Il Modello di Farmacie Aggregate nel Terzo Settore
- Avv Aldo Lucarelli
- 1 ora fa
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Il Terzo Settore come Frontiera della Prossimità Sanitaria anche per le Farmacie? (Caso di Studio)
La riforma del Terzo Settore ha introdotto un quadro normativo idoneo a favorire modelli organizzativi ibridi tra impresa e finalità civiche. Questa ipotesi di studio teorico-applicativo analizza la possibilità di integrazione tra farmacie costituite in forma di S.r.l. ed Enti del Terzo Settore (ETS), con particolare riferimento ai servizi di prossimità sanitaria territoriale. L’analisi esamina i profili di governance, i limiti derivanti dal divieto di controllo da parte di soggetti profit, la disciplina delle attività di interesse generale, le attività secondarie e strumentali, nonché le implicazioni fiscali e concorrenziali. Il modello risulta giuridicamente praticabile a condizione di garantire autonomia sostanziale dell’ETS, separazione contabile, trasparenza gestionale e conformità alla normativa sanitaria regionale.
La farmacia territoriale rappresenta uno dei presìdi più capillari del Servizio Sanitario Nazionale, evolutasi negli ultimi anni verso il paradigma della “farmacia dei servizi”. In tale contesto, la riforma introdotta dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, CTS) e dal D.lgs. n. 112/2017 ha aperto la possibilità di strutturare modelli organizzativi che integrino efficienza imprenditoriale e finalità di interesse generale.
Questa ipotesi di studio propone un’analisi sistematica della fattibilità giuridico-organizzativa di un modello in cui più farmacie S.r.l. partecipino a un ETS dedicato alla logistica socio-sanitaria e ai servizi di assistenza territoriale, nel rispetto dei principi di autonomia e non lucratività soggettiva.
Inquadramento Normativo
Gli ETS non costituiscono una nuova forma giuridica autonoma, ma una qualifica attribuita a enti che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 1 CTS); svolgono in via principale attività di interesse generale (art. 5 CTS); rispettano il divieto di distribuzione degli utili (art. 8 CTS); e risultano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS, art. 11 CTS). Il divieto di lucro soggettivo implica che eventuali utili siano reinvestiti nelle attività istituzionali o accantonati a patrimonio vincolato.
Particolare rilievo assume l’art. 4, comma 2, CTS, che esclude dalla qualifica di ETS gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllo da parte di soggetti con finalità lucrative, richiamando l’art. 2359 c.c. (controllo di diritto, di fatto o vincoli contrattuali).
Modello Organizzativo: Farmacie S.r.l. ed ETS
Ammissibilità e Limiti
La partecipazione di farmacie S.r.l. a un ETS è astrattamente ammissibile, purché non si realizzi una situazione di controllo, neppure congiunto o sostanziale. In chiave prudenziale, lo statuto dell’ETS dovrebbe prevedere maggioranza dei diritti di voto in capo a soggetti non profit o indipendenti; quorum qualificati per decisioni strategiche; disciplina delle operazioni con parti correlate; obblighi di trasparenza e rendicontazione. La mera presenza formale di soci non profit non è sufficiente a garantire l’autonomia sostanziale richiesta dalla normativa.
Attività di Interesse Generale
L’art. 5 CTS include tra le attività di interesse generale gli interventi e servizi sociali, le prestazioni socio-sanitarie e l’educazione sanitaria. In questa ipotesi di studio, l’ETS potrebbe strutturare programmi di educazione e aderenza terapeutica; consegna domiciliare di farmaci per soggetti fragili; supporto all’utilizzo di dispositivi medici; progetti di telemonitoraggio con medici di medicina generale; campagne di prevenzione e screening territoriali. Affinché tali attività siano qualificate come istituzionali, è necessario individuare criteri oggettivi di accesso ai beneficiari; formalizzare i progetti; garantire la conformità alla normativa sanitaria regionale. Qualora erogati generalizzati alla clientela, potrebbero assumere natura commerciale.
Attività Diverse e Profili Economici
L’art. 6 CTS consente attività diverse purché secondarie e strumentali, con criteri quantitativi del D.M. 19 maggio 2021. Servizi logistici resi alle farmacie socie devono essere remunerati a valori di mercato; contabilmente separati; non prevalenti sulle istituzionali. Le erogazioni liberali dalle farmacie sono deducibili nei limiti dell’art. 83 CTS, previa iscrizione RUNTS e tracciabilità.
Profili Sanitari e Concorrenziali
L’erogazione di prestazioni sanitarie richiede autorizzazioni regionali, direttore sanitario e coperture assicurative. Sotto il profilo concorrenziale, va evitato che l’ETS diventi vantaggio per farmacie socie, specie con contributi pubblici; essenziale la separazione attività istituzionali-commerciali.
la Nostra Discussione sul tema Farmacia Aggregata nei servizi
Il modello si colloca nell’evoluzione della farmacia dei servizi, ampliandone la dimensione organizzativa per intercettare bisogni socio-sanitari territoriali. L’autonomia sostanziale dell’ETS rispetto ai soci profit è presupposto imprescindibile; attenzione a attività diverse, normativa regionale e conflitti di interesse.

Le farmacie aggregate possono quindi assumere un ruolo strategico nella sanità di prossimità per aree disagiate – interne, montane o rurali compensando carenze dei presidi pubblici.
In prospettiva, favorisce integrazione farmacia-medicina generale-servizi comunali per pazienti cronici.
Conclusioni: Questa ipotesi di studio evidenzia la possibilità di modello integrato farmacie S.r.l.-ETS per prossimità sanitaria, nel rispetto normativa. Implementazione richiede progettazione statutaria rigorosa; separazione contabile; presidi sanitari; monitoraggio RUNTS. Correttamente strutturato, rafforza assistenza territoriale e integrazione socio-sanitaria.
Riferimenti della Bibliografia Normativa citata.
- Codice Civile, art. 2359.
- D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS).
- D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.
- D.M. 19 maggio 2021 (attività secondarie).
- L. 8 novembre 1991, n. 362 (farmacie).
- DM 77/2022 (Case prossimità).
- D.M. 7 agosto 2025 (controlli RUNTS).
Avv Aldo Lucarelli
















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