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Farmacia rurale ed il trasferimento.


Nel presente articolo vediamo SE e Quando il diritto al trasferimento della sede del farmacista puo' essere condizionato.


La questione è regolata dall'art. 13 del DPR 1275/1971, che legittima il trasferimento della farmacia all'interno della propria Zona di competenza e pur sempre con il limite dei 200 metri dalla farmacia limitrofa piu' vicina.


Sulla questione delle distanze abbiamo avuto modo di disquisire innumerevoli altre volte, si vedano gli articoli nel blog e purché il trasferimento sia effettuato “in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona“.



Sussiste quindi una libertà di trasferimento del farmacista, nei limiti sopra descritti, e pur sempre con un controllo di forma da parte della amministrazioni. Si sono registrati casi in cui ad esempio è stato inibito il trasferimento da una sede centrale ad una zona decentrata ma piu' popolosa nell'assunto che cio' non fosse nel primario interesse alla distribuzione dei farmaci.


Trasferimento Farmacia: è possibile imporre delle condizioni al trasferimento? Si.


E bene in un recente caso risolto è stato affermato che l'amministrazione ben puo' dare indicazioni in termini operativi al fine di garantire il rispetto della zona, e quindi il mantenimento di un sistema anti concorrenziale, che sia votato alla migliore distribuzione dei farmaci.


E' possibile subordinare il trasferimento di una farmacia al rispetto di prescrizioni amministrative? Si.

La commissione della ASL ha potuto subordinare l’assenso al trasferimento al rispetto di una serie di condizioni.


In particolare nel caso in esame sono state prescritte a carico del farmacista che aveva ottenuto il trasferimento alcune condizioni vincolati e precisamente:

  1. di non apporre alcuna insegna identificativa della farmacia (la croce) sulla parte di edificio all'incrocio delle due strade;

  2. di oscurare sia di giorno che di notte la vetrina sulla strada ove era presente l'altra farmacia;

  3. di adottare delle misure atte a evitare che attraverso la vetrina sulla di competenza dell'altra farmacia possa essere identificata la tipologia di attività svolta all’interno dei locali.

Tutto ciò è stato imposto in quanto la strada all'angolo, oggetto di contesa, ricadeva in una zona di pertinenza di una diversa sede farmaceutica.


Ecco quindi che assistiamo ad una interpretazione rigorosissima del concetto di “zona di pertinenza” nella piata organica delle farmacie e dei relativi confini.

La base giuridica è pur sempre costituita dall’art. 1 della legge n. 475/1968 che imporrebbe che tutti i locali in cui il farmacista esercita la sua attività devono collocarsi all’interno della zona assegnata, comprese le pertinenze quali l’insegna o la vetrina, secondo una interpretazione estensiva adottata dal TAR.


Quindi è possibile per una commissione di vigilanza pubblica sulle farmacie imporre l'oscuramento di una vetrina, o determinare la modalità di apposizione della croce verde?

Sembra proprio di sì, sebbene tali prescrizioni a rigore di norma sarebbero maggiormente di competenza dell'ordine dei farmacisti, chiamato a vigilare in tema di profili deontologici. (art. 24 e segg.).


Per le farmacie rurali invece è possibile ricorrere una procedura ad hoc, non scevra di complicazioni.


Ed infatti premesso che il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, e che quindi il dato demografico assume un ruolo centrale..


nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione,


è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilita' di trasferimento presso i comuni della medesima regione

Trattasi di trasferimento vincolato alla Regione, ed alla pianta organica del Comune ricevente. Infatti nel Comune presso cui vi sia l'aspirazione di trasferimento è necessario che ricorra una condizione, ovvero all'esito della revisione biennale ci deve essere un "nuovo fabbisogno di sedi".


Tale criterio non è l'unico, ed infatti, onde evitare di aggirare la par condicio tra Farmacisti rurali, è necessario che tale Comune, tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, ove ad esempio sussista una pluralità di pretendenti.


L'istanza dovrà arrivare al Comune prima dell'avvio della revisione della pianta organica, ed è soggetta - ove accolta - al pagamento di una tassa governativa.




In questa prospettiva il trasferimento della sede della farmacia è una fase eventuale che deve però tener conto sia degli aspetti privatistici dell'impresa Farmacia, con le regole pubblicistiche, sia del carattere concorsuale e sia tutela della popolazione nell'ottica di capillarità del servizio farmaceutico.



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Avv Aldo Lucarelli

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