Divorzio Assegno divorzile e 40% del TfR
- Studio Legale Angelini Lucarelli

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Diritto di Famiglia, in caso di Divorzio, quale é la sorte del Trattamento di fine rapporto (t.f.r.)?
TFR, la Quota del 40% prevista dall’Art. 12-bis, l. n. 898/1970, Spetta al congiunge anche in caso di Assegno divorzile attribuito con finalità esclusivamente assistenziali
Il riconoscimento, in favore del coniuge divorziato, della quota del quaranta per cento del trattamento di fine rapporto prevista dall’art. 12-bis, legge n. 898/1970 non può essere negato per il solo fatto che l’assegno divorzile sia stato attribuito con finalità esclusivamente assistenziali e non anche compensativo-perequative.

Di fatti, l’art. 12-bis, su menzionato, rappresenta uno strumento per attuare una partecipazione, seppur posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi, finché il matrimonio è durato, ovvero per realizzare una ripartizione di una entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio.
Si tratta di una misura diretta a favorire il coniuge divorziato, riconoscendo il diritto a godere almeno in parte di quella componente del patrimonio rappresentata dall’indennità di fine rapporto (t.f.r.), specie in considerazione della sua natura di retribuzione differita. (Cass 32910/2025)
Studio Legale Angelini Lucarelli
















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