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Il peso del socio di maggioranza nella società in nome collettivo

Aggiornamento: 12 ore fa

In una Società in Nome Collettivo (SNC) con quote di partecipazione non paritarie e la presenza di un socio di maggioranza, il funzionamento dell'amministrazione e delle decisioni assume delle sfumature diverse rispetto al caso di soci paritari.


Indipendentemente dalla quota di partecipazione, tutti i soci di una SNC sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali, punto cruciale dell'approccio ad un società in nome collettivo dove il capitale sociale sarà solo uno scudo NON impenetrabile in caso di crisi con i fornitori

Ciò comporta che, anche il socio di minoranza, rischia tutto il suo patrimonio personale.


Nelle società di persone, la maggioranza non si calcola "per teste" (un voto per ogni socio) come nelle società di capitali, ma solitamente "per quote", ovvero in proporzione alla partecipazione agli utili.


L'articolo 2257 del Codice Civile, in riferimento all'opposizione ad atti di amministrazione disgiuntiva, stabilisce che


"la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione".

Questo criterio si applica, per analogia, anche ad altre decisioni che richiedono una maggioranza.


In tema di amministrazione infatti è opportuno evidenziare che questa può essere affidata a tutti i soci: Si tratta di una regola generale in assenza di diverse pattuizioni nell'atto costitutivo (art. 2257 c.c.).


Assume quindi elemento dirimente la presenza di un atto costitutivo o di patti sociali tagliati su misura per le proprie esigenze, per evitare di "scoprire" come sia organizzata la propria società solo al momento del conflitto con il socio o della insorgenza di una problematica con un creditore.

S.n.c. con socio di maggioranza
S.n.c. con socio di maggioranza

Ed infatti l'atto costitutivo può designare specificamente quali soci siano amministratori.


Ma quali sono gli scenari in presenza di un socio di maggioranza in una Snc?

Amministrazione Disgiuntiva (che è poi la regola generale): Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, l'amministrazione è disgiuntiva e spetta a ciascun socio amministratore (anche se uno è di maggioranza e l'altro di minoranza).



Ciò significa che, teoricamente, sia il socio di maggioranza che quello di minoranza (se entrambi amministratori) possono compiere atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, singolarmente e senza il preventivo consenso dell'altro.

Diritto di Opposizione: L'altro socio (in questo caso, quello di minoranza, se non amministratore unico) ha il diritto di opporsi all'operazione prima che sia compiuta.


In caso di opposizione, decide la maggioranza dei soci, calcolata in base alla partecipazione agli utili, ma questo è proprio il punto cruciale: se il socio di maggioranza è l'unico amministratore, non c'è un altro socio amministratore che possa opporsi in senso stretto. Le decisioni le prende quest’ultimo.


Leggi pure:

Tuttavia, il socio di minoranza mantiene i propri diritti di controllo e la possibilità di chiedere la revoca dell'amministratore per giusta causa o, in casi estremi, lo scioglimento della società al Tribunale

Deve essere preso in esame il caso in cui entrambi i soci siano amministratori ma con pesi differenti. In caso di opposizione del socio di minoranza, nella propria veste di amministratore la decisione ricadrà sulla "maggioranza dei soci" ed in tal caso, per un curioso giro di parole, sulle spalle dell'altro amministratore, nella propria veste di socio di maggioranza.


Si tratta di uno di quei casi in cui un non immediato allineamento di norme consente da una parte una gestione paritaria per quanto attiene alla gestione amministrativa ed una gestione secondo il principio maggioritario per quanto attiene al profilo della proprietà, con conseguente frustrazione del socio di minoranza.


Dato che il socio di maggioranza detiene la maggioranza delle quote di partecipazione agli utili, la sua volontà prevarrà sull'opposizione del socio di minoranza. Questo gli conferisce quindi un controllo significativo.

Nella amministrazione congiuntiva (che deve essere prevista nell'atto costitutivo) necessità sempre il doppio consenso: Se l'atto costitutivo prevede l'amministrazione congiuntiva, per il compimento degli atti (tutti o solo quelli di straordinaria amministrazione, a seconda della clausola statutaria), è necessario il consenso di tutti i soci amministratori, o della maggioranza se così previsto dall'atto costitutivo.


Si possono evidenziare situazioni di vantaggio del Socio di Maggioranza:

Se la gestione congiuntiva è pinea anche in questo caso, il socio di maggioranza, pur dovendo formalmente ottenere il consenso dell'altro, avrà un forte potere negoziale. Per le decisioni che richiedono il consenso di tutti i soci, il socio di minoranza ha un "diritto di veto" su qualsiasi decisione, anche se non ha la maggioranza delle quote. Questo può portare a stallo se il socio di maggioranza non riesce a convincere il socio di minoranza.



Ecco quindi che l'amministrazione congiuntiva piena, il socio di minoranza avrà un potere indiretto molto pressante in quanto gestirà la propria minoritaria posizione con un diritto di veto sulle azioni del socio di maggioranza.


È anche possibile che l'atto costitutivo nomini il socio di maggioranza come unico amministratore. In tal caso, il socio di maggioranza avrà il pieno potere di gestione e rappresentanza della società.


Va tuttavia evidenziato che anche se l'amministratore è unico, il socio di maggioranza dovrà comunque agire nell'interesse della società e nel rispetto dell'oggetto sociale.

Il socio di minoranza conserva infatti i propri diritti di controllo (consultazione della documentazione sociale) e potrà chiedere anche la revoca dell'amministratore per giusta causa (ove vi siano gravi irregolarità nella gestione) o anche agire per ipotesi di responsabilità.


capitolo modifiche statutarie: Per le modifiche all'atto costitutivo, salvo diversa pattuizione, è sempre richiesto il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.). Questa è una tutela importante per il socio di minoranza. Nonostante la maggioranza delle quote, il socio di maggioranza non può, da solo, modificare unilateralmente le regole fondamentali della società, come l'oggetto sociale, la sede, o le modalità di amministrazione, a meno che l'atto costitutivo non preveda espressamente una maggioranza diversa per tali modifiche.


Riassumendo quindi il potere del socio di maggioranza in una SNC con quote non paritarie:

  • Il socio di maggioranza ha un peso decisionale preponderante nella gestione quotidiana, specialmente se l'amministrazione è disgiuntiva e gli altri soci esercitano il diritto di opposizione (la sua quota determinerà la maggioranza nella decisione sull'opposizione).

  • Ove l'amministratore sia unico, ha il controllo totale della gestione, pur con i limiti legali e i diritti di controllo del socio di minoranza.

  • Potrà imporre la propria volontà su atti di ordinaria e straordinaria amministrazione se l'amministrazione è disgiuntiva ma non potrà di norma, modificare unilateralmente l'atto costitutivo, che richiede il consenso di tutti i soci (salvo deroghe statutarie specifiche).


Importanza dell'atto costitutivo della consulenza specifica: La flessibilità delle società di persone rende l'atto costitutivo uno strumento cruciale. È qui che i soci possono derogare alle norme suppletive del Codice Civile e stabilire regole specifiche per l'amministrazione, i poteri decisionali (anche sugli atti di straordinaria amministrazione), le modalità di voto e la risoluzione dei conflitti, adattandole alle proprie esigenze e alle diverse quote di partecipazione.


Un atto costitutivo ben redatto può prevenire molti dei problemi che possono sorgere tra soci, specialmente quando le quote non sono paritarie.

Avv. Aldo Lucarelli


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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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