Il Nuovo Assetto delle Farmacie Rurali: Tra Giurisprudenza e Innovazioni
- Avv Aldo Lucarelli
- 1 ora fa
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Le farmacie rurali rappresentano un presidio sanitario insostituibile per la coesione territoriale italiana. La loro disciplina, storicamente orientata a compensare i disagi logistici delle zone periferiche, ha subito una profonda evoluzione con l’approvazione della nuova Convenzione Farmaceutica del marzo 2025 (ACN) e i recenti orientamenti del Consiglio di Stato. L'obiettivo è trasformare queste realtà da semplici punti di erogazione di farmaci a veri e propri "hub" di servizi sanitari di prossimità.
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Criteri Identificativi e Deroghe Territoriali
Il discrimine tra farmacia urbana e rurale resta ancorato ai parametri della Legge 221/1968: sono rurali gli esercizi in centri con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. La giurisprudenza (TAR Abruzzo, 2022) ha rafforzato la tutela di questi presidi, confermando la possibilità di istituire sedi rurali anche in deroga al limite dei 3.000 metri di distanza tra esercizi, qualora barriere orografiche o di viabilità rendano difficoltoso l'accesso all'assistenza.
Il Calcolo del Fatturato: La Linea del Consiglio di Stato
Un punto cardine per la sostenibilità economica riguarda la scontistica agevolata SSN. La sentenza del Consiglio di Stato n. 10953/2022 ha chiarito che nel calcolo del "fatturato annuo in regime SSN" (utile per le soglie di esenzione/riduzione dello sconto) devono essere incluse tutte le prestazioni a carico del sistema pubblico.
Nello specifico, concorrono al fatturato i farmaci, i ticket e l'assistenza integrativa (protesica, celiachia, ecc.). Restano invece esclusi l'IVA, gli sconti trattenuti dalle ASL e la remunerazione per i "nuovi servizi" di telemedicina e diagnostica, evitando che l'innovazione tecnologica penalizzi la farmacia sotto il profilo dei rimborsi ordinari.

La Rivoluzione dell’Indennità di Residenza (ACN 2025)
La novità di maggior rilievo introdotta dall’ACN del 6 marzo 2025 riguarda la "delegificazione" dell’indennità di residenza. Superando i vecchi automatismi, l’art. 17 introduce un sistema a punteggio (da 4 a 100 punti) basato su quattro parametri:
1. Fatturato IVA: Con decurtazione del 50% del punteggio per fatturati superiori a 600.000 €.
2. Popolazione effettiva: Riferita alla località o agglomerato specifico.
3. Distanza: Chilometraggio dal capoluogo di provincia.
4. Turnazione: Numero di turni notturni espletati.
Il sistema premia ulteriormente le isole minori e la gestione dei dispensari, mentre l’art. 23 istituisce un Fondo Regionale di Solidarietà per le farmacie con fatturato IVA inferiore a 300.000 €.
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Simulazione Pratica del Nuovo Sistema
Ipotizziamo una farmacia rurale sussidiata con i seguenti dati:
• Ubicazione: Frazione montana, 1.200 abitanti, a 45 km dal capoluogo.
• Operatività: 35 turni notturni annui.
• Fatturato SSN: 290.000 € (inclusi ticket e integrativa).
• Fatturato IVA Totale: 340.000 €.
Esito Scontistica (Sentenza 2022): Avendo un fatturato SSN inferiore a 300.000 €, la farmacia beneficia dell'esenzione totale dello sconto SSN, trattenendo margini più elevati sui farmaci dispensati.
Esito Indennità (ACN 2025): Grazie all'elevata distanza dal capoluogo e al basso numero di abitanti, la farmacia accumula un punteggio di disagio vicino al massimo. Poiché il fatturato IVA è sotto la soglia di 600.000 €, il punteggio non subisce decurtazioni. Inoltre, l'esercizio è pienamente eleggibile per il Fondo di Solidarietà e per i contributi a fondo perduto (fino a 44.000 €) previsti dal PNRR 2025 per il rafforzamento digitale.
La nostra Conclusione
La riforma del 2025 non è un semplice sussidio, ma un investimento strategico. La farmacia rurale viene protetta nella sua redditività tradizionale (tramite la scontistica) e stimolata nella sua evoluzione digitale (tramite il sistema a punti e i fondi PNRR), garantendo ai cittadini delle aree interne standard assistenziali identici a quelli urbani.
Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli












