La competenza per l’istituzione di una nuova farmacia
- Avv Aldo Lucarelli
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La competenza alla istituzione di una nuova farmacia in un Comune é atto della Giunta Comunale in sede di revisione della pianta organica, essendo una attività di carattere esecutivo e non strategico.
Il Consiglio Comunale pertanto non ha competenza e la sua deliberazione può essere annullata dal Tar in sede di ricorso del farmacista confinante.
Questo il sunto della recente giurisprudenza sul punto, Tar Perugia 203/2026 che ha annullato la delibera istitutiva di una nuova farmacia adottata dal Consiglio Comunale.

l’istituzione di una nuova sede farmaceutica non rientra nella competenza del Consiglio comunale bensì in quella, c.d. residuale, attribuita alla Giunta comunale dall’art. 48 del TUEL.
Infatti, come recentemente riaffermato, “… deve ritenersi che la competenza alla revisione della pianta organica delle farmacie presenti nel territorio comunale esorbiti dalle attribuzioni del Consiglio comunale, rientrando invece tra le prerogative della Giunta. L’art. 2 della Legge n. 475/1968, come modificata dal D.L. n. 1/2012, stabilisce che “al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie (…)”. Il dettato della norma, quindi, si esprime chiaramente nel senso di attribuire l’individuazione e la localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche all’ente locale, trattandosi di attività volta a garantire un ordinato assetto del territorio alla luce degli effettivi bisogni della collettività e, dunque, connessa ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 2 aprile 2020, n. 2240). Sul piano giurisprudenziale, poi, l’orientamento è ormai assolutamente consolidato nel senso di riconoscere la competenza alla revisione della pianta organica delle farmacie al Comune, ed in particolare alla Giunta Comunale (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2019, n. 5256; Id., 28 novembre 2018, n. 6757). Difatti, gli atti amministrativi di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche appartengono al novero dei provvedimenti esecutivi e di gestione amministrativa rientranti nella residuale sfera di competenze della Giunta Comunale, laddove il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla cui competenza la legge riserva gli atti di carattere strategico e programmatico nella vita della comunità locale (cfr., da ultimo, TAR Piemonte, sez. II, 15 settembre 2020, n. 537; TAR Campania, Salerno, sez. III, 29 marzo 2023, n. 717).
In termini è stato, altresì, recentemente ribadito che “la valenza programmatoria della localizzazione di nuove sedi è alquanto sfumata - poiché non si tratta di riorganizzare il servizio farmaceutico in ambito comunale ma di completarlo - e, comunque, non è tale da attrarla alla ristretta competenza dell'organo consiliare” (TAR Sardegna, sez. I, 11 gennaio 2023, n. 5).”. (così, TAR Calabria, RC, n. 168/2025; vedi anche, nello stesso senso, TAR Marche, n. 64/2024, TAR Salerno, II, n. 918/2024 e Cons. Stato, II, n. 5821/2021).
Avv Aldo Lucarelli
















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