  3. c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.


E quali profili vi sono per le responsabilità aziendali?


Per ciò che attiene alla responsabilità si tratta pur sempre di una impresa individuale e pertanto l'imprenditore fondatore sarà ritenuto il titolare dell’impresa, ed eserciterà l’attività di gestione a proprio rischio.


Da quanto sopra deriva quindi una responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'impresa da parte del singolo imprenditore e l'assoggettamento al fallimento che però non si estenderà al semplice partecipante dell'impresa.


I creditori sociali potranno invece aggredire gli utili e gli incrementi, mentre appare difficile l'individuazione delle quote, stante la natura di impresa individuale, e la valutazione in relazione alla qualità e quantità del lavoro prestato.


Quali diritti ha il convivente di fatto nell'impresa familiare?

Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.


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