
L’associazione sportiva e le responsabilità del presidente
- Avv Aldo Lucarelli
- 2 ore fa
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La questione della responsabilità nelle associazioni non riconosciute è un tema complesso dove si intrecciano norme tributarie e principi civilistici.
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) svolgono un ruolo centrale nel panorama sportivo italiano. Tuttavia, la gestione di tali enti comporta responsabilità giuridiche rilevanti, in particolare per il presidente e per i soggetti che ne rappresentano l’attività verso l’esterno.
Comprendere quando e perché il presidente risponde personalmente è fondamentale per una corretta amministrazione dell’associazione.
Nella maggior parte dei casi, l’ASD è costituita come associazione non riconosciuta, disciplinata dagli artt. 36–38 del Codice civile.
Tali enti non sono dotati di personalità giuridica, con la conseguenza che non esiste una separazione patrimoniale perfetta tra il patrimonio dell’associazione e quello delle persone fisiche che agiscono in suo nome.
L’art. 38 c.c. stabilisce che:
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, rispondono personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
La norma individua un principio fondamentale: ovvero che la responsabilità personale non deriva dalla carica ricoperta, ma dall’attività concretamente svolta.
la responsabilità del presidente: quando sussiste
Il presidente dell’ASD risponde personalmente, solidalmente e illimitatamente quando:
ha sottoscritto contratti (locazioni, forniture, collaborazioni);
ha assunto obbligazioni verso terzi in nome dell’associazione;
ha gestito direttamente l’attività economica o amministrativa;
ha agito come rappresentante effettivo dell’ente.
In tali casi, il creditore può agire:
sul patrimonio dell’associazione;
anche sul patrimonio personale del presidente che ha agito.
In queste realtà, prive di personalità giuridica, il patrimonio dell'ente non è del tutto separato da quello di chi agisce in suo nome.
Parliamo delle associazioni non riconosciute come quelle da sportive oppure professionali ad esempio di infermieri.
A livello fiscale tributario é opportuno richiamare
Il principio di trasparenza (Art. 5 TUIR) e la responsabilità fiscale.
Secondo l'articolo 5 del TUIR, i redditi delle associazioni senza personalità giuridica (equiparate alle società semplici per questo aspetto) sono imputati a ciascun associato indipendentemente dalla percezione effettiva, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili.
Come accade quindi in caso di irregolarità ad esempio in caso di Omessa Dichiarazione?
Se il Presidente (rappresentante legale) omette di presentare la dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate emetterà avvisi di accertamento.
Le sanzioni amministrative per l'omessa dichiarazione ricadono in primis sull'associazione, ma per il principio della responsabilità solidale e personale (Art. 38 c.c.), il Presidente che ha agito in nome e per conto dell'ente risponde con il proprio patrimonio personale.
Attenzione, sebbene le sanzioni tributarie siano personali, il recupero delle imposte evase avviene pro-quota sui singoli associati in virtù del regime di trasparenza.
Capitolo a sé riguarda la Responsabilità del Presidente durante la vigenza del rapporto associativo. (Contrattuale)
Finché il rapporto associativo è attivo, tra l'associato e il Presidente (nonché verso l'associazione stessa) intercorre un rapporto di natura contrattuale.
Il Presidente dell’associazione è quindi considerato un mandatario in quanto tale ha il dovere di gestire l'ente con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.).
Se l'associato quindi subisce un danno patrimoniale (es. deve pagare tasse o sanzioni perché il Presidente non ha presentato la dichiarazione), può agire contro il Presidente per responsabilità contrattuale (ex art. 1218 c.c.).
La presenza del rapporto associativo é da considerare come un vantaggio per l'associato: In questo caso, l'onere della prova è agevolato: l'associato deve solo dimostrare l'esistenza del rapporto associativo e il danno; spetta al Presidente dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
Cosa accade dopo le dimissioni dalla qualifica di associato?
Un associato é libero di uscire dall’associazione?
Quando un associato presenta le dimissioni, il vincolo contrattuale si scioglie. Tuttavia, le pendenze fiscali relative al periodo in cui era socio rimangono.
Responsabilità Extra-contrattuale (Art. 2043 c.c.) dell’ex associazione
Dopo le dimissioni, ove emergono debiti o sanzioni per fatti accaduti durante la vigenza del rapporto ma accertati successivamente, la natura della responsabilità del Presidente nei confronti dell'ex socio può mutare o integrarsi con la responsabilità extracontrattuale (Aquiliana).

Nel nostro caso ove il comportamento del Presidente (l'omessa dichiarazione dei redditi) configura un fatto illecito che arreca un "danno ingiusto" al patrimonio dell'ex socio (ormai terzo rispetto all'associazione), quest'ultimo può richiedere il risarcimento dei danni,
ma quale é la differenza tra il periodo in cui vigeva il rapporto associativo e dopo lo scioglimento di tale rapporto?
Sciolto il rapporto associativo l’ex socio deve dimostrare non solo il danno, ma anche il dolo o la colpa del Presidente ed il nesso di causalità diretto tra l'omissione e la sanzione subita e ciò in quanto dopo le dimissioni il rapporto tra l’ex associato ed il suo presidente é un rapporto tra estranei.
Non secondario è il compito del tempo, la responsabilità contrattuale si prescrive solitamente in 10 anni, quella extracontrattuale invece in “soli” 5 anni. Questo é il lasso temporale entro cui si potrà agire.
In caso di sanzioni per omessa dichiarazione, l'ex socio che ha pagato pro-quota le imposte (per il principio di trasparenza del TUIR) ha sempre il diritto di regresso verso l'associazione e può agire contro il Presidente per il risarcimento del danno subito a causa della sua mala gestione.
Sarebbe utile verificare se lo statuto dell'associazione preveda clausole specifiche di manleva o limitazione di responsabilità (anche se queste non sono opponibili al fisco, hanno valore mi nei rapporti interni tra soci).
Studio legale Angelini Lucarelli
Avv Aldo Lucarelli
















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