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ricorso contro l'esclusione dal concorso

Ci viene spesso chiesto quando è possibile ricorrere contro l'esclusione da una prova concorsuale, prova preselettiva o graduatoria posta su quiz e risposte.


In quali casi quindi è ammissibile il ricorso ove si voglia contestare il risultato ottenuto in virtù di un errore commesso dalla commissione di concorso.


Ecco quindi che il ricorso contro l'esclusione dal concorso è ammissibile ove si vada a contestare anche la correttezza di una determinata risposta.


Ma quando è possibile contestare una risposta?


Il ricorso contro l'esclusione dal concorso


è ammissibile quando l'errore è evidente tale da permettere al Giudice amministrativo di sindacare la scelta operata dall'amministrazione. Non quindi una mera interpretazione di una domanda bensì un vero e proprio vizio che infici la correzione.


Concorso SNA - Concorso Medicina e Chirurgia - Concorso Farmacie quando è possibile il ricorso?


Possiamo quindi rispondere al quesito precisando che rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione la corretta formulazione dei quesiti con conseguente impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che:


Leggi pure:



“…sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302).


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Ne discende che, in relazione alla elaborazione dei quesiti oggetto di prova concorsuale, sono rilevabili vizi di legittimità solo in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare.


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Avv. Aldo Lucarelli





avvocato specializzato in concorsi

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