Il diritto dell’ex coniuge al 40% del TFR: differenze tra dipendente pubblico e privato
- Studio Legale Angelini Lucarelli

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Quando finisce un matrimonio, alcuni effetti economici possono emergere anche molti anni dopo il divorzio. È il caso del diritto dell’ex coniuge a una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall’altro.
La disciplina è contenuta nell’art. 12-bis della legge n. 898/1970, che riconosce, in presenza di specifici presupposti, il diritto a una quota dell’indennità di fine rapporto dell’ex coniuge.
Quando spetta il 40% del TFR?
Il diritto non spetta a ogni coniuge divorziato.
Occorrono due condizioni fondamentali: l’ex coniuge deve essere titolare di un assegno divorzile e non deve essere passato a nuove nozze.
Non è quindi sufficiente aver percepito un assegno di mantenimento durante la separazione: ciò che rileva è la titolarità dell’assegno divorzile previsto dalla legge sul divorzio.
Attenzione: non è il 40% dell’intero TFR
Questo è probabilmente l’aspetto sul quale si genera maggiore confusione.
La legge non attribuisce all’ex coniuge il 40% dell’intera liquidazione.
L’art. 12-bis prevede il 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Occorre quindi individuare la durata del rapporto lavorativo e il periodo durante il quale esso si è sovrapposto al matrimonio, per determinare la parte dell’indennità sulla quale applicare il 40%.
La quantificazione concreta può pertanto essere molto diversa dal semplice 40% della somma complessivamente ricevuta dal lavoratore.
Se l’ex coniuge è un lavoratore privato
Per i lavoratori del settore privato viene normalmente in considerazione il TFR disciplinato dall’art. 2120 del codice civile.
Il diritto alla quota può sorgere anche molti anni dopo il divorzio.
Si pensi, ad esempio, a due coniugi che divorziano quando uno dei due è ancora in piena attività lavorativa e quest’ultimo cessa il rapporto soltanto dieci o quindici anni più tardi.
Il fatto che il TFR non fosse stato liquidato al momento del divorzio non determina, di per sé, la perdita del diritto dell’ex coniuge.
Naturalmente dovranno continuare a sussistere i requisiti richiesti dalla legge.

Dipendente pubblico: attenzione alla differenza tra TFR e TFS
La situazione è più articolata quando l’ex coniuge è un dipendente pubblico.
Nel pubblico impiego, infatti, non tutti i lavoratori sono assoggettati allo stesso regime. A seconda della categoria, della data di assunzione e della posizione previdenziale, può venire in considerazione il TFR oppure il TFS,
Trattamento di Fine Servizio.
Nell’ambito del TFS rientra, ad esempio, l’indennità di buonuscita prevista per determinate categorie di dipendenti dello Stato.
Per questo motivo, prima ancora di effettuare il calcolo, è indispensabile individuare quale trattamento sia effettivamente applicabile al lavoratore.
La questione è particolarmente rilevante per il personale militare e del comparto difesa e sicurezza, per il quale occorre verificare lo specifico regime previdenziale.
Attenzione ‼️ Pensionamento e pagamento non sempre coincidono
Esiste poi un’importante differenza pratica tra settore privato e pubblico.
Per il dipendente pubblico, la data di cessazione dal servizio o di pensionamento non coincide necessariamente con quella in cui viene materialmente corrisposto il TFS o il TFR.
La normativa del pubblico impiego prevede infatti specifici termini per la liquidazione delle prestazioni di fine servizio, che dipendono anche dalla causa della cessazione del rapporto.
Il trattamento può inoltre, in presenza dei relativi presupposti, essere corrisposto in più rate.
Di conseguenza, sapere che l’ex coniuge è andato in pensione non è sufficiente: occorre verificare quale prestazione gli spetti, quando sia stata liquidata e quale sia il suo effettivo ammontare.
Entro quanto tempo può essere richiesto?
Il diritto alla quota prevista dall’art. 12-bis non deve necessariamente essere esercitato contestualmente al divorzio.
In linea generale, il credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Particolare attenzione deve però essere riservata all’individuazione del momento dal quale il diritto può essere concretamente fatto valere, soprattutto nel pubblico impiego, dove cessazione dal servizio e materiale corresponsione dell’indennità possono avvenire in momenti diversi.
Per questo motivo è consigliabile attivarsi tempestivamente non appena si abbia notizia della cessazione del rapporto lavorativo dell’ex coniuge.
In conclusione
Il cosiddetto “diritto al 40% del TFR” non significa che l’ex coniuge abbia automaticamente diritto al 40% di tutta la liquidazione.
La tutela prevista dalla legge richiede la titolarità dell’assegno divorzile, l’assenza di nuove nozze e riguarda il 40% della quota dell’indennità riferibile al periodo di coincidenza tra matrimonio e rapporto di lavoro.
Nel settore privato il riferimento è normalmente il TFR. Nel pubblico impiego occorre invece verificare se si tratti di TFR o TFS, con particolare attenzione alle categorie soggette a regimi
specifici, come il personale militare.
Sul punto la Corte di Cassazione ha, in particolare, ritenuto che è consentito interpretare l’art.12 bis l. n. 898 del 1970 nel senso che il diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto di lavoro sorge anche se il diritto all’indennità di fine rapporto sorge per il lavoratore prima della sentenza di divorzio, ma l’insorgenza del
diritto deve essere collocata in un momento in cui la sentenza può produrre i suoi effetti, ovvero, al più presto, al momento della proposizione della
domanda. Da ciò consegue che, se l'indennità di fine rapporto diventa esigibile per il lavoratore prima di tale momento, essa non dà diritto ad
alcuna quota, perché vengono in rilievo, nel rispetto dei canoni fissati dall'ordinamento, i diversi principi che regolano la situazione esistente al momento in cui sorge il diritto e, segnatamente, quello della piena disponibilità delle attribuzioni patrimoniali da parte del destinatario dello stesso, quale coniuge ancora unito in matrimonio o solo separato, ma non
divorziato (v. in particolare Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5553 del 07/06/1999 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19427 del 18/12/2003)
Ed in particolare Cassazione 20132 del 18.07.2025
«In tema di divorzio, il disposto dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia
passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto disposto dell'altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall’ordinamento, quali sono i conferimenti in un Fondo di Previdenza Complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti prima della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, fermo restando che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell’assegno divorzile.»
Una corretta verifica della posizione lavorativa e previdenziale dell’ex coniuge è quindi indispensabile per stabilire se il diritto esiste, quando può essere esercitato e quale somma possa essere effettivamente richiesta.
Studio Legale Angelini Lucarelli
















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