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Concorso in Comune la lista di collocamento ed il Giudice Ordinario

Affrontiamo il caso della avviamento a selezione dalle liste di collocamento, ovvero la modalità di assunzione dei Comuni e altri Enti con procedure selettive richiedenti qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. (art. 35 co. 1 lett. B d.lgs 165/2001 e legge 56/1987 art. 16).


Sul punto si deve registrare un orientamento predominante secondo cui in caso di ricorso il Giudice competente è quello ordinario e non il Tar.


Difatti, la procedura selettiva non rientra nel novero dei concorsi, in relazione ai quali, in forza dell’art. 63, comma 4 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Invero quando il candidato partecipi ad una procedura di selezione indetta ai sensi dell’art. 16 legge 28 febbraio 1987 n. 56,, per l’avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego simili procedure sono connotate dall’assenza di discrezionalità tecnica in capo all’amministrazione, che è unicamente «chiamata a svolgere un’attività meramente tecnico esecutiva di certazione» (cosí Cass., sez. lav., 12 maggio 2017, n. 11906).


Di conseguenza, la controversia «è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista una procedura concorsuale, ma una semplice chiamata su base numerica, secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione e quindi all’assunzione» (Cass., sez. un., 9 giugno 2017, n. 14432).



D’altro canto simili conclusioni sono pacifiche anche nella giurisprudenza del Tar Roma, non potendosi reputare sussistente la giurisdizione solo in virtú del fatto che vi è un atto promanante da un’amministrazione pubblica che determina l’esclusione: invero, secondo Tar Lazio, sez. I-quater, 15 marzo 2021, n. 3115


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«neppure assume rilievo, ai fini del radicamento della giurisdizione presso questo giudice, il profilo della natura del provvedimento impugnato di esclusione dalla procedura, come sostenuto da parte ricorrente», atteso che «la contestazione sul possesso dei requisiti di ammissione incide, in sostanza, sul diritto soggettivo a partecipare alla procedura di assunzione, in assenza di un procedimento di tipo valutativo selettivo da parte dell’amministrazione, trattandosi l’attività di quest’ultima nel caso in questione nel compimento di una serie di atti finalizzati alla formazione di un elenco da cui discende il diritto soggettivo degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, all’avviamento alla selezione ai fini dell’assunzione, con conseguente cognizione della relativa controversia ricadente, in virtù dell’ordinario criterio di riparto della giurisdizione per posizioni soggettive, nella cognizione del giudice ordinario».


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Va anche precisato che la Corte di Cassazione in una risalente pronuncia del 2017 n. 11906 aveva già avuto modo di precisare che “in caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento e a quelle di mobilità, ex art. 16 della legge n.56 del 1987 e successive modificazioni l’assunzione da parte di ente pubblico non economico di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo è effettuata sulla base di selezioni cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione e quindi all’assunzione atteso che la legge non attribuisce all’Amministrazione una potestà discrezionale nell’accertamento dei relativi presupposti, essendo chiamata a svolgere un’attività meramente tecnico-esecutiva di certazione;


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il suddetto diritto all’assunzione del lavoratore avviato ex art. 16 cit. sorge soltanto all’esito del completamento del procedimento sicché, nel caso di annullamento della procedura in sede giurisdizionale, per irregolarità commesse dalla P.A., al lavoratore compete soltanto il risarcimento del danno da c.d. perdita di “chance”;


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Annullamento del concorso Comunale e perdita di chance, quando è possibile il risarcimento?


la “chance” – della cui perdita si chiede il risarcimento, sull’assunto che tale perdita sia stata cagionata da un illegittimo comportamento della P.A. – consiste nella sussistenza di elevate probabilità, prossime alla certezza, di essere chiamati e quindi di ottenere l’assunzione. Per darne prova, anche per presunzioni, assume un grande rilievo la posizione occupata dall’interessato nella lista, visto che in base agli artt. 23 del d.P.R. n. 487 del 1994 e 16 della legge n. 56 del 1987, per le qualifiche professionali ivi contemplate non è stabilita una procedura selettiva-concorsuale, ma una semplice chiamata per l’avviamento professionale dalle liste di collocamento secondo l’ordine di iscrizione nelle liste medesime.



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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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