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Studio Legale Angelini Lucarelli
​Via Monte Velino 133 -67051 Avezzano 

Lo sfratto della Farmacia e la tutela della ASL

Parliamo di un argomento sconttante nelle grandi città, ovvero la tutela garantita alle farmacie in caso di sfratto dal locale, garantita da una norma di oltre cinquanta anni fa, l'art. 35 della Legge 253 del 1950.


Quando è possibile sfrattare una farmacia?
Quali sono le tutele di cui gode l'esercizio farmaceutico contro gli sfratti comuni?
Quando è applicabile la normativa di settore?

Esistono precedenti sul tema della tutela dallo sfratto della Farmacia?


La base normativa del provvedimento si rinviene nell’art. 35 l. 23 maggio 1950 n. 253, ai sensi del quale “Non può essere disposta la esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia” (la competenza circa il trasferimento delle farmacie è poi passata alle Regioni ai sensi della Legge n. 833 del 1978 e quindi ai Comuni in virtù delle leggi regionali disciplinanti lo specifico settore).



La giurisprudenza amministrativa ha inteso tale disposizione come espressiva di un potere pubblicistico di natura eccezionale, connesso all’esigenza primaria di garantire un’adeguata copertura del servizio attraverso un numero sufficiente di farmacie a presidio della zona di riferimento; donde la ritenuta legittimità costituzionale della mancata previsione di un limite temporale al provvedimento negativo emesso dalla pubblica amministrazione (Corte Cost. n. 579/1987).


L’incidenza di tale potere sul soddisfacimento del diritto del privato locatore già riconosciuto meritevole di tutela in sede giurisdizionale, impone un onere di motivazione particolarmente puntuale ed esaustiva da parte dell’amministrazione, che dia conto, sul presupposto della prevalenza dell'interesse pubblico tutelato, dell'impossibilità della prosecuzione del pubblico servizio per irreperibilità di altri locali idonei nella zona di competenza (Tar Umbria, n. 565/99 e n. 539/2001; Tar Bari, n. 3126/2001).


Lo sfratto della Farmacia e la tutela della ASL
Lo sfratto della Farmacia e la tutela della ASL

Lo sfratto della Farmacia e la tutela della ASL

Per quanto qui di interesse, il rapporto tra i predetti termini di valutazione - l'impossibilità della prosecuzione del pubblico servizio e l’irreperibilità di altri locali idonei - va meglio chiarito, occorrendo a tal proposito precisare che intento normativo primario è quello di evitare che una determinata zona rimanga sguarnita dal presidio di un numero sufficiente di farmacie; sicché, ciò che può giustificare il diniego dell’autorizzazione, è la situazione di inadeguata copertura del servizio sanitario che potrebbe derivare dalla chiusura del presidio interessato dalla procedura di sfratto.


In difetto di tale implicazione critica, la mera irreperibilità di una ubicazione alternativa non può costituire valida ragione per denegare il rilascio della autorizzazione di cui all’art. 35 della l. n. 253/1950.

Dunque, la verifica della “irreperibilità di altri locali idonei” costituisce momento valutativo subordinato alla riscontrata “impossibilità di garantire la continuità del pubblico servizio”: sicché vi è ragione di occuparsi del primo profilo, solo dopo aver accertato la effettiva sussistenza del secondo.

Quanto precisato è di rilievo ai fini della presente decisione, in quanto l’autorizzazione all’esecuzione dello sfratto rilasciata dall’amministrazione comunale, fonda la propria motivazione su due distinti capisaldi:


a) la valutazione di idoneità dei locali

b) la localizzazione dell’esercizio “all’interno di una sede farmaceutica promiscua” (ovvero nella sede di altra farmacia).


Da quanto sopra, sono elementi da verificare prima di concedere l'inibitoria


1) la presenza di altre farmacie nelal stessa zona in base ad una distanza, ragionevole;


2) il numerod i abitanti della zona di riferimento in relazione alla pianta organica vigente.



Ed infatti precisa il Consiglio di Stato:


“tra gli elementi da considerare ai fini del rilascio dell’autorizzazione, infatti, vi sono certamente il numero delle farmacie e il numero degli abitanti."


ed ancora seconco la sentenza CdS n. 5581/2017:


"Orbene poiché il limite di abitanti per ogni farmacia è stabilito, dall’art. 1, comma 2 l. 2 aprile 1968 n. 475, in 3300, è agevole rilevare come né nella sede della farmacia ricorrente, essendo tale sede promiscua, né in generale nella delegazione, è fondatamente ipotizzabile, a seguito della autorizzazione impugnata, qualsivoglia carenza del servizio farmaceutico”.

Deve quindi essere verificata l'eventuale carenza del servizio, che si creerebbe nella zona a seguito dello sfratto della farmacia!

Tale elemento è stato di recente valorizzato anche dal Tar Milano n. 171/2026 in una ordinanza cautelare, secondo cui:


- il potere esercitato, di cui all’art. 35 della legge 23 maggio 1950 n. 253, ha natura eccezionale, essendo connesso all’esigenza primaria di garantire un’adeguata copertura del servizio


- del resto la previsione dell’art. 1 della legge n. 475/1968, per cui “Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti” individua un parametro di zonizzazione riferito al territorio comunale complessivamente inteso e non un indefettibile bacino di utenza per ciascuna farmacia.


- se la norma dispone che in un Comune debba esservi una farmacia ogni 3300 abitanti, ciò non significa che la popolazione delle singole zone debba corrispondere precisamente a questo numero (conforme T.A.R. Lazio Latina sez. I, 23/08/2019, n. 516; Cons. St. sez. III, 19 settembre 2013 n. 4667);


Lo stesso Consiglio di Stato si è, d’altra parte, già espresso nel senso di ravvisare nel rapporto farmacie/popolazione e nella distanza fra farmacie esistenti, gli unici parametri rilevanti nella valutazione dei rischi di compromissione dell’interesse pubblico all’assistenza farmaceutica, al cui svolgimento è condizionato il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione dello sfratto (Cons. Stato, sez. VI, 3.11.1998, n. 1515).


Lo sfratto quindi sarà legittimo ogni volta che - sebbene richiesta l'inibitoria - non si crei una situazione tale da determinare disfunzioni nella continuità del pubblico servizio e la compromissione dell’interesse pubblico prevalente alla erogazione del servizio farmaceutico.

Ma quali sono gli accertamenti che deve compiere il Comune?

Attività istruttoria della posizione della farmacia, degli abitanti serviti e del servizio ivi necessario.


Tale istruttoria ha una rilevanza endoprocedimentale, servente e propedeutica rispetto all’elaborazione dell’atto decisionale conclusivo (pacificamente rientrante, nella materia in esame, nelle competenze del Sindaco - ai sensi dell’art. 1, comma 1), ovvero è finalizzata a predisporre i dati istruttori sulla base dei quali il provvedimento finale dovrà essere assunto: detta relazione funzionale e preparatoria non preclude certamente autonome e più ampie valutazioni da parte dell’organo decidente su tutti i profili oggetto di decisione – siano questi coincidenti o meno con gli specifici ambiti già indagati dal contributo dell’organo istruttorio.


La stessa Corte Costituzionale, nella pronuncia n. 579/1987, ha riconosciuto che in tal senso, nella materia che qui interessa, si esplica la relativa discrezionalità dell'autorità amministrativa


alla quale è demandato il controllo dei parametri demografici, di quelli concernenti la distanza tra gli esercizi, ecc.”.

L'ordine professionale dei farmacisti ha competenza in tale procedura inerente lo sfratto?

No, a tal proposito si consideri in tal senso che:


- l’art. 25 del r.d. 30 settembre 1938 n. 1706, recante approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico, richiede il parere dell’ordine dei farmacisti nel caso di trasferimenti di farmacie previsti dai due articoli precedenti;


- si tratta di ipotesi che divergono da quella qui in esame perché afferenti al trasferimento della farmacia da una sede ad un'altra e non già al trasferimento dei locali della farmacia nell'ambito della medesima sede farmaceutica;


- posto che all’autorizzazione allo sfratto non consegue il trasferimento della farmacia da una sede ad un’altra diversa, dovendo semplicemente la farmacia reperire nuovi locali all’interno della stessa sede, stando alla lettera della disposizione, il parere dell’ordine dei farmacisti non può ritenersi necessario;

- d’altra parte, il contributo consultivo richiesto all’ordine provinciale dei farmacisti attiene propriamente alla materia della localizzazione delle farmacie di nuova istituzione e mira a fornire ragguagli sulla loro equa distribuzione sul territorio e sulla garanzia dell'accessibilità del servizio farmaceutico a tutti i cittadini (art. 2 L. 475/1968).


- in quella sede, l’ordine è chiamato ad esprimere il parere a tutela degli interessi della categoria rappresentata, e non come ente istituzionale (si vedano in tal senso Cons. Stato. sez. III, 6 febbraio 2015, n. 603 e 3 febbraio 2015 n. 528; C.G.A., sez. I, 4 febbraio 2010, n. 102; T.A.R. Palermo, sez. III, 26 gennaio 2016, n. 235);

- dunque, tale funzione consultiva, se intesa alla luce degli interessi che essa mira a tutelare, appare apprezzabile in fase di pianificazione, ma non altrettanto in caso di trasferimento per sfratto di un farmacia all’interno di una stessa sede;

- infine, la generica incidenza della procedura di sfratto sulla continuità del servizio non può giustificare un’estensione del descritto coinvolgimento consultivo, stante l’assenza di indicazioni normative volte a richiederlo su tutte le questioni variamente afferenti alla regolarità del servizio farmaceutico;



Prima di chiudere la rassegna è bene precisare che la normativa citata ovvero l'art. 35 della legge 253 del 1950 recita:


"Non può essere disposta la esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia"


l'autorizzazione prefettizia oggi è sostituita dalla autorizzazione del Sindaco (come nel caso della sentenza CdS 5518/2017 o della Azienda Sanitaria Locale come nel recente caso del Tar Milano 171/2026.



Diritto per la farmacia

Avv. Aldo Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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