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Studio Legale Angelini Lucarelli
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L’Abuso delle segnalazioni doganali

Aggiornamento: 14 apr

Abuso delle segnalazioni doganali fondate su brevetti scaduti: profili di illegittimità e responsabilità


Nel commercio internazionale, gli strumenti di tutela della proprietà industriale affidati alle autorità doganali rappresentano un presidio fondamentale contro la contraffazione. Tuttavia, tali strumenti possono prestarsi a utilizzi distorsivi, in particolare quando vengano attivati sulla base di titoli di privativa ormai estinti.


Si assiste, infatti, a un fenomeno crescente di segnalazioni doganali fondate su brevetti scaduti, finalizzate non alla tutela di un diritto effettivo, bensì all’ostacolo dell’attività concorrenziale. Tale prassi solleva rilevanti questioni sotto il profilo della legittimità dell’azione amministrativa e della responsabilità del segnalante.




2. Il venir meno della tutela: il pubblico dominio


Il brevetto per invenzione attribuisce un diritto di esclusiva temporalmente limitato. Decorso il termine legale di protezione, l’invenzione cade in pubblico dominio, divenendo liberamente utilizzabile da chiunque.


Ne consegue che:


  • viene meno ogni facoltà di vietare produzione, commercializzazione o importazione;

  • si estingue qualsiasi presupposto giuridico per azioni di contraffazione;

  • risulta priva di fondamento ogni iniziativa amministrativa o cautelare basata sul titolo.



L’attivazione di una procedura doganale fondata su un brevetto scaduto si traduce, pertanto, in un uso improprio di uno strumento pubblicistico in assenza di un diritto sostanziale.



3. Il quadro normativo europeo e gli obblighi del titolare



In ambito unionale, l’intervento delle autorità doganali è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 608/2013, che consente ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di presentare una domanda di intervento (AFA).


Tale meccanismo si fonda su un principio di collaborazione tra privato e amministrazione, ma impone precisi obblighi al richiedente, tra cui:


  • dichiarare che il diritto è valido ed efficace;

  • fornire informazioni accurate e aggiornate;

  • assumersi la responsabilità per eventuali danni derivanti da interventi ingiustificati.



Ne deriva che la segnalazione basata su un titolo scaduto integra una violazione degli obblighi dichiarativi, con possibili conseguenze sia sul piano civilistico che amministrativo.



4. Territorialità dei brevetti e asimmetrie tra ordinamenti



La protezione brevettuale è retta dal principio di territorialità: ciascun titolo produce effetti esclusivamente nell’ordinamento in cui è stato concesso.


In Europa, i brevetti sono rilasciati dall’European Patent Office e, una volta concessi, devono essere convalidati nei singoli Stati membri. La loro durata ed efficacia possono variare in funzione di diversi fattori (tra cui il pagamento delle tasse di mantenimento o l’eventuale rilascio di certificati complementari).


Pertanto:


  • la scadenza di un brevetto negli Stati Uniti non comporta automaticamente la scadenza del corrispondente titolo europeo;

  • tuttavia, essa può costituire un indice rilevante da verificare mediante accesso ai registri ufficiali.



Ne consegue che ogni valutazione sulla legittimità dell’intervento doganale deve essere condotta con riferimento alla specifica giurisdizione interessata.



5. Illegittimità del blocco doganale e strumenti di reazione



Qualora una spedizione venga bloccata sulla base di un brevetto scaduto, l’importatore può attivare una serie di rimedi:


  • contestazione della misura doganale, mediante produzione di documentazione ufficiale attestante la cessazione del diritto;

  • richiesta di svincolo immediato della merce;

  • attivazione di procedimenti cautelari d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 700 c.p.c., in presenza di un danno grave e irreparabile.



In tali ipotesi, il blocco risulta viziato da difetto assoluto di presupposto, con conseguente illegittimità dell’azione amministrativa.



6. Profili di responsabilità del segnalante



Il soggetto che attiva una procedura doganale sulla base di un diritto inesistente si espone a diverse forme di responsabilità:


  • responsabilità civile per i danni cagionati (costi di giacenza, ritardi, perdita di commesse), ai sensi dell’art. 2043 c.c.;

  • lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ove emerga la mala fede o la colpa grave;

  • possibile configurazione di concorrenza sleale o abuso del diritto, laddove l’iniziativa sia finalizzata a ostacolare indebitamente un concorrente.



Il Regolamento (UE) n. 608/2013 prevede, inoltre, che il richiedente l’intervento possa essere chiamato a rispondere dei danni derivanti da misure ingiustificate.



7. Responsabilità dell’amministrazione doganale



L’autorità doganale opera sulla base delle informazioni fornite dal titolare del diritto e non è tenuta a svolgere un accertamento pieno sulla validità del titolo.


Tuttavia, qualora:


  • venga fornita prova documentale certa della scadenza del brevetto;

  • l’amministrazione ometta di riesaminare la misura;



può configurarsi una responsabilità per inerzia o illegittimo esercizio della funzione amministrativa, sindacabile dinanzi all’autorità giudiziaria competente.


Il Diritto al Contraddittorio: L’Articolo 22 del CDU come Argine agli Abusi


Un fondamentale strumento di tutela contro l’uso arbitrario o distorto delle segnalazioni doganali è rappresentato dall'Articolo 22 del Codice Doganale dell'Unione (CDU). Tale norma sancisce il diritto dell'operatore economico di essere ascoltato prima che l’Autorità adotti qualsiasi decisione potenzialmente sfavorevole. In presenza di una segnalazione di irregolarità, l’Ufficio delle Dogane non può procedere a un blocco definitivo o a una rettifica d'accertamento "al buio": ha l’obbligo di comunicare all'importatore i motivi della contestazione, concedendo un termine di 30 giorni per presentare osservazioni e prove contrarie. Invocare l'Art. 22 significa trasformare una segnalazione unilaterale in un vero e proprio contraddittorio endoprocedimentale, obbligando l'Amministrazione a valutare i documenti prodotti dalla difesa (perizie tecniche, prove di pagamento, certificazioni d'origine) e a motivare analiticamente l'eventuale rigetto delle stesse, pena l'illegittimità dell'atto finale.


8. Considerazioni conclusive



L’utilizzo delle procedure doganali su basi giuridiche inesistenti altera l’equilibrio tra tutela della proprietà industriale e libertà di concorrenza, trasformando uno strumento di protezione in un mezzo di pressione commerciale.


In tale contesto, la verifica della validità temporale e territoriale dei titoli rappresenta un passaggio imprescindibile per prevenire e contrastare abusi.


La corretta applicazione del quadro normativo unionale impone, dunque, che la vigilanza doganale rimanga ancorata alla sussistenza di diritti effettivi, evitando derive che possano compromettere la regolarità degli scambi e la certezza del diritto.




Studio Legale Angelini Lucarelli

Avv Aldo Lucarelli





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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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