top of page

Studio Legale Angelini Lucarelli
​Via Monte Velino 133 -67051 Avezzano 

Farmacia e la compatibilità tra Amministratore e Dipendente


La gestione di una farmacia attraverso lo schema della Srl pone spesso il farmacista di fronte a un dilemma giuridico:


è possibile essere contemporaneamente socio, amministratore e dipendente della propria società?

Se per lungo tempo l'INPS ha guardato con sospetto a queste configurazioni, la recente giurisprudenza, culminata nella sentenza n. 5318/2025, ha tracciato confini chiari, offrendo nuove possibilità anche per le società composte da soli due soci.


Il principio di compatibilità: quando il cumulo è ammesso

Secondo la Suprema Corte, la posizione di socio di una società di capitali è del tutto compatibile con quella di amministratore, così come la carica di amministratore può coesistere con un rapporto di lavoro subordinato. Esistono tuttavia dei limiti invalicabili legati alla figura del cosiddetto "socio sovrano".


Leggi pure


Il cumulo è infatti escluso a priori per l'amministratore unico o per il presidente del consiglio di amministrazione che detenga poteri tali da annullare ogni forma di controllo altrui. In questi casi, mancando un'alterità tra chi comanda e chi esegue, il rapporto di lavoro dipendente viene considerato nullo per assenza del vincolo di subordinazione.


La novità per le società con due soli soci


Uno dei passaggi più significativi della sentenza 5318/2025 riguarda le società a base societaria minima.

La Corte ha stabilito che la qualità di socio e amministratore di una società composta da due soli soci, entrambi amministratori, è pienamente compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale.


Farmacia e la compatibilità tra Amministratore e Dipendente
Farmacia e la compatibilità tra Amministratore e Dipendente

Farmacia e la compatibilità tra Amministratore e Dipendente


La condizione essenziale è che il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio-dirigente alle direttive e al controllo dell'organo collegiale. In altre parole, se il farmacista opera sotto il controllo del consiglio di amministrazione formato da lui e dal socio paritario, la subordinazione è configurabile, poiché l'organo collegiale esprime una volontà distinta da quella del singolo componente.


Mansioni diverse e potere di supremazia

Perché il contratto di lavoro dipendente sia considerato valido e resistente alle contestazioni degli enti previdenziali, è necessario accertare in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale. Il farmacista deve dimostrare di agire non solo come stratega aziendale, ma come operatore tecnico (direttore di farmacia o collaboratore) assoggettato a un effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare.



La Cassazione ammonisce però che non bastano elementi formali come l'osservanza di un orario di lavoro prestabilito o la percezione di una regolare retribuzione mensile. Questi fattori, pur indicativi, non sono sufficienti da soli a dimostrare la subordinazione se manca l'assoggettamento effettivo al potere disciplinare e di controllo esercitato dagli altri componenti dell'organo amministrativo.


Le conseguenze per la gestione della Farmacia


Questo orientamento offre una base solida per strutturare correttamente i rapporti di lavoro nelle farmacie gestite in forma societaria. Se il farmacista non è un "dittatore" aziendale ma condivide il potere gestorio con altri soci in un organo collegiale, può legittimamente aspirare allo status di lavoratore dipendente.


Leggi pure


Ciò comporta vantaggi significativi sia in termini di protezione sociale (accesso alla NASpI e tutele giuslavoristiche) sia in termini di ottimizzazione fiscale per la Srl, che può dedurre il costo del lavoro. È tuttavia fondamentale che i verbali del Consiglio di Amministrazione e l'organizzazione quotidiana della farmacia riflettano questo assetto, documentando che le decisioni operative e il controllo sul personale (incluso il esocio-dipendente) siano frutto di una dialettica collegiale e non di un arbitrio individuale.


Va infine precisato che secondo la Giurisprudenza della Cassazione: “…in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di componente (non unico) dell'organo di

gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi

sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della

maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanzialè estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio; ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione (Cass., 17/11/2004, n. 21759)



Studio Legale Angelini Lucarelli

Avv Aldo Lucarelli

Commenti


Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

www.studiolegaleoggi.com/privacy

  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page