Revoca o Annullamento d’ufficio della farmacia?
- Avv Aldo Lucarelli
- 11 ore fa
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Revoca del provvedimento o Annullamento d’ufficio, quali differenze sul piano pratico operativo?
Si pensi alla revoca di una autorizzazione (Scuola privata/Farmacia et ) avvenuta a distanza di anni dall’ottenimento. In tali ambiti - quando quindi l’attività è aperta da tempo - la differenza tra la revoca e l’annullamento costituisce uno spartiacque importante.
L’effetto delle dichiarazioni false o mendaci sul possesso dei requisiti o sulle incompatibilità a distanza di anni nel caso della farmacia
In tema di farmacie si pensi all’annullamento dell’autorizzazione a distanza di tempo a causa della intervenuta scoperta di dichiarazioni false o mendaci da parte dei titolari in fase di apertura o all’esito di un concorso farmacie.

L’annullamento dunque, interviene a privare di efficacia un’autorizzazione senza che sia intervenuto un sostanziale mutamento delle condizioni fattuali che avevano indotto in precedenza la stessa amministrazione comunale a concedere l’autorizzazione in questione.
Cosa accade in questi casi?
Non si tratta, dunque, di revoca, ma di annullamento d’ufficio.
Ed invero, come correttamente statuito in sentenza (CdS 5048/26) mentre la revoca di un atto amministrativo costituisce espressione della facoltà di riesame riconosciuta dal legislatore all’amministrazione ma presuppone la sopravvenienza di un vizio o di una valutazione postuma circa l’opportunità di rimuovere gli effetti dell’atto o del provvedimento amministrativo, con efficacia dal momento stesso in cui la revoca è adottata, l’annullamento di ufficio, pur costituendo parimenti espressione del potere di riesame in via di autotutela, presuppone l’accertamento dell’invalidità originaria dell’atto o del provvedimento amministrativo in precedenza adottato, essendo riconosciuta all’amministrazione la facoltà di ritiro di un proprio provvedimento illegittimo entro il termine ragionevole di dodici mesi dall’adozione, tenendo in considerazione sia l’interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere di annullamento che quello del privato al mantenimento in vigore dell’atto.
Invero, in presenza dei vizi riscontrati l’amministrazione non è obbligata a disporre l’annullamento in autotutela del provvedimento in precedenza adottato, essendo tenuta al bilanciamento dell’interesse pubblico all’annullamento con quello dei titolari delle situazioni giuridiche cristallizzate nel tempo in conseguenza della pregressa determinazione.
L’annullamento in via di autotutela deve essere, dunque, motivato con la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino delle condizioni di legalità, che comparato rispetto alle posizioni giuridiche soggettive consolidatesi in capo ai destinatari del provvedimento agli stessi favorevole prevalga sulle stesse in modo da giustificarne la rimozione.
Diversamente, nel caso di specie non risultano sopravvenute ragioni di interesse pubblico diverse dal mero ripristino della legalità che potessero giustificare l’annullamento del titolo autorizzativo, né risulta che la determinazione sfavorevole all’appellato sia stata preceduta da una ponderazione degli interessi in gioco, anche in considerazione del fatto che erano trascorsi già due anni dall’ultimo rinnovo, nonchè del sacrificio imposto al titolare dello stallo, soggetto con “particolari condizioni di invalidità”.
E’ stato, invero, affermato che “… il principio fondamentale che regola il potere di annullamento in autotutela è quello espresso dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Tale norma attribuisce all’Amministrazione un margine di discrezionalità che si concretizza nella valutazione dell’interesse pubblico rispetto all’affidamento del destinatario dell’atto. È necessario che sussistano i presupposti dell’originaria illegittimità del provvedimento e dell’interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione, tenendo conto delle posizioni giuridiche soggettive consolidate. La mancanza di motivazione, la genericità nel richiamo all’interesse pubblico e la mancata valutazione degli interessi dei destinatari possono configurare l’illegittimità dell’annullamento in autotutela … il regime dell’annullamento in autotutela è quello descritto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Perché l’autotutela possa considerarsi legittima è necessario che esista un interesse pubblico all’esercizio del potere di autotutela, che pacificamente non si riduce al mero interesse a ristabilire la legalità, e una comparazione di tale interesse con quello privato al mantenimento dell’efficacia dell’atto, che deve risultare, all’esito, meritevole di minor tutela. Nell’atto impugnato non è dato rinvenire alcuna enunciazione relativa all’esistenza di un interesse pubblico all’annullamento né tanto meno esso contiene la comparazione tra l’interesse pubblico e l’affidamento ingeneratosi nel privato …” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, VI, 26 febbraio 2025, n. 1684).
Dopo 12 mesi si é al sicuro? No o almeno non sempre
Nella fattispecie all’esame del Collegio non vi erano, dunque, i presupposti di legge per disporre l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione allo stallo personalizzato, anche in ragione dell’evidente superamento del “termine non superiore a dodici mesi dall’adozione dell’atto”.
Per consolidata giurisprudenza amministrativa, invero, detto termine può essere superato, con adeguata motivazione del differimento, solo laddove sia stata la condotta della parte istante ad indurre in errore l’amministrazione e cioè laddove sia stata prospettata una falsa rappresentazione della realtà o siano state prodotte dichiarazioni mendaci.
Nel caso dei concorsi deve essere dato risalto al valore delle dichiarazioni dei candidati al momento dell’accettazione o della richiesta di autorizzazione, ove tali dichiarazioni siano false o mendaci tali da aver indotto l’amministrazione Comune o Regione o Asl al rilascio del provvedimento su base poi rivelatesi “false” il termine dei 12 mesi potrebbe facilmente essere ignorato da parte della Pubblica Amministrazione con la logica conseguente che apparirebbe ammissibile un annullamento anche a distanza di anni.
In caso si venga “colpiti” da un provvedimento di revoca o di annullamento la tutela legale é focalizzata a scoprirne i presupposti e la corretta applicazione da parte della Pubblica Amministrazione con possibilità di ricorso al Tar per valutarne la legittimità.
Avv Aldo Lucarelli
















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