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Studio Legale Angelini Lucarelli
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Il diritto di recesso nelle società quotate ed il tranello dell’intermediario

Aggiornamento: 30 minuti fa

Come esercitare il diritto di recesso nelle società quotate: procedure, termini e ruolo dell’intermediario


Il diritto di recesso rappresenta uno dei principali strumenti di tutela riconosciuti all’azionista di una società per azioni. Esso consente al socio che non condivide determinate decisioni assembleari particolarmente rilevanti di uscire dalla compagine sociale ottenendo la liquidazione della propria partecipazione secondo i criteri previsti dalla legge.


Nelle società le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (MTF),


l’esercizio del recesso presenta tuttavia alcune peculiarità operative derivanti dal regime di dematerializzazione dei titoli che possono indurre in errore se sottovalute

Non è sufficiente infatti manifestare la volontà di recedere: è necessario rispettare rigorosamente una serie di adempimenti formali e coordinarsi con il proprio intermediario finanziario, banca o broker richiedendo il rilascio della cosiddetta ‘comunicazione ex art. 83 TUF’, indispensabile per attestare la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso e per rendere indisponibili le azioni sino alla conclusione della procedura.


Vediamo quali sono gli aspeti più rilevanti.


Quando nasce il diritto di recesso?


L’articolo 2437 del Codice Civile individua diverse ipotesi nelle quali il socio può esercitare il diritto di recesso.


Tra le fattispecie di maggiore interesse per le società quotate vi è quella relativa alla revoca dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni (delisting), quando la deliberazione determina il venir meno della possibilità per gli azionisti di negoziare liberamente i propri titoli sul mercato.



La ratio della norma è evidente: l’investitore aveva acquistato azioni caratterizzate da un determinato grado di liquidità; la perdita di tale caratteristica costituisce una modifica significativa delle condizioni originarie dell’investimento e giustifica il diritto di uscire dalla società.


Naturalmente il recesso non spetta indistintamente a tutti gli azionisti.


Possono esercitarlo coloro che non hanno concorso all’approvazione della deliberazione, vale a dire:

  • gli azionisti dissenzienti;

  • gli azionisti che si sono astenuti;

  • gli azionisti assenti.


Il Testo Unico della Finanza introduce inoltre una disciplina particolare per le società con azioni dematerializzate.



Ai sensi dell’art. 127-bis TUF, sono equiparati ai soci che non hanno concorso alla deliberazione anche coloro ai quali le azioni siano state accreditate dopo la record date ma prima dell’apertura dell’assemblea, evitando così che mere dinamiche di regolamento delle operazioni di mercato possano incidere sul diritto di recesso.


Attenzione, il termine di 15 giorni: un termine di decadenza


L’esercizio del diritto di recesso è soggetto ad un termine particolarmente breve.


L’articolo 2437-bis del Codice Civile stabilisce che la dichiarazione di recesso deve essere inviata entro quindici giorni dall’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese.

Si tratta di un termine di decadenza: il suo mancato rispetto comporta la perdita definitiva del diritto.


La dichiarazione deve contenere gli elementi necessari per identificare il socio, il numero delle azioni interessate e gli ulteriori dati richiesti dalla normativa o dalla documentazione predisposta dalla società.


È inoltre fondamentale verificare con attenzione le modalità di trasmissione indicate dalla società nell’avviso di convocazione o nella documentazione relativa all’operazione. Sebbene il Codice Civile faccia riferimento alla lettera raccomandata, nella prassi possono essere ammesse anche modalità telematiche qualora previste dalla disciplina applicabile o dalla documentazione societaria.


Perché l’intermediario finanziario è indispensabile


L’aspetto più delicato dell’intera procedura riguarda il ruolo dell’intermediario depositario.

Poiché le azioni quotate sono dematerializzate, la società non è in grado di verificare autonomamente chi sia il titolare effettivo delle azioni né se tali titoli siano rimasti nella disponibilità dell’azionista durante tutto il periodo richiesto dalla legge.

Per questo motivo l’intermediario finanziario (banca o broker) deve trasmettere all’emittente una specifica comunicazione attestante la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso.

Questa comunicazione costituisce un presupposto essenziale affinché la società possa procedere alla liquidazione della partecipazione.


Cosa certifica la banca o l’intermediario?

La comunicazione inviata dall’intermediario non rappresenta un mero adempimento formale.

Essa certifica infatti una serie di circostanze essenziali, tra cui:

  • la titolarità delle azioni da parte del socio;

  • la continuità del possesso nel periodo richiesto dalla normativa;

  • l’eventuale presenza di pegni, sequestri o altri vincoli.

Qualora le azioni siano gravate da pegno o da altri diritti reali di garanzia, normalmente è necessario acquisire anche il consenso del creditore interessato affinché la liquidazione possa essere effettuata.


L’investitore non dovrebbe quindi attendere gli ultimi giorni disponibili per contattare il proprio intermediario: le procedure interne delle banche possono richiedere tempi tecnici che rischiano di compromettere il rispetto del termine di legge.


Le azioni diventano indisponibili


Una volta esercitato il diritto di recesso e trasmessa la comunicazione dell’intermediario, le azioni interessate vengono generalmente rese indisponibili.


Ciò significa che non possono essere vendute fino alla conclusione della procedura di liquidazione.

Questa indisponibilità tutela sia la società sia gli altri azionisti, evitando che possano essere trasferiti titoli il cui valore dovrà essere liquidato nell’ambito della procedura di recesso.


Durante questo periodo il socio mantiene normalmente la titolarità delle azioni e continua ad esercitare i diritti amministrativi che la legge non sospende, salvo quanto previsto dalla disciplina applicabile.


Il valore di liquidazione


Uno degli aspetti più importanti del diritto di recesso riguarda il valore che verrà riconosciuto al socio.


Nelle società quotate il criterio di determinazione del valore è disciplinato da norme specifiche e può differire sensibilmente da quello previsto per le società non quotate.

Per questo motivo la relazione illustrativa predisposta dagli amministratori assume un ruolo centrale: essa espone il criterio utilizzato per determinare il valore di liquidazione e consente agli investitori di valutare la convenienza economica dell’esercizio del recesso rispetto all’eventuale vendita delle azioni sul mercato, quando ancora possibile.


Gli errori più frequenti


L’esperienza operativa evidenzia alcuni errori ricorrenti:

  • attendere gli ultimi giorni per contattare la banca;

  • utilizzare modalità di invio diverse da quelle previste dalla documentazione societaria;

  • dimenticare di richiedere all’intermediario la comunicazione di legittimazione;

  • trascurare l’eventuale presenza di vincoli sulle azioni;

  • ritenere che la sola dichiarazione inviata alla società sia sufficiente.


Nella maggior parte dei casi non è la volontà dell’azionista a determinare l’esito della procedura, bensì il corretto rispetto degli adempimenti formali previsti dalla normativa.


Conclusioni


Il diritto di recesso costituisce una tutela fondamentale per l’azionista chiamato a confrontarsi con operazioni straordinarie che modificano significativamente il proprio investimento. Tuttavia, nelle società con azioni dematerializzate, il suo esercizio richiede un rigoroso coordinamento tra socio, società e intermediario finanziario e spesso é necessario l’ausilio di un esperto per poterlo esercitare senza sorprese!


Avv Aldo Lucarelli

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Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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