Farmacista: Pluri Titolarità e incompatibilità
- Avv Aldo Lucarelli
- 1 giorno fa
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1. Premessa: titolarità della farmacia e modelli societari
A seguito della legge n. 124/2017, la titolarità delle farmacie private può essere assunta non solo da persone fisiche, ma anche da società di persone, società di capitali e cooperative a responsabilità limitata.
Il legislatore ha così definitivamente superato il modello esclusivamente professionale, aprendo il settore farmaceutico a una logica imprenditoriale più ampia.
I modelli societari adottabili restano quelli tipici del diritto civile:
– società di persone (S.n.c. e S.a.s.), caratterizzate da un forte legame tra soci e gestione;
– società di capitali (S.r.l. e S.p.A.), con autonomia patrimoniale perfetta e maggiore impersonalità dell’assetto organizzativo.
La scelta del modello societario non è neutra: le incompatibilità previste dalla normativa farmaceutica operano in modo diverso a seconda della forma societaria e del ruolo concretamente svolto dal socio.
2. Oggetto sociale esclusivo e direzione professionale
Le società titolari di farmacia devono avere oggetto sociale esclusivo.
Anche se oggi i soci possono non essere farmacisti, resta inderogabile l’obbligo che la direzione della farmacia sia affidata a un farmacista abilitato, socio o non socio, responsabile dell’esercizio professionale.
3. La pluri-partecipazione e il limite del 20%
I commi 158 e 159 della legge n. 124/2017 hanno eliminato il precedente limite numerico delle quattro farmacie, sostituendolo con il divieto di controllare, direttamente o indirettamente, più del 20% delle farmacie presenti nella medesima regione o provincia autonoma, ai sensi degli artt. 2359 ss. c.c.
Il controllo del rispetto di tale limite è demandato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dotata di poteri di indagine, istruttoria e diffida.
4. Le incompatibilità ex art. 8, legge n. 362/1991
La partecipazione alle società titolari di farmacia è incompatibile:
a) con qualsiasi attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica;
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato.
Tali incompatibilità vanno interpretate in modo funzionale e sistematico, secondo la ratio costante della normativa farmaceutica: prevenire conflitti di interesse idonei a incidere sulla tutela della salute pubblica.

In tale contesto assume portata dirimente la storica pronuncia del CdS 6137/2023 secondo cui
“Del resto, la sussistenza di oggettive diversità tra la fattispecie di incompatibilità
di cui alla lett. b) e quella di cui alla lett. c) – si coglie agevolmente ove si consideri che, mentre quella di cui alla lett. c), secondo l’interpretazione offertane dal Giudice delle leggi, è
essenzialmente rivolta a salvaguardare l’esclusività dell’impegno dedicato alla
gestione farmaceutica dal farmacista abilitato investito di compiti gestionali
nell’assetto organizzativo della società titolare della farmacia, quella in esame, come
evidenziato dal T.A.R., è funzionale a prevenire situazioni di conflitto di interesse,
le quali non vengono automaticamente meno in ragione del ruolo non gestionale del
socio accomandante: come infatti si legge nella sentenza appellata, sulla scorta del
citato parere del Consiglio di Stato, “la causa di incompatibilità della lettera b) del comma
1 dell’articolo 8 della L. n. 362/1991 si estende a qualsiasi forma di partecipazione societaria (e
dunque, per quanto qui di interesse, anche al socio accomandante), sia per ragioni di ordine testuale non ponendo la norma distinzione alcuna, sia per ragioni di ordine teleologico, essendo la previsione diretta a prevenire situazioni di potenziale conflitto di interesse. La norma, cioè, mira a evitare che
«i soggetti titolari, gestori provvisori, direttori o collaboratori di una farmacia […] contraggano
vincoli che impediscano loro un adeguato svolgimento delle prestazioni lavorative in favore della farmacia presso la quale operano», rischio questo che non può essere escluso per il solo fatto che il farmacista sia un socio privo di poteri di amministrazione della società titolare della farmacia concorrente”.
5. Incompatibilità con l’attività medica e l’informazione scientifica
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2022 ha chiarito che l’incompatibilità di cui alla lettera a) non riguarda solo i medici persone fisiche, ma si estende anche alle società che esercitano attività sanitaria, come le case di cura.
È incompatibile, dunque, la partecipazione in una farmacia da parte di una società che eserciti attività medica, quando ricorrano i presupposti del controllo societario ex art. 2359 c.c., idoneo a fondare una presunzione di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.).
La giurisprudenza (Cass. n. 4657/2006; Corte cost. n. 275/2003) ha costantemente ribadito che la finalità della norma è evitare la commistione tra chi prescrive e chi dispensa farmaci, anche in chiave preventiva.
6. Incompatibilità con la titolarità o collaborazione in altra farmacia
La causa di incompatibilità di cui alla lettera b) è volta a garantire l’esclusività dell’impegno professionale e a prevenire conflitti di interesse.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 6137/2023 ha chiarito che tale incompatibilità si estende a qualsiasi forma di partecipazione societaria, inclusa quella del socio accomandante, poiché la norma non distingue e mira a prevenire rischi sostanziali, non meramente formali.
Non è dunque decisivo il possesso di poteri gestori, ma la potenziale incidenza della partecipazione sull’organizzazione e sul mercato.
leggi pure
Pur tuttavia circola l’idea - sino a prova contraria - che tale partecipazione in “altra farmacia” sia riferito a quelle “società/farmacie” di cui non si é soci, e ciò in ragione del fatto che la pluripartecipazione oggi appare legalmente ammessa.
7. Incompatibilità con rapporti di lavoro pubblico o privato
La giurisprudenza (Corte cost. n. 11/2020) ha ridimensionato l’ambito applicativo della lettera c), ritenendo che l’incompatibilità non sia più riferibile ai meri soci di società di capitali, privi di ruoli gestionali o operativi.
Nel nuovo assetto normativo, la qualità di farmacista è richiesta solo per la direzione della farmacia, non per la partecipazione al capitale.
Ne consegue che il socio “finanziario” di S.r.l. non è automaticamente soggetto all’incompatibilità lavorativa, salvo coinvolgimento concreto nella gestione.
8. Pluripartecipazione e lavoro nelle farmacie partecipate
Ammessa la pluralità di partecipazioni il punto critico si sposta sulla possibile pluralità di impegni presso le farmacie di cui si é soci, con evidenti problematiche di compatibilità legale rispetto della leggi in tema di sviamento della clientela verso i propri soci.
Il vero nodo critico riguarda la possibilità per il socio di lavorare professionalmente in più farmacie, soprattutto se insistenti sul medesimo bacino territoriale.
Nel diritto societario, il socio di S.r.l. non è soggetto ex lege a un divieto generale di concorrenza. Tuttavia, il rapporto sociale è un contratto e come tale soggetto ai principi di correttezza e buona fede (Trib. Roma 27.1.2023, n. 6118).
Condotte formalmente lecite possono divenire illecite se idonee a:
– alterare l’equilibrio del rapporto sociale;
– abusare della posizione di socio;
– collaborare a comportamenti dannosi per la società (Cass. n. 22169/2025).
9. Patti di non concorrenza, statuti e ruoli di fatto
I limiti all’attività concorrente del socio possono derivare da:
– statuto;
– patti parasociali;
– ruolo concretamente svolto (amministratore, direttore, amministratore di fatto).
Particolare rilievo assume la figura dell’amministratore di fatto, che ricorre anche in assenza di poteri formali, quando vi sia un’influenza continuativa e significativa sulle decisioni sociali (Cons. Stato n. 768/2022; Cass. n. 35218/2025).
10. Il regime aggravato del settore farmaceutico
La farmacia è un’impresa commerciale ma anche un presidio sanitario territoriale.
Per questo motivo, il diritto farmaceutico applica un livello di attenzione più elevato rispetto al diritto societario ordinario.
Nel valutare la legittimità di una collaborazione o di una prestazione professionale, assumono rilievo:
– la ripetitività dell’attività;
– la riconoscibilità presso il pubblico;
– l’idoneità a spostare fidelizzazione della clientela.
Anche prestazioni occasionali o consulenziali possono integrare la nozione sostanziale di “collaborazione” ai sensi dell’art. 8, l. 362/1991.
11. Profili disciplinari e conseguenze
Accanto alle azioni civili e societarie, nel settore farmaceutico assume particolare rilievo il profilo disciplinare.
L’Ordine professionale può intervenire anche in assenza di un danno economico dimostrato, qualora ravvisi violazioni dei principi di correttezza, leale concorrenza o decoro professionale.
Le conseguenze possono giungere sino alla sospensione dell’esercizio e, nei casi più gravi, alla decadenza dell’autorizzazione.
12. le Conclusioni
La pluri-partecipazione in più farmacie è ormai una realtà consolidata e legittima entro il limite del 20%, la pluri attività invece é qualcosa che in modo silente ed in una zona grigia sta prendendo piede. Il vero terreno di rischio non è la proprietà, ma l’attività lavorativa e il ruolo concretamente svolto.
Nel settore farmaceutico, l’equilibrio tra libertà d’impresa, tutela della concorrenza e protezione della salute pubblica è strutturalmente fragile.
Il confine tra liceità e illecito non è mai astratto, ma dipende da comportamenti, contesto territoriale e assetto societario.
Prima di assumere incarichi operativi o professionali in più farmacie, è indispensabile una valutazione puntuale dello statuto, dei ruoli effettivi e dell’impatto concorrenziale, nonché un confronto con consulenti e Ordine professionale.
Nel diritto farmaceutico, la prudenza non è una scelta: è una necessità.
Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli
















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