Il dispensario farmaceutico dopo il concorso farmacie
- Avv Aldo Lucarelli
- 59 minuti fa
- Tempo di lettura: 3 min
Il dispensario farmaceutico chiude quando arriva la nuova farmacia se non ci sono motivi eccezionali
Queste sono le conclusioni della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato del 31 luglio 2025 con cui il Tribunale Amministrativo ha ribadito alcuni principi di giurisprudenza sul tema del diritto farmaceutico
Premette anzitutto il Collegio che l’art. 1, comma 3, l. n. 221 del 1968 stabilisce che: “Nei comuni, frazioni, o centri abitati di cui alla lett. b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella Pianta Organica delle Farmacie si istituiscono Dispensari Ordinari”.
Il successivo comma 4 stabilisce le modalità per l’affidamento della gestione (preferibilmente al titolare della sede più vicina) e la tipologia di specialità di medicinali di cui questi ultimi esercizi sono dotati.
A livello regionale, l’art. 6 della L.R. Campania n. 8 del 2002 ha confermato i soli dispensari ordinari istituiti in forza dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della Legge 8 marzo 1968, n. 221, fino alla definizione della pianta organica delle farmacie.
Successivamente, con L.R. n. 5 del 6 maggio 2013 il legislatore campano, nell’ottica di garantire e migliorare il servizio territoriale nelle zone turistiche erurali, ha demandato alle amministrazioni locali la competenza, dapprima regionale, in ordine al rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’istituzione, apertura e
chiusura di dispensari.
L’intervenuta L.R. n. 35 del 3 agosto 2020, interpretativa della precedente, ha chiarito le condizioni e le modalità cui devono tener conto le amministrazioni locali nel prevedere l’istituzione di tali esercizi, disponendo che i Comuni adottino i provvedimenti di chiusura dei dispensari farmaceutici che, anche se istituiti prima dell'entrata in vigore della disposizione, risultano operare senza che ricorra alcuna delle ipotesi previste, ovverosia sede istituita in pianta organica.
4. Così definita la normativa di riferimento, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, rileva il Collegio che, per condivisa giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, l’interesse alla coesistenza di farmacia e dispensario deve ritenersi atipico ed eccezionale, possibili soltanto al fine di: “ dotare il sistema della capacità di fronteggiare anche situazioni del tutto peculiari in cui, pur a fronte di una razionale programmazione del servizio sul territorio, permangano, a causa della sfavorevole configurazione dei luoghi, aree scoperte o non adeguatamente servite dal presidio di zona”, essendo comunque necessario “evitare un utilizzo abusivo del ricorso allo strumento del dispensario che miri alla creazione di multi presidi farmaceutici, in rete tra di loro e riconducibili ad un unico farmacista imprenditore, tali da determinare una ipercopertura delle aree commercialmente più redditizie e possibili interferenze fra bacini e flussi di utenza di sedi farmaceutiche confinanti o territorialmente prossime” (C.d.S, IV, 27.2.2018, n. 1205).
L’interesse alla coesistenza di farmacia e dispensario, proprio perché atipico ed eccezionale nel sistema,
“va valutato dall’Amministrazione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ma con un onere motivazionale aggravato dallaconsiderazione che la presenza di una farmacia attiva può non ostare all’istituzione del dispensario solo in casi del tutto marginali, caratterizzati da una residua particolare difficoltà di distribuzione del farmaco” (C.d.S, sent. n. 1205/18 cit.).

Pertanto, la compresenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario deve di massima ritenersi esclusa,
in quanto contraddice la natura essenzialmente
suppletiva ed emergenziale del dispensario, risultando la stessa altresì confliggente con la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, che deve rispondere ai principi ispiratori della normativa statale, e segnatamente quello di assicurare la capillarità e l’adeguata distribuzione dell’assistenza farmaceutica, non tralasciando zone scoperte. (CdS n. 6799/2025)
Cerca il tuo caso nel blog in diritto farmaceutico altrimenti contattaci senza impegno
Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli
Comments