Pagamenti dal Comune e verifica presso Agenzia delle Entrate
- Avv Aldo Lucarelli
- 30 ott
- Tempo di lettura: 5 min
Capiamo come funziona la verifica ex art 48 bis dpr 602/1973 per le Imprese che devono essere pagate da un Comune e quale sia l’esito dei controlli in caso di cessione d’azienda in caso di pendenze con il Fisco.
cessione d'azienda e le norme di contrasto all'evasione fiscale sui pagamenti della Pubblica Amministrazione.
📅 Efficacia della Cessione per il Cessionario
L'efficacia del trasferimento dei crediti verso il Comune in caso di cessione di ramo d'azienda (atto notarile) segue le regole speciali del Codice Civile per l'azienda, e non quelle ordinarie della cessione del
1) effetto naturale della cessione
Ai sensi dell'Art. 2559 c.c. (Crediti relativi all'azienda ceduta), la cessione dei crediti ha effetto, nei confronti dei terzi (come l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune debitore), dal momento dell'iscrizione del trasferimento del ramo d'azienda nel Registro delle Imprese.
Dal momento dell'iscrizione, il cessionario è il nuovo titolare del credito. La verifica ex art. 48-bis, pertanto, deve essere indirizzata al cessionario (il soggetto a cui deve essere effettuato il pagamento), ferma restando la necessità di valutare anche la posizione del cedente come creditore originario, come indicato dalla prassi.
2. Efficacia verso il Comune (Debitore Ceduto)
Anche se la cessione è efficace con l'iscrizione, il Comune (debitore ceduto) è liberato se, in buona fede, paga al cedente (il vecchio creditore), a meno che non sia venuto a conoscenza dell'avvenuta cessione (Art. 2559 c.c., II comma).

L'atto notarile di cessione del ramo d'azienda (che include i crediti) deve essere notificato formalmente al Comune per rendere la cessione pienamente opponibile.
Infatti solo dopo la notifica e l'eventuale non-rifiuto (o l'accettazione) da parte del Comune, il pagamento può essere effettuato in sicurezza solo a favore del cessionario.
In sintesi, gli effetti per il cessionario si producono con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ma l'opponibilità piena al Comune si ottiene con la notifica/accettazione.
Durata del Blocco dei Pagamenti (Art. 48-bis)
Il blocco del pagamento da parte del Comune è una misura cautelare attivata a seguito dell'esito positivo della verifica ex art. 48-bis, che segnala l'inadempienza del beneficiario (in questo caso il cessionario, se la cessione è efficace e opponibile).
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER) non "blocca" direttamente, ma esercita un vero e proprio pignoramento presso terzi in forma semplificata (ex Art. 72-bis del D.P.R. 602/73).
Il Comune deve sospendere il pagamento e comunicare l'esito della verifica ad AdER. A partire da tale comunicazione:
Termine di 60 giorni: AdER ha un termine di 60 giorni dalla ricezione della segnalazione di inadempienza da parte della PA per notificare al Comune (terzo pignorato) l'atto di pignoramento. Questo atto determina in via definitiva il vincolo sulle somme dovute.
Se AdER notifica il Pignoramento: Il blocco termina e il Comune deve versare ad AdER l'importo pignorato (fino alla concorrenza del debito).
Se AdER non notifica il Pignoramento: Se l'atto di pignoramento non viene notificato al Comune entro i 60 giorni, l'obbligo di sospensione decade. Il Comune è liberato dall'obbligo di sospensione e può procedere al pagamento della somma al creditore (il Cessionario).
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può mantenere il pagamento "bloccato" (sospeso) solo per il tempo necessario a notificare l'atto di pignoramento, che non deve superare i 60 giorni dalla segnalazione ricevuta dal Comune.
Ed in caso di Cessione d azienda?
In caso di cessione d'azienda che include crediti verso un Comune, l'interpretazione di prassi sull'articolo 48-bis richiede che il Comune esegua la verifica sia sul cedente che sul cessionario, ma con finalità e tempistiche diverse.
🏛️ Ruolo del Comune nella Verifica 48-bis (Cessione di Credito/Azienda)
La necessità di coinvolgere il cedente è legata al fatto che la Pubblica Amministrazione (il Comune) è tecnicamente estranea al rapporto contrattuale di cessione.
La prassi amministrativa (Circolare MEF n. 29/2009 e precedenti) ha distinto tre scenari, applicabili per analogia anche alla cessione di crediti compresi nel ramo d'azienda:
1. 🔄 Verifica sul CESSIONARIO (Titolare del Pagamento)
Il Comune deve sempre effettuare la verifica ex art. 48-bis (superiori a 5.000 €) nei confronti del cessionario (l'acquirente del ramo d'azienda) perché è lui il beneficiario del pagamento finale.
Bloccare o ridurre il pagamento in caso di morosità del soggetto che sta per ricevere la somma.
2. 🔄 Verifica sul CEDENTE (Creditore Originario)
La verifica sul cedente è fondamentale e va eseguita, anche se il Comune paga il cessionario.
Scenario A: Cessione Notificata ma NON Accettata
Se il Comune è stato solo informato dell'avvenuta cessione (tramite l'atto notarile notificato), ma non ha prestato il suo consenso o accettazione espressa (o non è decorso il termine
per il rifiuto nei contratti d'appalto):
La verifica 48-bis deve essere effettuata ESCLUSIVAMENTE sul CEDENTE.
Sebbene il pagamento vada al cessionario, il Comune può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, inclusa l'eccezione disciplinata dall'art. 48-bis. Se il cedente risulta inadempiente, il Comune può legittimamente sospendere o ridurre il pagamento anche nei confronti del cessionario.
Scenario B: Cessione Accettata o Consenziente
Se il Comune ha accettato espressamente la cessione (o non si è opposto):
Verifica ex art 48 bis in due fasi:
1) Prima verifica (al momento dell'accettazione/notifica): Sul cedente (per liberare la sua posizione).
2) Seconda verifica (al momento del pagamento): Sul solo cessionario. L'accettazione del Comune libera il cessionario dal rischio di eccezioni connesse alla situazione del cedente al momento del pagamento.
🎯 Conclusione per il Comune
Considerando che la cessione di ramo d'azienda implica il trasferimento del credito, per la massima cautela e per tutelarsi da eventuali eccezioni, il Comune è tenuto a:
1) Verificare sempre la posizione del Cessionario al momento dell'emissione del mandato di pagamento.
2) Verificare la posizione del Cedente se non ha espresso un formale consenso/accettazione alla cessione del credito, in quanto le sue morosità possono essere opposte al nuovo creditore.
In pratica, se il Comune non ha formalizzato l'accettazione dopo la notifica, dovrà operare la verifica ex art. 48-bis in capo al cedente (creditore originario) per determinare la morosità e, in caso di esito negativo, dovrà negare il pagamento al cessionario.
prima di chiudere una precisazione sui termini
Il termine di 30 giorni per l'opposizione alla cessione dei crediti nei contratti pubblici non è un termine per l'opposizione in senso stretto (come un ricorso), bensì il termine concesso alla stazione appaltante per rifiutare il pagamento al cessionario, in presenza di specifiche motivazioni.
🏛️ il termine è sancito nell'Allegato II.14 (concernente la Direzione dei lavori e l'esecuzione dei contratti) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (il nuovo Codice dei contratti pubblici), che all'articolo 12, comma 3, stabilisce le condizioni per l'opponibilità delle cessioni di crediti alla stazione appaltante.
⏳ Il Termine dei 30 Giorni
L'articolo 12, comma 3, dell'Allegato II.14 stabilisce che:
“La cessione del credito è efficace e opponibile alla stazione appaltante, ... , quando la stessa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica (atto che può assumere la forma della comunicazione alla stazione appaltante) e comunque non oltre trenta giorni dall'accettazione della cessione con riguardo alle ragioni creditorie già esistenti."
Quindi nel caso di crediti esistenti (già maturati e liquidati), la stazione appaltante ha 30 giorni dalla ricezione della documentazione di cessione per comunicare il rifiuto al pagamento al cessionario, se sussistono motivi per farlo (ad esempio, compensazioni o debiti dell'appaltatore).
In generale, il termine per il rifiuto del pagamento da parte della stazione appaltante è fissato a 45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione.
Quindi, i 30 giorni sono il termine per il rifiuto del pagamento al cessionario per ragioni creditorie già esistenti, che rende la cessione non opponibile alla Stazione Appaltante, non un termine per un'azione legale di opposizione.
📝 Perché la cessione sia efficace e opponibile alla stazione appaltante, è necessario che il contratto di appalto non lo vieti espressamente e che la cessione sia:
1) Notificata alla stazione appaltante.
2)Accompagnata dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta cessione e l'accettazione da parte del cessionario.
Se la stazione appaltante non comunica il rifiuto entro i termini stabiliti (45 o 30 giorni a seconda dei casi), la cessione diventa efficace nei suoi confronti, che è obbligata a pagare direttamente il cessionario.
Avv Aldo Lucarelli
















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