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Studio Legale Angelini Lucarelli
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Il recesso del socio dalla Farmacia Snc

Il recesso del socio dalla farmacia gestita in forma di S.n.c.: regole, giusta causa e adempimenti

Il settore delle farmacie è stato interessato, negli ultimi anni, da una crescente evoluzione organizzativa, dall’ingresso di nuovi investitori e da frequenti riorganizzazioni societarie.

In questo contesto, la convivenza tra soci può diventare complessa.


Possono emergere contrasti sulla gestione della farmacia, sulle scelte di investimento, sulla distribuzione degli utili o sulle prospettive di sviluppo dell’impresa.



Il socio di una società in nome collettivo titolare di farmacia che non condivida l’indirizzo degli altri partecipanti non può, però, sempre abbandonare immediatamente la società. La possibilità di recedere liberamente oppure la necessità di dimostrare una giusta causa dipendono, innanzitutto, dalla durata prevista dai patti sociali.


La società in nome collettivo resta soggetta alle regole del Codice civile proprie delle società di persone, contenute negli artt. 2291 e seguenti c.c. A queste si affiancano le disposizioni speciali della normativa farmaceutica, con particolare riferimento alla direzione della farmacia, alle incompatibilità e agli obblighi di comunicazione delle variazioni della compagine sociale.



Il recesso non coincide con la cessione della quota della farmacia


Prima di analizzare la disciplina del recesso nella S.n.c., occorre distinguere due istituti profondamente diversi.


Leggi pure:


La cessione della quota è un contratto con il quale il socio trasferisce la propria partecipazione a un altro socio o a un terzo, ricevendo il prezzo concordato. Essa presuppone l’esistenza di un acquirente disponibile e, in linea generale, il consenso degli altri soci, salvo che i patti sociali dispongano diversamente.

Il recesso, invece, è l’esercizio di un diritto potestativo unilaterale mediante il quale il socio determina lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente alla propria posizione, maturando il diritto alla liquidazione della quota.



Il recesso non può essere utilizzato come semplice strumento di uscita determinato dal disinteresse sopravvenuto per l’attività o da mere divergenze personali. Occorre verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge o dal contratto sociale.


Quando il socio può recedere da una farmacia gestita in forma di S.n.c.


Nelle società di persone, e quindi anche nella S.n.c. titolare di farmacia, il diritto di recesso è disciplinato principalmente dall’art. 2285 c.c.

La possibilità di uscire dalla società cambia in modo significativo a seconda che la società sia stata costituita a tempo indeterminato oppure a tempo determinato.


Farmacia S.n.c. a tempo indeterminato


Se i patti sociali non prevedono un termine finale di durata, oppure se la società è stata costituita per tutta la vita di uno dei soci, ciascun socio può recedere liberamente, senza dover dimostrare l’esistenza di una giusta causa.

In questo caso il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del socio uscente produce effetti al termine del periodo di preavviso.


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Farmacia S.n.c. a tempo determinato


Se la società ha una durata prefissata, ad esempio fino al 2035 o al 2050, il socio non può recedere anticipatamente a propria discrezione.

Il recesso è consentito soltanto:

  • nei casi espressamente previsti dai patti sociali;

  • in presenza di una giusta causa.


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Cosa può costituire giusta causa di recesso dalla Farmacia Snc


La giusta causa deve consistere in una situazione oggettivamente grave, tale da rendere non esigibile la prosecuzione del rapporto sociale.

La mera rottura dei rapporti personali o la semplice perdita di fiducia tra i soci non sono, da sole, sufficienti. Occorre verificare se siano presenti comportamenti o circostanze concretamente idonei a compromettere il rapporto societario.


In una S.n.c. titolare di farmacia possono concorrere a integrare una giusta causa, a seconda delle circostanze:


  • gravi e ripetute violazioni dei patti sociali;

  • violazioni dei doveri di correttezza e buona fede;

  • illegittima esclusione del socio dall’amministrazione, quando gli spettino poteri gestori in base alla legge o ai patti sociali;

  • violazione dei diritti di informazione e controllo spettanti al socio non amministratore;

  • occultamento di ricavi o alterazione della contabilità sociale;

  • uso improprio dei beni o delle risorse finanziarie della farmacia per finalità personali;

  • operazioni in conflitto di interessi;

  • violazioni della normativa farmaceutica capaci di esporre la società a sanzioni, sospensioni o altri pregiudizi rilevanti;

  • sopravvenienza di una causa di incompatibilità non rimossa;

  • condotte che provochino una grave paralisi gestionale o mettano in pericolo la continuità dell’impresa farmaceutica.

Un semplice disaccordo su scelte commerciali ordinarie, come il cambio di un fornitore, la modifica degli orari, l’acquisto di nuovi arredi o piccoli investimenti, non costituisce normalmente giusta causa di recesso.


Leggi pure:


Come si esercita il recesso dalla Farmacia Snc


La dichiarazione di recesso è un atto unilaterale recettizio e deve essere portata a conoscenza di tutti gli altri soci.

Per maggiore certezza probatoria è opportuno trasmetterla anche presso la sede sociale, utilizzando strumenti che consentano di dimostrare la data e il contenuto della comunicazione, come la posta elettronica certificata o la raccomandata con avviso di ricevimento.


La comunicazione dovrebbe contenere:

  • i dati del socio recedente;

  • l’indicazione della partecipazione detenuta;

  • il richiamo all’art. 2285 c.c. o alla clausola dei patti sociali applicabile;

  • l’indicazione dettagliata dei fatti che integrano la giusta causa, quando necessaria;

  • il rispetto del preavviso di tre mesi, nel caso di società a tempo indeterminato;

  • la richiesta di determinazione e liquidazione del valore della quota.


Nel recesso per giusta causa è opportuno evitare formule generiche. I fatti dovrebbero essere descritti in modo preciso e, ove possibile, documentati.

La liquidazione della quota nel recesso dalla Snc Farmacia


Ai sensi dell’art. 2289 c.c., il socio uscente ha diritto esclusivamente a una somma di denaro corrispondente al valore della propria quota.

Non può pretendere l’assegnazione materiale di beni sociali, merci di magazzino, immobili o porzioni dell’azienda-farmacia.


Leggi pure:


La quota deve essere determinata sulla base della situazione patrimoniale effettiva della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La valutazione non può quindi limitarsi al capitale nominale o ai soli dati contabili di bilancio. Deve tenere conto dei valori correnti delle attività e delle passività e, quando ne ricorrano i presupposti, dell’avviamento dell’impresa.


Nel caso di una farmacia, possono assumere rilievo a titolo esemplificativo


  • la redditività storica e prospettica;

  • il fatturato derivante dal Servizio sanitario nazionale e dalle vendite private;

  • i crediti verso il Servizio sanitario;

  • l’avviamento commerciale;

  • l’ubicazione e il bacino di utenza;

  • il contratto di locazione dei locali;

  • il valore del magazzino;

  • il costo e la struttura del personale;

  • i debiti finanziari, commerciali, fiscali e previdenziali;

  • gli investimenti necessari;

  • gli eventuali contenziosi;

  • i rischi regolatori;

  • la capacità della farmacia di produrre flussi economici futuri.


La titolarità amministrativa della farmacia non deve essere considerata come un bene autonomamente separabile e liberamente commerciabile, ma valutata nel quadro unitario dell’azienda e della disciplina pubblicistica applicabile.

Tempi di pagamento dell quota nella snc


Il pagamento della quota spettante al socio uscente deve essere effettuato entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Se al momento del recesso vi sono operazioni ancora in corso, il socio partecipa agli utili e alle perdite derivanti da tali operazioni.


Leggi pure:


La responsabilità per i debiti sociali pregressi nella Farmacia Snc in caso di recesso di un socio


Nella S.n.c. tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Il recesso non elimina la responsabilità del socio uscente per i debiti sorti fino al momento in cui il rapporto sociale si è sciolto nei suoi confronti.

La cessazione del rapporto deve essere resa pubblica mediante gli adempimenti previsti presso il Registro delle imprese.

L’iscrizione del recesso non cancella la responsabilità per le obbligazioni anteriori, ma è essenziale per rendere opponibile ai terzi la cessazione del rapporto sociale.


Il caso della Farmacia S.n.c. con due soli soci


Se la società è composta da due soli soci e uno di essi recede, viene meno la pluralità dei soci.

Il socio superstite dispone di sei mesi per ricostituire la pluralità, facendo entrare un nuovo socio.


In alternativa, prima che si consolidino gli effetti dello scioglimento, potrà valutare con il notaio e con i consulenti competenti una diversa riorganizzazione giuridica dell’attività, compresa, quando concretamente praticabile, la trasformazione in una società unipersonale o il trasferimento dell’azienda a un diverso soggetto titolare.


In assenza di una soluzione idonea entro il termine previsto, la società è destinata allo scioglimento.


Nel settore farmaceutico questa situazione richiede particolare cautela, perché qualsiasi riorganizzazione societaria deve essere coordinata con la continuità della titolarità, della direzione della farmacia e con gli eventuali adempimenti amministrativi richiesti dall’autorità competente.

Gli adempimenti farmaceutici nel caso del recesso del farmacista dalla Snc


Il recesso del socio modifica la compagine della società titolare della farmacia.

Oltre agli adempimenti civilistici presso il Registro delle imprese, occorre gestire correttamente anche il versante amministrativo e sanitario.


Ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 362/1991, la variazione della compagine sociale deve essere comunicata entro sessanta giorni:

  • alla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani;

  • all’assessore alla sanità della Regione o della Provincia autonoma competente;

  • all’Ordine provinciale dei farmacisti;

  • all’azienda sanitaria territorialmente competente.


Occorre inoltre verificare:

  • che la direzione della farmacia sia costantemente affidata a un farmacista in possesso dei requisiti previsti;

  • che i soci rimasti non si trovino in situazioni di incompatibilità;

  • che siano aggiornate le informazioni relative alla compagine sociale;

  • se, secondo la disciplina regionale e la prassi dell’autorità competente, sia necessario aggiornare il provvedimento amministrativo, la presa d’atto o la documentazione riguardante la società titolare e la direzione della farmacia.


Il recesso del socio non comporta, di per sé, il trasferimento della titolarità della farmacia, che rimane in capo alla stessa società. Tuttavia, la variazione della compagine deve essere correttamente formalizzata e comunicata.

Conclusioni

La scelta della S.n.c. per la gestione di una farmacia comporta una forte incidenza dei rapporti personali tra i soci e una responsabilità patrimoniale particolarmente ampia.

Il socio che intenda recedere deve verificare con attenzione la durata della società, il contenuto dei patti sociali, la sussistenza di una causa legittimante e le conseguenze economiche dell’uscita.


Particolare attenzione deve essere riservata alla formulazione della dichiarazione, alla determinazione del valore effettivo della quota, alla responsabilità per i debiti pregressi e agli adempimenti previsti dalla normativa farmaceutica.



Una gestione corretta del recesso consente di tutelare il socio uscente senza compromettere la continuità dell’impresa e il regolare esercizio della farmacia.

Studio Legale Angelini Lucarelli

Avv. Aldo Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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