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Famiglia, Si può trasferire l'abitazione coniugale con separazione o divorzio senza atto notarile?

La risposta al quesito posto è affermativa.


La separazione è uno dei passaggi di vita più difficili ed impegnativi per una coppia, in questo contesto può sorgere la necessità, al fine di risolvere le problematiche di carattere patrimoniale e di vita tra le parti, che un coniuge manifesti la volontà di accollarsi interamente la rata di mutuo e liberare da ogni garanzia l'altro coniuge che, dunque, gli trasferirà la proprietà dell'abitazione coniugale.



Famiglia, Si può trasferire l'abitazione coniugale con separazione o divorzio senza atto notarile?
Separazione e trasferimento immobiliare


Nello specifico, dunque,


è possibile trasferire un bene immobile con separazione o divorzio senza dover far fronte successivamente anche alle ulteriori spese notarili?

Assolutamente si, le Sezioni Unite, infatti, con l'importante pronuncia n. 21761/2021 (avente ad oggetto, tuttavia, un trasferimento immobiliare del padre a favore dei figli) hanno stabilito che l'atto giudiziario che ratifica l'accordo di separazione costituisce titolo valido ai sensi dell'art. 2645 c.c.


Gli Ermellini hanno infatti considerato gli accordi dei coniugi insindacabili da parte dei Giudici, tanto in sede di separazione che in sede di divorzio, sostenendo che non si possono appunto sindacare le scelte negoziali delle parti.


Tuttavia noi avvocati dobbiamo attenerci a determinate regole da tener presente per la redazione dell'atto traslativo e produrre i relativi documenti:


  • indicare specificatamente l'identificazione catastale del bene immobile oggetto di trasferimento, con provenienza dello stesso ed indicazione dei confinanti;

  • menzionare la relativa normativa urbanistica;

  • fare preciso riferimento alle planimetrie depositate in catasto con relativa produzione delle stesse e dichiarazione della conformità delle planimetrie allo stato di fatto dell'immobile;

  • indicare e produrre dichiarazione di efficientamento energetico dell'immobile oggetto di trasferimento.


Detti adempimenti, in realtà specificatamente previsti nei Protocolli adottati nei diversi Tribunali, rendono il verbale di udienza redatto dal Cancelliere un atto pubblico a tutti gli effetti quindi trascrivibile ai sensi dell'art. 2657 c.c.


Dunque, a differenza del passato, gli ex coniugi non saranno tenuti a pagare alcuna imposta, di registro, ipotecaria, catastale o tassa d'archivio, non essendo più necessario l'intervento del notaio.


La sentenza citata, dunque, risulta essere rivoluzionaria nel panorama delle problematiche riguardanti il diritto di famiglia, poiché rende possibile redimere conflitti patrimoniali con minor tempo e con notevole risparmio economico.


Avv. Ilaria Paletti






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