Revisione pianta organica ed anni dispari
- Avv Aldo Lucarelli
- 2 ore fa
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La revisione della pianta organica delle farmacie tra le istanze del privato farmacista e gli obblighi normativi a cadenza biennale.
Vediamo nel dettaglio il problema della revisione della pianta organica da un punto di vista temporale, ovvero Quando é possibile é Quando é obbligatoria, evidenziando che tale procedimento se da un punto di vista Comunale é un obbligo di legge, da un punto di vista privatistico del singolo farmacista é una necessità spesso dettata dai mutamenti demografici e tipografici del territorio.
Si pensi infatti a quelle farmacie nate come rurali e poi riassorbite dalla nuova valutazione della topografia territoriale oppure ai nuovi insediamenti che hanno spostato il fulcro demografico del territorio, rendendo gli antichi centri storici Piazze deserte, e zone limitrofe, nuovi poli attrattivi.
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.
In base alla legislazione di settore, dunque, il Comune è tenuto a dar corso ad un'attività amministrativa di ricognizione periodica (biennale), che dovrà concludersi con un atto espresso e motivato, a seconda delle risultanze istruttorie, con contenuto di conferma oppure innovativo rispetto alla situazione preesistente, tale da adeguare alle mutate esigenze d'interesse pubblico la c.d. perimetrazione delle farmacie.
Nondimeno, in giurisprudenza si è precisato che l'obbligatorietà è riferita all'attivazione del procedimento e non al suo risultato: tale potere-dovere di revisione si rivela, in definitiva, preordinato a garantire la costante coerenza nel tempo delle previsioni della pianta organica ai flussi demografici in aumento, in diminuzione o anche solo in variazione qualitativa, ossia pure a quei flussi che, essendo la risultante di spostamenti massivi sul territorio, siano in grado di determinare significative variazioni nella distribuzione della popolazione o nella sua composizione (in termini, T.A.R. Napoli Campania Sez. III, 3 aprile 2024, n. 2168).

La pianificazione biennale delle sedi farmaceutiche riveste, pertanto, i caratteri di un atto generale obbligatorio di disciplina del servizio farmaceutico sul territorio, rispetto al quale può essere certamente esperito - in caso di inerzia dell'amministrazione comunale, il rimedio dell'impugnativa del silenzio, proponibile, difatti, non solo con riferimento ai procedimenti azionabili ad istanza di parte, ma anche con riguardo ai procedimenti che vanno attivati d'ufficio, a patto che chi ricorre abbia un interesse giuridicamente qualificato (ex multis, T.A.R. Napoli, Sez. III, 16 marzo 2023, n.1700).
Tanto premesso, è evidente che nessuna inerzia può essere imputata all’Amministrazione all’atto della proposizione del ricorso dal momento che la disciplina di settore si limita a precisare che il procedimento di revisione debba concludersi il 31 dicembre dell’anno pari
Non sussiste inadempienza dell’amministrazione se non é scaduto il biennio di legge (art 2 L. 475/1968).
Possiamo quindi sintetizzare che per la L. n. 475/1968, il Comune non ha discrezionalità sul se procedere, ma solo sul come (in base ai dati ISTAT), trattati si procedimento amministrativo in cui il Comune deve emettere un atto espresso e motivato, ma attenzione ‼️
L'istruttoria può portare a due scenari:
• Conferma: La situazione demografica non giustifica variazioni oppure
• Innovazione: Si modifica la perimetrazione delle sedi per rispondere a nuovi flussi demografici (aumenti, diminuzioni o spostamenti qualitativi).
In altri post abbiamo parlato dei “rimedi” che il privato può attivare. Ed infatti ove il Comune non avvi il procedimento entro i termini, è possibile impugnare l'inerzia, trattasi di “silenzio inadempimento” ad un obbligo di legge (Tar Napoli 487/2026)
Studio legale Angelini Lucarelli
Avv Aldo Lucarelli
















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