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Studio Legale Angelini Lucarelli
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Separazione e assegno di mantenimento nel caso di redditi non dichiarati

Aggiornamento: 29 giu

Famiglia e Separazione, quale valore dare ai Dati reddituali della moglie?
Cosa comporta l’Omessa comunicazione da parte del legale della donna?
Cosa accade all’Assegno di mantenimento per i figli?
É possibile un Incremento anche se ci sono redditi in nero?

Vediamo cosa ne pensa la recente giurisprudenza della Cassazione 676/2020


In assenza della formale comunicazione di dati reddituali da parte della moglie è illegittimo l’aumento dell’assegno di mantenimento per i figli posto a carico del marito essendo fondamentale che il giudice verifichi preventivamente la situazione economica di entrambi i genitori, se necessario anche attraverso una consulenza tecnica d’ufficio, al fine di svolgere una adeguata ed equa valutazione.



Nei procedimenti di separazione, divorzio o regolamentazione della responsabilità genitoriale, la situazione reddituale della madre non rappresenta un elemento secondario. Il mantenimento dei figli, infatti, non grava automaticamente o esclusivamente sul genitore non convivente, ma deve essere ripartito tra entrambi i genitori in proporzione alle rispettive risorse economiche.


Attenzione al principio di proporzionalità


L’articolo 337-ter del Codice civile stabilisce che ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Per determinare l’eventuale assegno periodico, il giudice considera:

  • le esigenze attuali del figlio;

  • il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori;

  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

  • le risorse economiche di entrambi;

  • il valore economico dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.


I redditi della moglie o della madre devono quindi essere valutati insieme a quelli dell’altro genitore. Un aumento delle sue entrate può incidere sulla ripartizione interna dell’obbligo, ma non determina automaticamente la riduzione o la soppressione dell’assegno dovuto dall’altro genitore.


Il diritto al mantenimento appartiene, infatti, ai figli. Non costituisce un beneficio personale riconosciuto alla madre.



Nel rito unitario della famiglia le parti sono tenute a depositare la documentazione economica richiesta dalla legge, normalmente comprendente le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione relativa agli immobili, ai beni mobili registrati, alle partecipazioni societarie e agli estratti conto bancari e finanziari.


I dati reddituali hanno piena rilevanza nella determinazione del contributo per i figli, ma devono essere letti all’interno di una valutazione più ampia della capacità economica di entrambi i genitori.

Cass. civ., ord. 13 dicembre 2024, n. 32349:


La Corte ha ribadito che, in materia di assegno di separazione, le dichiarazioni fiscali non costituiscono l’unico elemento di valutazione. Il tenore di vita e la capacità economica devono essere ricostruiti anche considerando:

  • patrimonio mobiliare e immobiliare;

  • stile di vita particolarmente agiato;

  • redditi occultati al fisco;

  • risultanze di indagini di polizia tributaria;

  • eventuale consulenza tecnica d’ufficio.

Pertanto, la mancata produzione delle scritture contabili non impedisce al giudice di ricostruire aliunde la capacità economica e può, anzi, rendere opportuno il ricorso a strumenti istruttori officiosi.


Questa pronuncia apre la strada alla ricostruzione induttiva anche dei redditi in nero per situazioni in cui il tenore di vita non corrisponda ai redditi dichiarati.


Con pronuncia del 09.02.2026 la Corte di Cassazione n. 2884 ha anche sottolineato la possibilità per il Giudice di ricorrere  alle presunzioni in tema di completezza della prova, si legge nella sentenza che in tema di assegno divorzile, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, il giudice di merito può riconoscere la componente perequativo-compensativa dell’assegno anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, allorché accerti un significativo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi causalmente riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, con particolare riguardo al prevalente apporto di uno di essi alla cura della famiglia e dei figli e al correlato sacrificio delle proprie aspettative professionali. (principio applicato anche dalla Cassazione 10285 da ultimo nella pronuncia del 20 Aprile 2026).


La determinazione dell’assegno e la successiva controversia di modifica, quindi può basarsi anche su “altri” strumenti e non semplicemente sulle scritture contabilità.


Prima di chiudere una precisazione in tema di revisione dell’assegno:


Grava infatti sul soggetto richiedente l’onere di provare il diritto ad una revisione dell’assegno divorzile in presenza di fatti nuovi e sopravvenuti in grado di incidere concretamente sull’equilibrio economico degli ex coniugi. (Cass 13683/2016)

Senza dimenticare che


Il criterio decisivo comunque resta sempre quello della proporzionalità, applicato nel preminente interesse della prole.

Diritto di Famiglia



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Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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