Maltrattamenti in famiglia e l’aggravante per la presenza di minori
- Ilaria Paletti
- 1 ora fa
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Maltrattamenti in famiglia: l’aggravante per la
presenza di minori non richiede la prova della loro
consapevolezza
Con la sentenza n. 14882/2026 (depositata il 24 aprile 2026), la Sesta Sezione penale della
Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del reato di maltrattamenti contro familiari o
conviventi, offrendo un chiarimento importante sull’aggravante prevista per le condotte
commesse in presenza di minori.
Il principio è netto: per il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 572, comma 2, c.p.,
non è necessario accertare che il minore presente ai fatti abbia effettivamente compreso la
portata di ciò che stava accadendo.
È sufficiente che il minore sia stato esposto, anche solo sul piano percettivo, alle condotte violente o vessatorie.
La norma, secondo la Corte, non richiede alcuna indagine sulla concreta incidenza della condotta sulla personalità del minore.
Il reato di maltrattamenti in famiglia: cornice normativa
L’art. 572 del codice penale punisce chiunque maltratti una persona della famiglia, un
minore, una persona convivente o comunque sottoposta alla propria autorità o affidata alla
propria cura.
Si tratta di un reato abituale: non basta un singolo episodio di violenza o sopraffazione, ma serve una serie di condotte reiterate nel tempo che rendano, nel loro complesso, insostenibile la vita della vittima all’interno del nucleo familiare o della convivenza.
Il comma 2 dell’articolo prevede una serie di aggravanti, tra cui quella relativa ai fatti
commessi in presenza di un minore, in ragione dell’ulteriore trauma che l’esposizione alla
violenza domestica può provocare, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia diretta anche verso il minore stesso.

Il caso concreto: La pronuncia trae origine da un procedimento a carico di un uomo condannato in primo e secondo grado per maltrattamenti nei confronti della propria convivente, incinta e madre delfiglio minore della coppia, oltre che per atti persecutori commessi dopo la cessazione della convivenza. La Corte d’appello di Ancona aveva confermato l’affermazione di responsabilità, rideterminando la pena. Il ricorso per cassazione proposto dall’imputato è stato respinto dalla Suprema Corte,
che ha ritenuto infondati i motivi sollevati, incluso quello relativo alla presunta necessità di provare la comprensione dei fatti da parte del minore ai fini dell’aggravante.
Perché questo principio è rilevante?
La decisione si inserisce in un orientamento che valorizza il concetto di “violenza assistita”: i
minori che crescono in un contesto di violenza domestica ne subiscono le conseguenze
anche quando non sono in grado di elaborare consapevolmente ciò a cui assistono, per
ragioni di età o di sviluppo cognitivo. Richiedere una prova specifica sulla comprensione del
minore avrebbe reso di fatto inapplicabile l’aggravante nei confronti dei bambini più piccoli,
proprio i soggetti più vulnerabili, svuotando la tutela voluta dal legislatore.
Sul piano pratico, la sentenza semplifica l’onere probatorio a carico dell’accusa: è sufficiente
dimostrare che il minore si trovasse nelle condizioni di percepire la condotta (sentire le urla,
vedere gli atti di violenza, trovarsi nell’abitazione al momento dei fatti), senza dover
ricostruire il suo stato psicologico o il grado di consapevolezza raggiunto.
Il contesto: altre pronunce del 2026 sul tema
La sentenza n. 14882/2026 si inserisce in un anno particolarmente ricco di interventi della
Cassazione sul reato di maltrattamenti in famiglia, che stanno progressivamente definendo i confini applicativi della norma:
Reciprocità delle condotte (Cass. pen., sez. VI, n. 9770/2026): il reato è configurabile
anche quando le condotte violente e vessatorie sono realizzate reciprocamente tra i
familiari, e non solo in forma unilaterale.
Nozione di convivenza (Cass. pen., sez. VI, n. 5987/2026): ai fini della configurabilità
del reato, la convivenza va intesa in senso stretto, come relazione affettiva stabile e
radicata, caratterizzata da reciproche aspettative di solidarietà, distinta dalla mera
relazione sentimentale o dalla semplice coabitazione occasionale.
Reato continuato (Cass. pen., sez. VI, n. 14738/2026): quando a una condotta
maltrattante segue, dopo un significativo intervallo temporale, una nuova serie di episodi
nei confronti della stessa vittima, si configurano due reati autonomi, unificabili sotto la
continuazione solo se si dimostra un unico disegno criminoso.
Conclusioni:
La sentenza n. 14882/2026 conferma una lettura della norma orientata alla massima tutela dei minori coinvolti, anche indirettamente, in contesti di violenza domestica.
Il messaggio della Cassazione è chiaro:
la presenza del minore durante le condotte maltrattanti è di per sé un fattore di aggravamento della responsabilità penale, a prescindere da valutazioni soggettive sulla sua capacità di comprendere quanto sta vivendo.
Una impostazione coerente con la crescente attenzione, anche normativa, al fenomeno della violenza assistita ai suoi effetti sullo sviluppo psico-fisico dei minori.
Avv Ilaria Paletti
Questo articolo ha finalità informativa e divulgativa e non costituisce consulenza legale.
















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