Farmacista e consulenza
- Avv Aldo Lucarelli
- 20 ore fa
- Tempo di lettura: 4 min
Se l’obiettivo principale del farmacista è quello di fare consulenza ed evitare l'integrazione di cause di incompatibilità o decadenza previste dalla Legge 124/2017 e dal D.Lgs. 258/2006 si profila per questo farmacista la possibilità di operare come libero professionista consulente indipendente.
Abbiamo visto nel post “farmacista e nutraceutica” che il farmacista può effettuare consulenza individuale sulla base del codice deontologico,
ma quale é il codice ateco più idoneo per aprire una partita iva ?
Per operare come consulente senza configurare una gestione o proprietà di un'altra farmacia (che causerebbe la decadenza in caso di concorso), il codice ATECO più corretto e neutro è solitamente legato all'attività professionale intellettuale.

Il codice più indicato per un farmacista che svolge attività di consulenza (scientifica - non nel senso di informazione scientifica su cui si dirà inseguito -, tecnica o gestionale) potrebbe essere quello relativo al n. 74.90.99 relativo a “Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. (non classificate altrove)”
Ma perché questo codice?
Si tratta ad avviso di chi scrive di un codice "ombrello" che permette di fatturare consulenze professionali senza legare l'attività a una struttura specifica (come una parafarmacia o un deposito all'ingrosso). Non implica il commercio di farmaci, evitando sovrapposizioni pericolose con la normativa di settore.
E’ da evidenziarsi infatti che l’attività di consulenza non deve essere prestata a favore di competitor diretti che possano configurare una violazione del patto di esclusività o della normativa regionale (se trattati si farmacia da concorso) e comunque tale non generare concorrenza sleale in caso di rapporti tra più farmacie private.
In tema di contributi all'ENPAF, sarà necessario verificare se i contributi derivanti dalla Partita IVA possono essere integrati nella posizione esistente.
Consulenza ed informazione scientifica
Come ben noto l’ 7, comma 2, della Legge 362/1991 (come modificato dalla Legge sulla Concorrenza 124/2017) rappresenta lo scoglio più duro per un farmacista titolare o socio che desideri operare nel settore della consulenza, ma mai nel canale (vietato) dell'informazione scientifica.
Mentre per altre forme di consulenza ad esempio gestionale, amministrativa o tecnica è possibile trovare uno spazio di manovra con i codici ATECO generici, l'attività di Informatore Scientifico del Farmaco (ISF) è oggetto di un divieto esplicito e rigoroso. (Art 7 legge 362/1991).
"La partecipazione alle società [titolari di farmacia] è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica."
Questa norma punta a prevenire il conflitto di interessi, si vuole evitare che chi prescrive (medico), chi promuove (informatore) e chi dispensa (farmacista) siano lo stesso soggetto o abbiano interessi economici incrociati che potrebbero influenzare le scelte terapeutiche a danno del SSN o del paziente.
Ma non é questo l’ambito della nostra indagine, ci chiediamo infatti quale sia lo spazio da consulente del farmacista senza cadere nei vincoli di legge.
Abbiamo già visto nel post sulla nutraceutica che esiste spazio per la consulenza in farmacia ma cosa dire nell’ambito di applicazione per i vincitori di Concorso straordinario?
Per chi ha partecipato al concorso straordinario, il rischio di decadenza è altissimo ove ci si soffermi sul concetto di informazione scientifica oppure in caso di contestazione da parte di Asl e Regione
Ma esiste una distinzione tra "Consulenza" e "Informazione scientifica”?
Se l’ idea di "consulenza" coincide con l'attività di ISF presso i medici per conto di un'azienda farmaceutica, la risposta è semplice: l'incompatibilità è assoluta.
Tuttavia, il confine si sposta se la consulenza è di carattere regolatoria come la Redazione di dossier tecnici, vigilanza interna e consulenza su normative (senza contatto con i medici prescrittori).
Oppure sia rivolta alla formazione interna e non ad una promozione commerciale.
In questi casi, l'uso del codice 74.90.99 (che abbiamo visto prima) è fondamentale perché definisce l'attività come "professionale e tecnica" e non come "informazione scientifica" (che avrebbe codici specifici.
Ecco quindi che la consulenza ammessa in farmacia può ritenersi ammesso anche in caso di requisito da concorso ove non si estenda tale deduzione alle ipotesi vietate 🚫 (legge 362/1991 e bandi di concorso) elementi questi che non potranno che essere analizzati nel singolo caso specifico sulla base di contestazioni circostanziate.
Certo che rimane il divieto di un rapporto di lavoro pubblico o privato, per i concorrenti, (art 8 legge 362/1991) ma allora
come rendere compatibile la consulenza residuale con l’attività di farmacista?
A questa contestazione, si potrebbe replicare che lo svolgimento di una libera professione intellettuale (lavoro autonomo puro) non costituisce tecnicamente un "rapporto di lavoro", ma un'attività professionale. Se così non fosse, il farmacista non potrebbe nemmeno fare il perito per il tribunale o scrivere articoli scientifici retribuiti.
L'art. 8 c) non vieta la "produzione di reddito diverso", ma vieta la "dipendenza" da un altro datore di lavoro. Per muoversi in tale direzione la consulenza dovrà restare nell'alveo dell'opera intellettuale saltuaria.
La consulenza con Partita IVA (lavoro autonomo) non è tecnicamente un "rapporto di lavoro" inteso in senso subordinato (dipendente).
Tuttavia, se la consulenza è prestata in modo continuativo, esclusivo e prevalente per un solo committente, la ASL potrebbe tentare di riqualificarla come "parasubordinata" o "dipendente camuffata", innescando la decadenza.
La consulenza dovrebbe quindi mantenere i caratteri dell'episodicità o comunque della pluralità di committenti, per non inficiare l'obbligo di "gestione diretta e personale" della farmacia.
Da ultimo, due parole sulle conseguenze della violazione. La giurisprudenza e gli ordini professionali sono molto severi su tale punto.
Si andrà dalla sospensione dall'albo:
Per un periodo non inferiore a un anno sino alla decadenza dalla titolarità:
L'ASL o la Regione possono avviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia vinta a concorso.
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Quindi la consulenza del farmacista, nei limiti sopra esposti ed anche a pagamento potrà svolgersi come libera professione in farmacia (ma anche altrove) e potrà riguardare l’uso corretto dei farmaci secondo le prescrizioni, la consulenza su integratori e nutraceutici, l’educazione a stili di vita salutari, oltre al supporto alla aderenza terapeutica compresa la consulenza nutrizionale non clinica (no diete terapeutiche né prescrizioni).
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Si tratta di ipotesi di studio che necessitano la conferma da parte della Asl e dell’Ordine di appartenenza.
Diritto per la Farmacia
Avv Aldo Lucarelli
















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