
Concorso in caso di esclusione va impugnata sempre la graduatoria finale
- Avv Aldo Lucarelli
- 6 ore fa
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In caso di esclusione dal concorso (es farmacisti, notaio, magistratura) é sufficiente l’impugnazione dell’esclusione oppure é obbligatorio impugnare anche la graduatoria finale?
A tale quesito risponde in modo cristallino una recente sentenza del TAR Lazio secondo cui
La mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile
(Sul punto copiosa giurisprudenza tra cui T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 17 dicembre 2025, n. 22884; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786; Consiglio di Stato, Sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148; Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 marzo 2022 n. 2119; Consiglio di Stato, Sez. II, 14 maggio 2021 n. 3792; Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 2020 n. 6959).

Pertanto, il partecipante ad un concorso, che abbia impugnato il proprio atto di esclusione, ha l’onere di impugnare la graduatoria conclusiva del procedimento, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati ivi inseriti.
Conseguentemente, il partecipante ad un concorso, che ha impugnato il proprio atto di esclusione ha l’onere di impugnare la graduatoria conclusiva del procedimento, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati ivi inseriti (TAR Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786; v. anche: Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148).
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Sussiste pertanto una ragione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della mancata impugnazione delle graduatorie, in quanto anchel’accoglimento del ricorso non produrrebbe alcun risultato utile all’interessato che non ha impugnato la graduatoria che quindi rimarrebbe “cristallizzata”
Studio Legale Angelini Lucarelli
Avv Aldo Lucarelli
















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