Pignoramento del conto corrente ed il vincolo dei 60 giorni
- Studio Legale Angelini Lucarelli

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Il pignoramento diretto del conto corrente promosso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può trasformarsi in un blocco permanente, capace di colpire senza limiti ogni somma versata in futuro.
Le recenti pronunce della Corte di cassazione hanno chiarito che il vincolo può estendersi anche alle disponibilità formatesi dopo la notifica, ma solo entro una determinata finestra temporale e nel rispetto delle tutele previste per stipendi, salari e pensioni.
Il pignoramento diretto previsto dall’articolo 72-bis
L’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 consente all’agente della riscossione di notificare direttamente alla banca un ordine di pagamento, senza dover ottenere prima un’ordinanza di assegnazione del giudice.
Per le somme già maturate, il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notifica. Per le somme non ancora scadute, la legge prevede invece il pagamento alle rispettive scadenze.
La procedura è quindi più rapida rispetto al pignoramento ordinario, ma non è priva di limiti.
La conseguenza é che un conto in rosso non rende automaticamente inutile il pignoramento.
Se nei sessanta giorni successivi si forma un saldo positivo, quelle somme possono rientrare nel vincolo.
Il caso della sentenza n. 28520/2025
Con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, la Cassazione ha precisato che il pignoramento del conto corrente può colpire non solo il saldo attivo esistente al momento della notifica, ma anche quello che si formi successivamente entro sessanta giorni.
Non è quindi decisivo che il conto, alla data del pignoramento, presenti un saldo positivo, nullo o negativo. Ciò che conta è l’eventuale formazione di una disponibilità attiva nel periodo considerato.
La decisione non consente però di mantenere il conto vincolato indefinitamente.
Gli accrediti successivi alla scadenza della finestra temporale non possono essere automaticamente attratti sulla base dello stesso atto, salvo che rientrino in una diversa ipotesi prevista dalla legge.
Ma quali sono le conseguenze del mancato pagamento da parte della banca entro il termine previsto.
Secondo la ricostruzione della Cassazione n. 30214/2025 il mancato adempimento dell’ordine entro sessanta giorni può determinare la perdita di efficacia del vincolo pignoratizio.
pignoramento Il termine di sessanta giorni non vale in modo identico per ogni credito futuro.
Occorre sempre verificare la natura delle somme e il contenuto concreto dell’atto notificato.
Quando sul conto sono presenti somme provenienti da stipendio, salario, pensione o altre indennità assimilate, si applicano anche le protezioni dell’articolo 545 del Codice di procedura civile.
Per gli emolumenti accreditati prima del pignoramento, il vincolo può operare soltanto sulla parte eccedente il triplo dell’assegno sociale.
Questa regola non riguarda indistintamente tutto il saldo del conto. È necessario che le somme siano riconducibili a emolumenti protetti e che sia possibile ricostruirne la provenienza.
Per questo assumono rilievo gli estratti conto, le causali dei bonifici, i cedolini e le certificazioni pensionistiche.
Gli accrediti successivi
Per gli stipendi e le pensioni accreditati alla data del pignoramento o successivamente non si applica la franchigia fissa del triplo dell’assegno sociale prevista per le somme già depositate.
Operano invece i limiti percentuali previsti dalla disciplina applicabile.
Nel pignoramento ordinario, per i crediti ordinari, il limite è generalmente pari a un quinto. Nella riscossione esattoriale, però, l’articolo 72-ter prevede limiti specifici per stipendi e indennità di lavoro:
un decimo per importi fino a 2.500 euro;
un settimo per importi superiori a 2.500 euro e fino a 5.000 euro;
un quinto per importi superiori a 5.000 euro.
Non è quindi corretto affermare che, in ogni caso, la quota pignorabile sia sempre pari a un quinto.
Per le pensioni deve inoltre essere rispettato il minimo pensionistico impignorabile quando il trattamento viene aggredito direttamente presso l’ente previdenziale. Dopo l’accredito sul conto si applicano, invece, le regole specifiche previste per le somme già versate o per gli accrediti successivi.
Per i crediti futuri ovvero quelli maturati nel corso dei 60 giorni
Per la pignorabilità di siffatto genere di crediti è, d'altra parte, come di regola, sufficiente che esista, al momento del pignoramento, il rapporto base dal quale possa eventualmente derivare la loro futura venuta ad esistenza (secondo il consolidato indirizzo della Corte, "l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente" Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14419 del 24/05/2023
Pignoramento presso terzi e la tutela dell’ultimo stipendio
L’articolo 72-ter, comma 2-bis, prevede una protezione ulteriore nelle procedure dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Quando sul conto vengono accreditate somme di natura retributiva, gli obblighi della banca non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

La finalità è evitare che il contribuente resti privo dell’intera disponibilità necessaria per affrontare le spese correnti.
La tutela, però, opera solo se l’accredito è chiaramente identificabile come stipendio, salario o altra indennità protetta.
Attenzione: La tracciabilità delle somme è decisiva.
Quando sul conto confluiscono accrediti di diversa natura, dimostrare quali importi siano protetti può diventare più complesso.
Le pronunce della Cassazione chiariscono che il pignoramento del conto corrente può produrre effetti anche dopo la notifica, ma non senza limiti.
Il saldo positivo formatosi entro sessanta giorni può rientrare nel vincolo, anche se il conto era inizialmente vuoto o negativo. Allo stesso tempo, il pignoramento non può trasformarsi in uno strumento permanente destinato a colpire automaticamente ogni futuro accredito.
Per valutare la legittimità del blocco è quindi necessario esaminare la data della notifica, il saldo del conto, la cronologia degli accrediti, la loro provenienza e il comportamento della banca entro il termine di legge.
















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