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Famiglia: l'assegno di mantenimento e l'assegno di divorzio, due strade differenti.

ridefinire le caratteristiche dell'assegno di mantenimento, che nei suoi presupposti si distingue nettamente dall'assegno di divorzio:


L'assegno di mantenimento ha quindi un diverso presupposto dell'assegno divorzile.

Stiamo parlando della cessazione degli effetti civili del matrimonio, vediamo ora in cosa consiste l'assegno di mantenimento e quando e perché si differenza da quello di divorzio.

a) va sottolineato che, dopo una consolidata giurisprudenza, ferma nel ritenere che qualora sussista una disparita' economica tra le parti, "i redditi adeguati", cui va rapportato in sede di separazione l'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente piu' debole al quale non sia addebitabile il fallimento dell'unione, sono quelli necessari a garantire il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, la necessaria correlazione tra l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente ed il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio era stata messa in discussione da alcune pronunce (cfr. Cass. n. 16405 del 2019 e Cass. n. 26084 del 2019) atte ad equiparare i criteri di attribuzione e determinazione dell'assegno separativo e divorzile; b) tuttavia,  l'indirizzo tradizionale, che insiste sulla differenza di presupposti tra l'assegno divorzile e quello di separazione, ha trovato definitiva conferma anche di recente, essendosi ribadito che per quest'ultimo emolumento



il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio trova giustificazione nella permanenza del vincolo coniugale,

"non riscontrabile nel caso dell'assegno divorzile"


il quale, a differenza dell'assegno di mantenimento, presuppone l'intervenuto scioglimento del matrimonio (Cass. n. 13408/2022);

L'assegno divorzile quindi vista l'intervenuta cessazione dell'Unione si svincola dal parametro del tenore di vita insistito durante la vita coniugale.



In tema di Assegno Divorzile da ultimo si deve precisare che


L’assegno divorzile, deve essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa,

secondo i criteri di cui all’art. 5, comma 6, Legge n. 898/70,

essendo volto non a ricostituire il tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.



Tutto ciò premesso, per il riconoscimento e il calcolo dell’assegno divorzile il giudice deve valutare: a) l’impossibilità oggettiva dell’ex coniuge a procurarsi mezzi economici adeguati a garantirsi un tenore di vita dignitoso; b) il contributo offerto alla formazione del patrimonio della famiglia; c) il contributo offerto alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge; d) la perdita di opportunità lavorative, professionali e di formazione dovuta alle scelte operate a favore del nucleo familiare.




Ecco quindi che nel solco delineato dalla Cassazione a Sezioni Unite del 2018 e dalle successive sentenze si è delineato il seguente principio secondo cui:



All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate





Avv. Aldo Lucarelli

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