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Studio Legale Angelini Lucarelli
​Via Monte Velino 133 -67051 Avezzano 

Separazione e assegno a carico del padre marito

Famiglia e Separazione, quale valore dare ai Dati reddituali della moglie?
Cosa comporta l’Omessa comunicazione da parte del legale della donna?
Cosa accade all’Assegno di mantenimento per i figli?
É possibile un Incremento?

Vediamo cosa ne pensa la recente giurisprudenza della Cassazione 676/2020


In assenza della formale comunicazione di dati reddituali da parte della moglie è illegittimo l’aumento dell’assegno di mantenimento per i figli posto a carico del marito essendo fondamentale che il giudice verifichi preventivamente la situazione economica di entrambi i genitori, se necessario anche attraverso una consulenza tecnica d’ufficio, al fine di svolgere una adeguata ed equa valutazione.



Nei procedimenti di separazione, divorzio o regolamentazione della responsabilità genitoriale, la situazione reddituale della madre non rappresenta un elemento secondario. Il mantenimento dei figli, infatti, non grava automaticamente o esclusivamente sul genitore non convivente, ma deve essere ripartito tra entrambi i genitori in proporzione alle rispettive risorse economiche.


Attenzione al principio di proporzionalità


L’articolo 337-ter del Codice civile stabilisce che ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Per determinare l’eventuale assegno periodico, il giudice considera:

  • le esigenze attuali del figlio;

  • il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori;

  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

  • le risorse economiche di entrambi;

  • il valore economico dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.


I redditi della moglie o della madre devono quindi essere valutati insieme a quelli dell’altro genitore. Un aumento delle sue entrate può incidere sulla ripartizione interna dell’obbligo, ma non determina automaticamente la riduzione o la soppressione dell’assegno dovuto dall’altro genitore.


Il diritto al mantenimento appartiene, infatti, ai figli. Non costituisce un beneficio personale riconosciuto alla madre.



Nel rito unitario della famiglia le parti sono tenute a depositare la documentazione economica richiesta dalla legge, normalmente comprendente le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione relativa agli immobili, ai beni mobili registrati, alle partecipazioni societarie e agli estratti conto bancari e finanziari.


I dati reddituali della madre hanno piena rilevanza nella determinazione del contributo per i figli, ma devono essere letti all’interno di una valutazione più ampia della capacità economica di entrambi i genitori.

L’omessa produzione o comunicazione di tali dati non comporta automaticamente l’aumento dell’assegno, ma può incidere sull’accertamento giudiziale, sulla valutazione della condotta processuale e, quando l’omissione sia imputabile al difensore e abbia provocato un danno, anche sulla sua responsabilità professionale.


L’incremento dell’assegno è possibile quando risultino mutate le esigenze dei figli o le condizioni economiche dei genitori. Il criterio decisivo resta sempre quello della proporzionalità, applicato nel preminente interesse della prole.

Diritto di Famiglia



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Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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