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Studio Legale Angelini Lucarelli
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Farmacia: il punteggio delle rurali nel Concorso ordinario



Farmacisti rurali, la maggiorazione del punteggio nel Concorso Ordinario dopo le esperienze del concorso straordinario farmacie


Farmacie: Concorso straordinario per il Consiglio di Stato la maggiorazione del punteggio per ruralità non deve essere considerata aggiuntiva al tetto massimo dei 35 punti.

Questa la pronuncia del Consiglio di Stato n  2312 del 2020  secondo cui la maggiorazione per la “ruralità” è una maggiorazione da calcolarsi nei limiti in cui il punteggio per esperienza professionale non abbia raggiunto il tetto massimo di 35 punti


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Pertanto, il rispetto del punteggio massimo attribuibile per titoli professionali di 35 punti comporta che, anche se conseguito un maggior punteggio per il requisito professionale della “titolarità”, il punteggio complessivo per esperienza professionale non possa poi essere ulteriormente incrementato del premio della maggiorazione del 40% per “ruralità” della sede.


E ciò in quanto il combinato disposto della legge n. 221/1968 e della legge n. 362/1991, lungi dal vanificare l’intento del legislatore di attribuire un 'premio' al farmacista che ha lavorato in sedi disagiate (id est, quelle rurali), conferma il sistema su cui si fonda il concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, che è certamente quello di valorizzare l’esperienza professionale, ma entro limiti determinati, come dimostra l’esclusione della valutazione dei periodi di esercizio professionale superiori a venti anni (art. 5, comma 2, Dpcm 298/1994)".


Motiva il Collegio che una diversa conclusione farebbe assumere al requisito dell’esercizio professionale in sede rurale natura di criterio selettivo (pressoché) dirimente, anche a detrimento di altri criteri espressamente presi in considerazione dalla legge istitutiva della sessione straordinaria per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche.

Peraltro, l’attribuzione di un peso ponderale sproporzionato al requisito della ruralità nell’attribuzione dei punteggi per titoli professionali esporrebbe del resto il sistema regolatorio a dubbi di compatibilità con il diritto europeo, rischiando di risolversi in un vantaggio competitivo in favore dei cittadini residenti.



Ad oggi quindi possiamo concludere che la ruralità dovrà essere ricompresa nei limiti già esistenti del punteggio massimo, almeno fino a nuovi orientamenti giurisprudenziali.


Oggi la questione appare di rilievo per i nuovi concorsi ordinari in uscita, dopo l'Emilia Romagna e la Puglia, ma la vicenda appare sopita a seguito della legge 3/2018 artcolo 16 che con una norma di carattere interpretativo ha stabilito che il punteggio massimo di 35 punti per i titoli professionali è comprensivo della maggiorazione del 40% per l'attività svolta in farmacia rurale.


Si legge nel testo di legge:


Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.


Questo ha uniformato l'applicazione del punteggio in tutti i concorsi, sia ordinari che straordinari in tema di maggiorazione per i farmacisti rurali.



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Avv. Aldo Lucarelli




Concorso Straordinario Farmacie, il punteggio delle sedi rurali.

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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