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  • La conferenza di servizi ed i vizi della Autorizzazione Unica.

    L’autorizzazione unica all’esito di una conferenza di servizi vizi ed impugnabilità L’esito della conferenza di servizi può essere impugnato da una amministrazione dissenziente? Il diniego al riesame della vicenda collegata alla conferenza di sevizi é impugnabile? L’autorizzazione unica ambientale AuA La conferenza di servizi è un modulo organizzativo pensato per semplificare, coordinando le varie pubbliche amministrazioni interessate, la complessa attività amministrativa che sfocia nell’adozione di una determinazione rispettosa delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza (art. 14, comma 7, l. n. 241 del 1990). La conferenza di servizi garantisce un dialogo tra amministrazioni e rientra, insieme al silenzio assenso e alla s.c.i.a., ai sensi dell’art. 29, comma 2, l. n. 241 del 1990, tra gli istituti che sono volti a garantire il livello essenziale delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 3, deve, entro un termine perentorio, previsto dal comma 2, lett. c), rendere la propria determinazione, relative alla decisione oggetto della conferenza. Il comma 4 specifica che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. L’art. 2, comma 8 bis,, dispone che le determinazioni adottate dopo la scadenza del predetto termine sono inefficaci, con ciò riconoscendo al termine a provvedere natura perentoria. L’art. 14 quater specifica che “La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”. Il comma 2 della norma appena richiamata detta le condizioni affinché un’autorità amministrativa possa contestare l’esito della conferenza di servizi. In particolare, è specificato che le amministrazioni, i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza, possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili ne é un esempio Autorizzazione Unica (AU) che è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. Solo per le amministrazioni dissenzienti preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, è previsto un potere di contestazione della determinazione finale, attraverso l’opposizione (art. 14 quinques). Da tale ordito normativo emerge che le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, non rientranti tra le amministrazioni dissenzienti portatrici di interessi sensibili, che vogliano contestarne gli esiti hanno a disposizione esclusivamente un potere sollecitatorio nei confronti dell’amministrazione procedente che può, nell’ambito della sua discrezionalità, decidere di ritirare il provvedimento in attuazione del potere di autotutela previsto dall’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990. Riconoscere, a fianco di tale potere sollecitatorio, anche il potere di impugnare la determinazione finale, significherebbe frustrare la ratio della conferenza di servizi e lo stesso meccanismo organizzativo ad essa sotteso. In particolare, se fosse riconosciuto ad un’amministrazione partecipante alla conferenza di servizi di contestare l’esito finale della stessa, attraverso la proposizione di un autonomo ricorso, sarebbe sostanzialmente superfluo, se non del tutto inutile, l’art. 14 quater, comma 2, prima visto, che, nel limitare le contestazioni delle autorità amministrative coinvolte nella conferenza di servizi al solo potere sollecitatorio, predilige un modello semplificato e agile che possa consentire l’emanazione del provvedimento finale nel minor tempo possibile, senza permettere contestazioni al di fuori di quanto consentito dalla legge che ritarderebbero la procedura. Principio di buona fede e non contraddizione si oppongono, dunque, all’ammissibilità di un’autonoma impugnazione della determinazione finale da parte dell’autorità amministrativa che ha scelto di non partecipare alla conferenza di servizi, accettando consapevolmente la formazione del silenzio assenso. Né tale limitazione può essere vista in contrasto con la Costituzione ai sensi della sentenza n. 45 del 2019. Da quanto, dunque, esposto si deve desumere che l’attuale quadro normativo non consente ragionevolmente all’autorità amministrativa, che ha consapevolmente scelto di non partecipare alla conferenza di servizi, restando inerte, di impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi. Nel caso il Comune non abbia partecipato alla conferenza di servizi, pur essendo stato regolarmente convocato, e, quindi, in applicazione dell’art. 14 quater, comma 4, l. n. 241 del 1990 si è formato il silenzio assenso. Ne consegue la sola ammissibilità sel meccanismo procedimentale previsto dall’art. 14 quater comma 2, l. n. 241 del 1990. Se il comune non può impugnare l’esito della Conferenza dei Servizi cosa dire invece del provvedimento successivo all’esito di una Istanza di riesame? Ove il Comune abbia presentato una Istanza di autotutela si avrà una autonoma determinazione dell’amministrazione procedente ed ecco quindi che Il diniego di ritirare il provvedimento originariamente emanato può, invece, essere contestato in sede giurisdizionale non emergendo elementi preclusivi dal decritto quadro normativo. TAR Campania 2407/2024. Hai un quesito consulta il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacia la sola autorizzazione non costituisce azienda

    La qualificazione come cessione di azienda della Farmacia e la soggezione ad imposta di registro, diversamente che ad iva del cespite dipende dalla qualificazione dell'atto, i cui connotati, verificabili dal Giudice, devono riferirsi a precisi elementi identificativi dell'oggetto contrattuale, vediamo quali ed proponiamo una tesi, secondo cui l'autorizzazione senza complesso aziendale non costituisce cessione d'azienda. In tema di di alternatività Iva/Imposta di Registro la Corte di Giustizia Europea ha statuito che: dette disposizioni debbono ritenersi volte ad « agevolare i trasferimenti di imprese, semplificandoli ed evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di una spesa rilevante, che sarebbe, in ogni caso, recuperata successivamente mediante detrazione dell'IVA versata a monte»; per «trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni» si deve intendere la cessione «di un'azienda o di una parte autonoma di un'impresa, compresi gli elementi materiali ed eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un'impresa o una parte di impresa idonea a svolgere un'attività economica autonoma, ma che non vi rientra la mera cessione di beni, quale la vendita di uno stock di prodotti» (Corte Ue causa C-17/18, cit., punto 14); «affinché si configuri un trasferimento di un'azienda o di una parte autonoma di un 'impresa, occorre che il complesso degli elementi trasferiti sia sufficiente per consentire la prosecuzione di un'attività economica autonoma e che la questione se tale complesso debba o meno contenere sia beni mobili che beni immobili deve essere valutata alla luce della natura dell'attività economica di cui trattasi» (causa C-17/18, cit., punto 15; 10.11.2011); a detti fini, «deve essere accordata particolare importanza alla natura dell'attività economica che si intende proseguire nell'ambito della valutazione globale delle circostanze di fatto che dev'essere effettuata per determinare se l'operazione di cui trattasi rientri nella nozione di «trasferimento di una universalità di beni ai sensi dell a direttiva IVA. Per la giurisprudenza della Cassazione si qualifica quale cessione di azienda una cessione di beni strumentali atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di impresa, mentre la cessione di singoli beni, inidonei di per sè ad integrare la potenzialità produttiva propria dell'impresa, deve essere sottoposta ad iva, inoltre ai fini dell'assoggettamento all'imposta di registro non si richiede che l'esercizio dell'impresa sia attuale, essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo per un'attività d'impresa, né è esclusa la cessione d'azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali (v. Cass., 30 giug no 2021, n. 18402). Farmacia la sola autorizzazione non costituisce cessione di azienda Si è, inoltre, rimarcato che se può ascriversi alla fattispecie della cessione di azienda anche una sola parte dei beni ceduti che, pur non comprendendo tutti quelli che appartenevano all'azienda oggetto di cessione, abbia tuttavia mantenuto un'organizzazione autonoma idonea a consentire di esercitare un'attività d'impresa, seppur con inevitabili integrazioni che il cessionario abbia dovuto porre in essere, e ciò non di meno - è pur sempre necessario che i beni ceduti conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure co n la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa, dovendo comunque trattarsi di un insieme organicamente finalizzato all'esercizio dell'attività d'impresa (Cass., 30 marzo 2021, n. 8748;) nonché che tale accertamento è demandato al giudice. Farmacia la sola autorizzazione non costituisce cessione di azienda: La Corte ha, poi, escluso che una cessione di azienda possa identificarsi con la mera cessione di un'autorizzazione amministrativa, essendosi rilevato che «la cessione dell'autorizzazione al trasporto merci alcuna potenzialità produttiva avrebbe potuto esprimere se non in combinazione con i beni strumentali cui correlare quell'autorizzazione e, così, rendere possibile l'esercizio dell'impresa» (Cass., 30 giugno 2021, n. 18402); nonché che deve essere esclusa la potenziale idoneità dei fattori produttivi all' esercizio del l'impresa laddove emergeva la « necessità di eseguire «gravosissimi lavori di ristrutturazione», (Cass., 11 maggio 2022, n. 14929). Leggi il blog gratuito con i temi svolti di diritto farmaceutico Secondo tale principio quindi la cessione dell'autorizzazione della farmacia senza il complesso aziendale non dovrebbe costituire cessione di azienda, mancando quella autonoma produttività che necessità ai fini della qualificazione di cessione di azienda. Nella fattispecie in esame quindi i singoli beni ed i rapporti giuridici che potrebbero formato oggetto di cessione non rivestirebbero alcuna attitudine, neanche potenziale, all'esercizio di attività imprenditoriale essendo a tal fine necessaria l'ulteriore predisposizione, a carico dell'acquirente, di apparati tecnici o di lavori di ristrutturazione dalché ne deriverebbe la tesi del presente articolo ovvero che la singola autorizzazione non costituirebbe cessione d'azienda. Ti può anche interessare: Farmacia e la cessione delle quote E detta conclusione oggi rilanciata deve ritenersi conforme ai principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione nell'aprile 2024 in quanto se è vero che “deve essere accordata particolare importanza alla natura dell'attività economica che si intende proseguire nell'ambito della valutazione globale delle circostanze di fato che dev'essere effettuata per determinare se l'operazione di cui trattasi rientri nella nozione di trasferimento di un'universalità di beni” non è dato riscontrare in quali termini sussista, nella fattispecie in esame un'azienda in difetto della stessa (imprescindibile) componentistica tecnica strumentale al perseguimento del fine produttivo. Cass. n. 8805/2024 del 03 aprile 2024. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Vincolo dei 10 anni e Concorso Farmacie 2024

    ripercorriamo l'iter relativo al divieto di partecipoazione al concorso farmacie per coloro che “abbiano ceduto la propria farmacia” (o quota di essa) nei dieci anni antecedenti al concorso alla luce della nuova sentenza del Consiglio di Stato del 2024 che nel confermare la non procedibilità di alcuni ricorsi avverso la graduatoria della Regione Campania ha confermato l'iter argomentativo della sentenza 6016 del 2023 la piu' severa in tema di vincolo decennale, il tutto riferito poi ad una determina dirigenziale che prevede esprssamente la possibilità di ulteriori controlli sui partecipanti. Sui rischi da controlli e sulla decadenza dell''autorizzazione abbiamo scritto in altri post leggi qui. Ed ecco quindi che ... la ratio cui risponde la diversa norma di cui all’art. 12, comma 4,concerne il divieto per dieci anni di partecipare a concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche in capo a chi abbia ceduto la titolarità della farmacia a seguito di precedente concorso. Correttamente, dunque, il Tar (Napoli) ha stabilito che debbano essere esclusi dalla graduatoria (anche) i titolari di quote di una società di persone che deteneva una farmacia e delle quali successivamente si sono disfatti attraverso la cessione a terzi. Vincolo dei 10 anni e Concorso Farmacie 2024 In altre parole, ai fini della verifica dell’incompatibilità (anche a seguito dell’acquisizione di una nuova farmacia) sancita dalla legge, non viene in rilievo l’ammissibilità e la liceità della trasformazione della società (da società di persone a società di capitali) e della fattispecie a formazione progressiva di cui è espressione il collegamento negoziale, quanto, ex se, la precedente titolarità di farmacia, successivamente dismessa. Vincolo dei 10 anni e Concorso Farmacie 2024: Non solo, infatti, è questa doppia evenienza (pregressa titolarità del presidio, anche attraverso la detenzione della quota di società di persone e sua successiva cessione, intermediata dalla trasformazione societaria) ad integrare gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 12 comma 4, a prescindere da ogni altra considerazione sulla liceità dei passaggi negoziali che hanno condotto alla trasformazione della società e al subentro di questa, nella sua veste di società di capitale, nella titolarità della farmacia; ma, deve aggiungersi, diversamente opinando si finirebbe per consentire l’aggiramento del divieto di cui all’articolo 12, comma 4 attraverso una impropria giustapposizione di discipline solo in parte collimanti (cfr. Consiglio di Stato,Sezione III, 2 agosto 2022, n. 6775, 10 gennaio 2020, n. 229); Leggi pure: la decadenza dell'autorizzazione della farmacia mentre, come noto, la funzione dell’incompatibilità fissata dall’art. 12, comma 4, L. n.475/1968 in parola – è notoriamente quella di evitare la conseguenza che la “disponibilità” degli esercizi farmaceutici, nel senso dell’affidamento della relativa titolarità, dipenda in buona parte dai farmacisti stessi, e venga quindi sottratta alla dinamica concorsuale, consentendo loro di decidere di cedere la farmacia (e così individuarne il titolare) e liberamente concorrere per una nuova assegnazione (cfr., ex pluribus, Cons. Stato, Sez.III, 10 gennaio 2020 n. 229): e ciò in dispregio del fatto che fornire medicinali è un servizio pubblico che, ovviamente, prevale sul diritto del singolo a lucrare sull’attività farmaceutica stessa (come ampiamente osservato dal Consiglio di Stato nel proprio parere del 2018, n. 69). Leggi pure: "Quando il Farmacista non puo' partecipare al concorso" Come stabilito dal CdS 2023, è decisiva “la nozione di “cessione” dell’esercizio farmaceutico, la cui realizzazione nel decennio (antecedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario) priva il cedente di uno dei requisiti partecipativi” (Consiglio di Stato, cit. n. 6775/2022). L’esito di questa operazione dismissiva va verificato confrontando la situazione di partenza del concorrente (socio di società di persona e titolare pro quota di farmacia) e la sua situazione attuale (assenza di quote), poiché è questo semplice raffronto che restituisce il dato di una pregressa detenzione dell’esercizio farmaceutico che è poi venuta meno e che lo rende non idoneo alla nuova assegnazione. Leggi il blog e trova il tuo caso Può solo aggiungersi, portando l’attenzione nuovamente sulla ratio dell’istituto, che se l’art. 12, comma 4, L. n. 475/1968, è preordinato ad evitare che il farmacista, che abbia ceduto la propria farmacia, si appropri,attraverso l’assegnazione concorsuale (a prescindere dal fatto che si tratti di concorso ordinario o straordinario) di un nuovo esercizio farmaceutico, prima che sia trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile, è evidente che siffatta ratio ricorre tanto nel caso in cui la cessione sia disposta da una persona fisica, quanto nel caso in cui la cessione sia stata effettuata da una persona giuridica nella quale è confluita la precedente detenzione a titolo “personale”(TAR Bologna, sez. II, 3 gennaio 2022, n.4). Le argomentazioni sopra riportate (della sentenza CdS 6016/23) hanno portato alla nuova graduatoria del concorso farmacie Regione Campania, di cui quindi la sentenza CdS 2024 ne conferma la bontà, dando il via al nuovo interpello. Attenzione infine ai controlli successivi previsti specificatamente dai decreti dirigenziali regionali. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. aldo Lucarelli

  • L’ampliamento dei locali della Farmacia

    Ci è stato chiesto se è possibile con una unica autorizzazione per sede farmaceutica aprire dei locali contigui in ampliamento di quelli principali della Farmacia, anche in vista delle innovazioni 2024 in tema di "Farmacia dei Servizi". Con l'occasione affrontiamo anche le vicende delle Farmacia e del proprio laboratorio galenico. L'autorizzazione all'apertura di spazi già operativi è presente per una sede giá allestita che sarebbe oggetto di ampliamento, previo parere favore ed ispezione ASL (art. 111 TULS), ed all'interno della propria zona di competenza prevista in pianta organica; infatti ogni modifica che comporti ampliamento e/o variazione destinazione d'uso dei locali della farmacia indicati nel provvedimento di autorizzazione deve essere autorizzato dal Servizio farmaceutico, previa consegna della planimetria, ed ispezione, Mentre la possibilità di utilizzare locali NON contigui, ovvero non annessi puo' andare incontro alla problematiche inerenti da una parte l'autorizzazione all'apertura e dall'altro, il problema delle distanze e della pianta organica, con possibile simulazione di una doppio esercizio, chiaramente vincolato all'unicità dell'autorizzazione, col rischio quindi di essere un atto simulato, o nel caso peggiore in frode alla legge. E' opportuno infatti segnalare che già dall'aprile 2022 il Consiglio di Stato ha ammesso la legittimità dell'apertura in spazi non contigui alla Farmacia, MA nel limitato presupposto che l'autorizzazione Comunale fosse concessa alla Farmacia “autorizzando, nei suddetti locali, esclusivamente l’espletamento delle attività di vendita parafarmaci, prenotazioni CUP ed eventuali futuri servizi nel rispetto della vigente normativa in materia di “Farmacia dei Servizi” in premessa richiamata”, quindi di servizi extra non rientranti nella vendita dei farmaci. La motivazione utilizzata dal Comune, che in tale caso ha legittimato un ampliamento non contiguo, non è stata censurata dal Consiglio di Stato, a nostro avviso, non tanto perché era concessa la dislocazione in uno spazio, bensì perché, nell'ampliamento "l’esercizio di cui trattasi, piuttosto che integrare una nuova farmacia, aveva dato luogo ad un’ulteriore e diversa attività commerciale, volta esclusivamente alla attività di vendita parafarmaci, prenotazioni CUP ed eventuali servizi tra quelli individuati dalla l. n. 69 del 2009." Tornado a parlare dei locali è opportuno soffermarsi sulla disciplina di base, ed infatti i locali della farmacia sono regolati dalle norme del testo unico r.d. 1265 del 1934 ed in particolare dagli articoli 104, autorizzazione, 109 secondo cui “Nel decreto di autorizzazione, indicato nell'art. 104, è stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede..” e quindi art. 110 in tema di arredi e provviste e 111 in tema di ispezione di idoneità dei locali oltre che dall'art. 119 T.U. I locali della Farmacia ampliamento ed autorizzazione leggi pure Farmacia come centro servizi sanitari Il tema sollevato, ovvero l'ubicazione e l'ampliamento dei locali della farmacia sta attraversando un periodo di stravolgimento – almeno apparente – in virtù delle pubblicazioni da parte delle Regioni piu' virtuose, Lazio, Lombardia e da ultimo Campania, sulla “farmacia dei servizi” dopo che il decreto semplificazioni del 2024 ne ha confermato la necessità infatti in base al Ddl, che ha iniziato l’iter parlamentare per essere convertito in legge, le farmacie potranno somministrare ai maggiori di 12 anni tutti i vaccini, non più solo quelli contro il Covid e l’antinfluenzale, e offrire maggiori servizi in un’ottica di medicina di prossimità, compresa la possibilità di effettuare prestazioni di telemedicina e le principali analisi cliniche quali glicemia, colesterolo e trigliceridi. il testo contempla anche la possibilità per il cittadino di scegliere, in farmacia, il proprio medico curante o il pediatra di libera scelta. Il farmacista può anche affiancare il medico o il pediatra nell’esecuzione di test diagnostici di contrasto dell’antimicrobico resistenza, in un’ottica di appropriatezza prescrittiva. Novità anche per l’insegna, che accanto alla tradizionale croce verde può includere la scritta “Farmacia dei servizi. Lo sviluppo della “farmacia dei servizi” sta ponendo un problema di spazi della farmacia, che in molti casi non consente lo svolgimento di tutte quelle attività che già l'era Covid aveva evidenziato ma che appaiono dirimenti in vista dei vecchi-nuovi servizi che si apprestano ad essere forniti in farmacia. Ecco quindi che torna in auge un vecchio quesito, ovvero, puo' la farmacia ampliarsi ed utilizzare spazi attigui non comunicanti con la sede esistente? Per rispondere a tale domanda è opportuno evidenziare che il principio base è quello di evitare una proliferazione e duplicazione di sedi esistenti e pertanto la farmacia intesa come luogo autorizzato alla vendita di farmacia ex art. 104 del T.U. non può duplicare i propri spazi ma potrà invece utilizzare spazi attigui per quei servizi inerenti per l'appunto la Farmacia dei Servizi come la vendita dei farmaci da banco, le prenotazioni CUP e quindi “esclusivamente l’espletamento delle attività di vendita parafarmaci, prenotazioni CUP ed eventuali futuri servizi nel rispetto della vigente normativa in materia di “Farmacia dei Servizi””. I locali della Farmacia ampliamento ed autorizzazione E' quanto si ricava anche dalla scarna giurisprudenza sul punto ed in particolare del Consiglio di Stato del 19 aprile 2022 che ha ritenuto legittima l'apertura in locali attigui all'interno della stessa zona di pianta organica di “nuovi servizi” nel senso delineato dalla Farmacia dei Servizi per una farmacia già autorizzata. Quanto al laboratorio galenico invece vigono altri principi sempre ricavabili dalla giurisprudenza che nulla hanno a che vedere con la Farmacia dei Servizi, intesa come luogo con accesso al pubblico. Ed infatti l'accesso al pubblico è il parametro utilizzato dalla giurisprudenza per ammettere una diversa dislocazione spaziale dei locali della farmacia, che in caso di ampliamento potrà utilizzare locali diversi da quelli assegnati solo ove detto accesso non sia presente, e cio' con il desunto intento di evitare la proliferazione delle farmacie. Il diniego a volte è motivato sulla scorta del parere reso dal Ministero della salute del 30.5.2019, con riferimento all’art. 110 TULLSS e al quadro legislativo in materia farmaceutica sopra richiamato, da cui si evincerebbe che la farmacia è un “unicum” anche dal punto di vista strutturale e logistico e i locali annessi vanno intesi come locali comunicanti con lo spazio di vendita, mentre la possibilità di locali distaccati sarebbe stata prevista con limiti precisi e sotto condizione. Tale principio se è corretto per la farmacia in sé appare meno pertinente sia per la Farmacia dei Servizi, quindi per quei servizi accessori riferibili al CUP ed alla vendita di parafarmaci, sia per i locali della farmacia ma non aperti al pubblico. I locali della Farmacia ampliamento ed autorizzazione Ed infatti dalla disamina della normativa non emerge, secondo il TAR Emilia Romagna (n. 486/18) una chiara incompatibilità in astratto della separazione fisica di una parte del laboratorio galenico con la restante parte della farmacia, né si ricava la necessità che per il corretto espletamento del servizio farmaceutico debba sussistere un collegamento fisico, oltre che funzionale, tra tutti i locali della farmacia, anche quelli non accessibili al pubblico (non idonei ad incidere sul contingentamento delle sedi farmaceutiche di cui all’art. 1 della l. 2.4.1968 n. 475 e ss. mm e ii., finalizzato a garantire l’equo accesso ai servizi per tutta la popolazione, principio confermato dalla sentenza del CdS n. 2913/22. Quindi l’espressione “locale annesso”, che figura all’art. 110 Decreto n. 1265/1934, in senso giuridico non indica un locale aggregato in senso fisico al principale, ma in senso funzionale, in quanto compendio aziendale unico, come per le pertinenze (art. 818, comma 2, c.c.) e nessuna norma applicabile alla fattispecie contiene un espresso divieto a collocare in area separata dal locale della farmacia adibito alla vendita al pubblico il laboratorio adibito a preparazioni galeniche... (CdS 6745/21 su appello Tar Milano 659/20) Le disposizioni del DM 18.11.2003, recanti le procedure di allestimento dei preparati magistrali o officinali, ove specificano che il laboratorio è collocato in un’area separata o separabile, lasciano intendere, al contrario, la possibilità di locali distinti e separati rispetto alla sede della farmacia, non ponendo limiti di distanza o altre condizioni preclusive legate alla distanza. Leggi pure: Farmacia ampliamento dei locali e pianta organica I locali della Farmacia ampliamento ed autorizzazione: Il concetto di “locale annesso” (ove allocare provviste e dotazioni della farmacia) non può confondersi con quello di locale materialmente identico o incorporato, a parte ogni altra considerazione sul fatto che le norme citate prendono in considerazione il concetto ad altri fini. Così pure la richiesta presenza attiva del farmacista titolare non impedisce una organizzazione articolata mediante deleghe di competenze interne. Il criterio dell’“apertura al pubblico” dei locali destinati alle prestazioni di assistenza farmaceutica appare, invece, elemento dirimente, nel senso che il criterio è dettato dall’esigenza della distribuzione contingentata delle sedi farmaceutiche in modo da garantire la presenza articolata e razionale del servizio sul territorio, a tutela sia degli utenti che degli operatori economici esercenti. Tale criterio non sarebbe in alcun modo intaccato dalla predisposizione di locali annessi, destinati a laboratorio, non aperti al pubblico, in luogo fisicamente separato dai locali della farmacia destinati alla vendita al pubblico. La circostanza che il laboratorio “fa parte” della farmacia, in altri termini, non consente di dedurne in modo rigido, in assenza di alcuna ratio contraria, né di alcun espresso divieto, che il laboratorio debba essere stabilito nella medesima sede della farmacia, ovvero in locali non separati da quelli aperti al pubblico. Per quanto concerne i profili attinenti all’attività di vigilanza e controllo svolta dall’autorità sanitaria, il Consiglio di Stato ritiene che non sia concretamente ipotizzabile nel caso di specie una maggiore difficoltà di espletamento dei controlli per il fatto che parte del laboratorio sia dislocata a distanza. Invero, il carattere pubblico dell’interesse perseguito dal servizio farmaceutico non sembra compromesso, per tutte le ragioni già evidenziate, dal prospettato dislocamento di parte del laboratorio galenico. CdS 6745/21 E' solo il caso di ricordare infatti che la questione dei locali della Farmacia è dirimente ai fini autorizzativi con immediati riflessi sulla fornitura dei farmaci e sulla idoneità ad effettuare il servizio. Si è infatti già chiarito che la «libertà di trasferimento del farmacista all’interno della zona di competenza non è incondizionata, essendo il trasferimento soggetto ad autorizzazione dell’autorità competente, la quale deve verificare, fra l’altro, che il locale indicato per il trasferimento della farmacia sia situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 19 settembre 2018, n. 5312; in termini, sezione terza, sentenza 19 giugno 2018 n. 3744). Tali considerazioni valgono a maggior ragione per i trasferimenti delle farmacie rurali, «che sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica locale che prescinde dall’ordinario criterio della popolazione (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 9 aprile 2019, n. 2302)» (Consiglio di Stato sezione terza, sentenza 20 luglio 2022, n. 6360), data «la loro natura di fondamentale presidio di assistenza farmaceutica per le zone disagiate e in ragione delle compensazioni economiche delle quali esse beneficiano, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 221 del 1968» (Consiglio di Stato sezione terza, sentenza n. 6360 del 2022 cit.; in termini, sezione terza, sentenza 14 gennaio 2021, n. 450; sulla legittimità del diniego di trasferimento di farmacie rurali all’interno della medesima zona si vedano anche Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 14 gennaio 2021, n. 450, e 10 settembre 2018, n. 5312). Hai un quesito? Leggi il blog o contattaci per approfondimenti Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia il trasferimento di quote e l’esenzione d’imposta

    Farmacista titolare e donazione di quote sociali ai propri familiari, quali imposte in caso di donazione? Il quesito nasce dal fatto che attraverso la donazione il Farmacista titolare si privi della farmacia sebbene la stessa (già nella forma della Srl) fosse di proprietà per il 60% della moglie e dei figli. Tale donazione del 40% può ottenere l'esenzione prevista per la successione e la donazione ai propri familiari solo a determinate condizioni, vediamo quali. L'articolo 3, comma 4­ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 prevede che «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui all'articolo 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, [...] il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata». Con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione, tuttavia, che i beneficiari del trasferimento proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. La ratio dell'esenzione in discorso, infatti, come anche chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 23 giugno 2020, n. 120, è quella di agevolare, attraverso l'eliminazione dell'onere fiscale correlato al trasferimento per successione o donazione, la successione nella gestione dell'impresa nell'ambito dei discendenti nella famiglia in occasione della successione mortis causa, rispetto alla quale il trasferimento a seguito di donazione può rappresentare una vicenda sostanzialmente anticipatoria. Farmacia il trasferimento di quote e l’esenzione d’imposta: Il predetto trattamento agevolativo spetta ai beneficiari del trasferimento, discendenti o coniuge del disponente, a condizione che gli stessi proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e sempreché rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione di proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo dell'attività d'impresa. Farmacia il trasferimento di quote e l’esenzione d’imposta Per quanto qui d'interesse, è stato chiarito, in particolare, che nell'ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote o azioni e cioè «società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato», l'esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Tale ultima disposizione definisce la nozione di ''controllo di diritto'' che si realizza quando un soggetto «dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria» di una società, ossia detiene più del 50 per cento delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. L'agevolazione in parola trova, dunque, applicazione anche per i trasferimenti che consentano l'acquisizione o l'integrazione del controllo in regime di ''comproprietà'', a condizione che, ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile, i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. il concetto di controllo é collegato ai voti eserciti in assemblea vale a dire di un numero di quote in misura tale da consentirgli di essere titolare del cinquanta per cento più uno dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Di converso, nel caso in cui il beneficiario della donazione sia già titolare ex ante di una percentuale di partecipazione maggiore del cinquanta per cento delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, per il trasferimento delle quote o delle azioni non si realizzeranno i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione In effetti, con la locuzione ''integrato il controllo'' il legislatore ha inteso agevolare anche quei trasferimenti attraverso i quali il soggetto beneficiario riesca ad assumere (proprio per effetto della devoluzione delle quote e/o delle azioni) una posizione di controllo ex articolo 2359 del codice civile sommando alle partecipazioni (di minoranza), già possedute prima della devoluzione, quelle oggetto del trasferimento. (cfr. risposta ad istanza di interpello n. 497 del 21 luglio 2021). Per le suesposte motivazioni, in assenza del requisito del trasferimento di partecipazioni sociali mediante le quali è «acquisito o integrato» il controllo della Società, l'atto con cui l'Istante donerà le azioni della Società ai due figli e alla nipote, in comunione indivisa, non potrà beneficiare del trattamento agevolativo di cui al più volte citato articolo 3, comma 4­ter, ma dovrà essere assoggettato all'ordinario trattamento ai fini dell'imposta sulle donazioni (risoluzione AdE 72/24) Hai un quesito? Leggi il blog o scrivi per un tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Appalto integrato e divieti

    L’art. 24 comma 7 d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che la “(…) Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici. (…)” ed è pertanto relativo alle gare per appalti di lavori, impedendo ai soggetti che hanno svolto la progettazione di lavori pubblici di partecipare al relativo appalto per l’esecuzione dei lavori progettati. Tale disposto normativo è pertanto applicabile solo nel rapporto fra progettazione ed esecuzione dei lavori e non già nel rapporto fra diversi livelli di progettazione, (artt. 23, comma 12, e 24, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016) Diversi livelli di progettazione: Ed invero l’art. 23 comma 12 prescrive che Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. Appalto integrato e divieti Detto disposto normativo esprime un principio generale di “continuità”, della progettazione che può riferirsi anche alla fase precedente del PFTE, laddove l’Amministrazione si sia avvalsa per la relativa predisposizione di un professionista esterno. Ciò si evince anche dalla previsione del nuovo codice, approvato con d.lgs. n. 36 del 2023. Appalto integrato e divieti: nel nuovo codice il principio di continuità della progettazione è ulteriormente valorizzato, essendo a fondamento della previsione contenuta nel comma 8 dell’art. 41 che prevede che alla redazione del progetto esecutivo provvede, di regola, lo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica, per evidenti ragioni connesse alle garanzie di coerenza e speditezza. L’affidamento disgiunto non è precluso, imponendosi, però, l’esplicitazione delle ragioni per le quali si rende necessario, nonché l’accettazione da parte del nuovo progettista, senza riserve, dell’attività progettuale svolta in precedenza. Il divieto di cumulo della qualità di progettista e di esecutore dei lavori per la stessa opera pubblica ha per contro, secondo la costante giurisprudenza in materia, la duplice funzione di evitare, nella fase di selezione dell’appaltatore dei lavori, che sia «attenuata la valenza pubblicistica della progettazione» di opere pubbliche (così: Cons. Stato, V, 21 giugno 2012, n.3656), e cioè che gli interessi di carattere generale ad essa sottesi siano sviati a favore dell’interesse privato di un operatore economico, con la predisposizione di progetto da mettere a gara ritagliato “su misura” per quest’ultimo, anziché per l’amministrazione aggiudicatrice, e che la competizione per aggiudicarsi i lavori sia perciò falsata a vantaggio dello stesso operatore (così testualmente Cons. Stato, V, 9 aprile 2020, n. 2333). Detta ratio è alla base anche della previsione del divieto di appalto integrato contenuto nell’art. 59, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016, con salvezza delle eccezioni normativamente indicate. Peraltro occorre rammentare che tale ultimo divieto è stato oggetto di sospensione fino al 30 giugno 2023 per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. b) della l. n. 55 del 2019, come modificata dall'art. 8, comma 7 del d.l. n. 76 del 2020, convertito nella l. 120 del 2020, ed ancora, per effetto del differimento previsto dall’art. 52, comma 1, lett. a) della l. n. 108 del 2021; va, inoltre, considerato che proprio per gli appalti nell'ambito del PNRR/PNC l’affidamento di progettazione ed esecuzione è ammesso sulla base di quanto previsto dall’art. 48, comma 5 del d.l. n. 77 del 2021, convertito nella l. n. 108 del 2021. Appalto integrato e divieti, nel nuovo codice, approvato con d.lgs n. 36 del 2023, il divieto di appalto integrato può dirsi superato nella ricorrenza di presupposti indicati nell’art. 44, con cui si è affidato al legislatore delegato il compito di individuare le “ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta” (art. 1, comma 2, lett. ee) della l. n. 78 del 2022). Ciò posto, il divieto di cui all’art. 24 comma 7 del d.l.gs. n. 50 del 2016 si propone tra l’altro di assicurare le condizioni di indipendenza ed imparzialità del progettista rispetto all’esecutore dei lavori, necessarie anche affinché il primo possa svolgere nell’interesse della stazione appaltante la funzione di direzione dei lavori e di coordinatore della sicurezza nella fase dell’esecuzione dell’appalto; anche sotto questo profilo pertanto lo stesso non è estensibile alla procedura di gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva. Appalto integrato e divieti: Peraltro, secondo quanto già affermato in giurisprudenza (dal 2006), si tratta di disposizione che, ponendo una presunzione iuris tantum, prevede un’ipotesi tipica di conflitto di interesse tale per cui i progettisti e i titolari di incarichi di supporto alla progettazione non possono di regola essere affidatari degli appalti di esecuzione di lavori, a meno che non dimostrino che “l’esperienza acquisita” non sia (stata) tale da determinare “un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 dicembre 2023 n. 11024), per l’affermazione della presunzione di vantaggio goduta dal progettista, che impone la prova contraria, con “inversione normativa dell’onere della prova”, anche Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853). Leggi pure: Quale sorte per le opere incompiute? La stazione appaltante perciò, quando sussiste una situazione di presunto conflitto di interessi ai sensi dell’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, deve ammettere la concorrente alla prova contraria e deve valutare gli elementi addotti dalla medesima, prima di procedere all’esclusione o alla revoca dell’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2020, n. 2333, in riferimento all’analoga disciplina dell’art.90, comma 8 e 8 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006). Hai un quesito tecnico? Sottoponi il tuo caso In sintesi, la predisposizione di un progetto di opera pubblica da parte di un professionista privato non comporta alcun automatismo escludente per il suo concorso all’affidamento dei relativi lavori, ma deve essergli consentito di dimostrare che dalla redazione del progetto a base di gara non gli è derivato alcun vantaggio competitivo, in conformità al principio di proporzionalità di matrice euro-unitaria (cui si deve l’inserimento della regola, che risale alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 3 marzo 2005, C-21/03 e 34/03, Fabricom SA; la sua positivizzazione nell’ordinamento giuridico nazionale, con legge 30 ottobre 2014, n. 161 - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis - è stata poi indotta dalla necessità di chiudere la procedura di infrazione comunitaria Eu Pilot 4860/13/MARKT avviata nei confronti dell’Italia). In altri termini, se non vi è un divieto partecipativo assoluto e aprioristico conseguente all’avvenuta predisposizione del progetto, bensì un necessario accertamento da eseguire nel caso concreto in ordine alla posizione di vantaggio goduta dal progettista (Cons. Stato, Comm. spec., parere 3 novembre 2016, n. 2285), vi è nondimeno una presunzione normativa d’incompatibilità che l’interessato deve ribaltare (Cons. Stato, V, n. 5499/2022, cit.). Leggi pure: La risoluzione dell'appalto Può infine aggiungersi che, per le Linee guida Anac n. 1, approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, e aggiornate con le delibere n. 138 del 21 febbraio 2018 e n. 417 del 15 maggio 2019, secondo quanto previsto nel par. n. 2.2 ai fini della prova ex art. 24 comma 7 d.lgs. 50 del 2016, idonea a superare la predetta presunzione, è “almeno necessario”, in coerenza con quanto previsto per le consultazioni preliminari di mercato, che le stesse informazioni in possesso del progettista siano messe a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti, con la previsione di un termine per la ricezione delle loro offerte idoneo a consentire loro di elaborarle. Secondo quanto di recente precisato (Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2023, n. 511), “La regola è stata condivisa da questa Sezione del Consiglio di Stato, che ha anche ritenuto a tale fine la congruità del termine di 35 giorni (n. 5499/2022)”. Per contro non opera tale divieto (CdS 2012, n. 3656) ove si evidenzia come la ratio del divieto di legge consiste “nell’esigenza di garantire che il progettista si collochi in posizione di imparzialità rispetto all’appaltatore-esecutore dei lavori”, quindi nell’evitare che coincidano le posizioni di progettista e di appaltatore-esecutore dei lavori; rischio, quest’ultimo che non ricorre nei rapporti tra progettazione preliminare e livelli ulteriori di progettazione. CdS 3007/2024. Leggi il blog in appalti ed urbanistica Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Edilizia la sorte delle opere incompiute

    Quale è la sorte delle opere eseguite in costanza di un titolo edilizio decaduto? Come esposto sebbene il permesso decada – decorso inutilmente il termine di conclusione dei lavori – per la sola parte non eseguita, il mantenimento delle opere presuppone la possibilità di portare a compimento l’opera iniziata; diversamente opinando, dovrebbe ammettersi la possibilità per il privato titolare di un permesso di costruire di abbandonare l’opera incompiuta – specie se funzionalmente non autonoma – con ingiustificato deturpamento del contesto circostante, specie se l’opera contrasti con la regolamentazione urbanistica dell’area. Quale è la sorte delle opere eseguite in costanza di un titolo edilizio decaduto? le opere eseguite in virtù di un titolo edilizio valido ma poi decaduto non possono essere oggetto di ordine di demolizione ex art.31 del D.P.R. 380/2001, che riguarda le opere eseguite sine titulo ovvero abusivamente, e data la tassatività delle norme sanzionatorie non può essere esteso a fattispecie non espressamente contemplate. ma afferma il CdS che la decadenza dal titolo edilizio per mancata ultimazione dei lavori nei termini - cioè per fatto imputabile al titolare e relativo alle modalità di utilizzo /inutilizzo del titolo - ha efficacia ex nunc e non ex tunc e quindi non implica l'obbligo di disporre la demolizione delle opere realizzate nel periodo di validità del titolo edilizio (le quali, perciò, non possono essere ritenute abusive) - ove queste risultino conformi al progetto approvato con il permesso di costruire - ma comporta semplicemente la necessità, per il titolare decaduto, di chiedere un nuovo permesso per l'esecuzione delle opere non ancora ultimate; in mancanza di proroga o rinnovo del titolo, gli interventi effettuati successivamente alla decadenza del titolo risultano abusivi, il che comporta la legittimità dell'ordine di demolizione solo per quanto realizzato successivamente all'intervenuta decadenza, ma non per quanto realizzato in precedenza (Consiglio di Stato sez. VI, 27/06/2022, n.5258, 19/03/2021, ord n.1377 ed ivi richiam. Cons. St., IV, 6 agosto 2019 n. 5588). Per Consiglio di Stato, sez. VI, 19 dicembre 2019 n. 8605, una eventuale decadenza del titolo edilizio per mancata ultimazione dei lavori nel termine triennale non consentirebbe la demolizione del manufatto, operando l'effetto decadenziale ex nunc e lasciando, pertanto, salve le opere a tale data già realizzate: Edilizia la sorte delle opere incompiute Invero, in una corretta interpretazione dell'articolo 15 del DPR n. 380 del 2001, la decadenza impedisce solo l'ulteriore corso dei lavori ma non determina illeceità urbanistica di quanto già realizzato nella vigenza del titolo edificatorio. Scopri gli articoli in diritto urbanistico D’altra parte, si può osservare che, se l’art. 31 del D.P.R. 380/2001 ha previsto per gli “interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire” l’ingiunzione alla rimozione o alla demolizione, l’art. 38 dello stesso Decreto ha disciplinato il particolare caso di “interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato”, prevedendo la possibilità che in luogo dell’ingiunzione a demolire possa essere applicata dall’Amministrazione una sanzione pecuniaria che quindi lasci salve le opere. Il Consiglio di Stato (cfr. ad es. sent. n. 6753/2018 della Sez. VI) ha evidenziato che l’art. 38 del DPR 380/2001 si ispira ad un principio di tutela degli interessi del privato, mirando ad introdurre un regime sanzionatorio più mite proprio per le opere edilizie conformi ad un titolo abilitativo successivamente rimosso, rispetto ad altri interventi abusivi eseguiti sin dall’origine in assenza di titolo, sì da ottenere la conservazione del bene (cfr. ex multis Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 2155/2018). Cds 2228/24 Leggi il blog e trova il Tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Trasferimento dell’azienda familiare

    Passaggio generazionale di azienda imposta agevolata in caso di donazione o successione ereditaria con il trasferimento del controllo. (51%) L'articolo 3, comma 4­ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 prevede che «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui all'articolo 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, [...] il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata». Con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione, tuttavia, che i beneficiari del trasferimento proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. La ratio dell'esenzione in discorso, infatti, come anche chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 23 giugno 2020, n. 120, è quella di agevolare, attraverso l'eliminazione dell'onere fiscale correlato al trasferimento per successione o donazione, la successione nella gestione dell'impresa nell'ambito dei discendenti nella famiglia in occasione della successione mortis causa, rispetto alla quale il trasferimento a seguito di donazione può rappresentare una vicenda sostanzialmente anticipatoria. Trasferimento dell’azienda familiare Il predetto trattamento agevolativo spetta ai beneficiari del trasferimento, discendenti o coniuge del disponente, a condizione che gli stessi proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e sempreché rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione di proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo dell'attività d'impresa. Trasferimento dell’azienda familiare Per quanto qui d'interesse, è stato chiarito, in particolare, che nell'ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote o azioni e cioè «società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato», l'esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Tale ultima disposizione definisce la nozione di ''controllo di diritto'' che si realizza quando un soggetto «dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria» di una società, ossia detiene più del 50 per cento delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. L'agevolazione in parola trova, dunque, applicazione anche per i trasferimenti che consentano l'acquisizione o l'integrazione del controllo in regime di ''comproprietà'', a condizione che, ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile, i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. il concetto di controllo é collegato ai voti eserciti in assemblea vale a dire di un numero di quote in misura tale da consentirgli di essere titolare del cinquanta per cento più uno dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Di converso, nel caso in cui il beneficiario della donazione sia già titolare ex ante di una percentuale di partecipazione maggiore del cinquanta per cento delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, per il trasferimento delle quote o delle azioni non si realizzeranno i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione In effetti, con la locuzione ''integrato il controllo'' il legislatore ha inteso agevolare anche quei trasferimenti attraverso i quali il soggetto beneficiario riesca ad assumere (proprio per effetto della devoluzione delle quote e/o delle azioni) una posizione di controllo ex articolo 2359 del codice civile sommando alle partecipazioni (di minoranza), già possedute prima della devoluzione, quelle oggetto del trasferimento. (cfr. risposta ad istanza di interpello n. 497 del 21 luglio 2021). Per le suesposte motivazioni, in assenza del requisito del trasferimento di partecipazioni sociali mediante le quali è «acquisito o integrato» il controllo della Società, l'atto con cui l'Istante donerà le azioni della Società ai due figli e alla nipote, in comunione indivisa, non potrà beneficiare del trattamento agevolativo di cui al più volte citato articolo 3, comma 4­ter, ma dovrà essere assoggettato all'ordinario trattamento ai fini dell'imposta sulle donazioni (risoluzione AdE 72/24) Hai un quesito? Leggi il blog o scrivi per un tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Vincoli urbanistici ed acquisto immobiliare

    Ho comprato un immobile per la mia attività imprenditoriale (#farmacia), basandomi sulle dichiarazioni del venditore che mi aveva assicurato (con atto pubblico) l'assenza di vincoli sull'immobile. Dopo l'acquisto in fase di ristrutturazione ho scoperto presso l'ufficio tecnico comunale che non posso realizzarli in quanto l'immobile è vincolato da interessi storici trattandosi di farmacia in centro storico. Cosa posso fare? Ho qualche tutela? Per rispondere a tale quesito precisiamo che i vincoli sono “pesi” che gravano sugli immobili e qulli paesaggistici, se inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, ed una volta approvati e pubblicati, hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo verso tutti e quindi come tali assistiti da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicché tali vincoli pubblici a differenza di quelli introdotti con provvedimenti amministrativi di carattere particolare, sono da considerasi effettivi in quanto non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull’immobile e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore quale fonte di responsabilità del venditore che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto (Massime precedenti Conformi: Sez. 2, n. 2737, 23/2/2012; conf., Sez. 2, n. 5561, 19/3/2015). vincoli paesaggistici e contratto immobiliare Il primo passaggio quindi è quello di valutare il tipo di vincolo che sussiste su un immobile e comprendere se questo deriva da una previsione esistente per legge o regolamento oppure è frutto di una provvedimento specifico gravante sul destinatario. E' necessario in sintesi comprendere se si tratta di vincoli apparenti o non apparenti. A tal proposito soccorre l'art. 1489 del codice civile secondo cui “Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo..” Per i vincoli non apparenti che non sono stati dichiarati dal venditore sussiste quindi un diritto a vedersi ridotto il prezzo di acquisto o la risoluzione del contratto con la restituzione del denaro ove quindi il compratore non ne abbia avuto conoscenza. Ma attenzione tale rimedio è possibile solo per i vincoli non apparenti non dichiarati ed aggiungiamo, non individuabili (a livello documentale) dal compratore. vincoli paesaggistici e contratto immobiliare: Sui vincoli urbanistici vale la seguente nozione per cui: I vincoli urbanistici inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, una volta approvati e pubblicati, hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia "erga omnes", come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicché i vincoli così imposti, a differenza di quelli introdotti con specifici provvedimenti amministrativi a carattere particolare, non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile, ai sensi dell'art. 1489 c.c., e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore quale fonte di responsabilità del venditore che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto. Cass. 1441/2024. Ecco quindi che se il vincolo esiste non per questo motivo il venditore sarà responsabile in quanto ove il vincolo urbanistico sia presente in una disposizione come il piano regolatore un volta pubblicato, questo varrà verso tutti, con una presunzione di conoscenza legale di tutti e pertanto non sarà invocabile il rimedio della riduzione del prezzo o della risoluzione del contratto. Quindi in tema di contratto di compravendita I vincoli urbanistici inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, una volta approvati e pubblicati, hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia "erga omnes" e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore quale fonte di responsabilità del venditore che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto. Cass. 14289/18 E cio' in quanto La presunzione assoluta di conoscenza del vincolo di inedificabilità gravante su un immobile ha efficacia "erga omnes" quando esso sia stato imposto dalla legge o da un atto avente portata normativa, quale il piano regolatore, nel quale il vincolo sia stato inserito. vincoli paesaggistici e contratto immobiliare Quando invece il vincolo risulti imposto in forza di uno specifico provvedimento amministrativo, stante il carattere particolare, e non generale e normativo, dell’atto impositivo, può presumersene la conoscenza solo da parte del proprietario del bene, che, quale soggetto interessato, può venirne a conoscenza con l’ordinaria diligenza, ma non anche da parte del compratore, il quale quindi può far valere nei confronti del venditore l’obbligo di garanzia derivante dall’art. 1489 cod. civ.. Sicché, si deve escludersi la conoscenza per presunzione di legge, su quei vincoli apposti ai beni da provvedimenti amministrativi specifici, privi di portata generale. Cass. 14289/2018. Scopri i post in diritto civile ed urbanistico Nel nostro caso il vincolo derivava dal piano regolatore, quindi il nostro farmacista avrebbe potuto conoscere con l'ordinaria diligenza la sussistenza del vincolo valevole verso tutti. In tale ipotesi quindi siamo al di fuori di una tutela di risoluzione ex art. 1489 cc almeno secondo l'orientamento oggi dominante. Hai un quesito? Leggi gratuitamente il blog o contattaci per un tuo caso specifico Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Puo' esistere un limite comunale ai pesticidi?

    Può un singolo Comune introdurre limitazioni all'uso di di sostanze fitosanitarie e di erbicidi sul proprio territorio comunale? la risposta è negativa per le motivazioni che seguono La domanda tutt'altro che banale nasce da un caso che ha scosso l'opinione pubblica in tema di limiti all'uso di sostanze fitosanitarie e di erbicidi e pesticidi sul proprio territorio comunale Ad avviso del CdS 2024 base al diritto dell'Unione Europea il principio di precauzione è soddisfatto se le sostanze attive e i prodotti fitosanitari siano sottoposti a una procedura di autorizzazione alla quale il legislatore dell'Unione e l'ordinamento giuridico nazionale impongono requisiti rigorosi per la tutela della salute umana e dell'ambiente. La corretta applicazione del principio di precauzione richiede la determinazione degli effetti potenzialmente negativi di una sostanza sulla salute ed una valutazione esaustiva del rischio per la salute sulla base dei dati scientifici più affidabili disponibili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale. Se non è possibile stabilire con certezza l'esistenza o l'entità del rischio presunto perché i risultati degli studi effettuati sono inadeguati, inconcludenti o imprecisi, è necessario valutare la probabilità di un danno effettivo alla salute umana. La probabilità di un danno effettivo alla salute pubblica persiste se il rischio si concretizza, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive se sono oggettive e non discriminatorie. In tali circostanze, il legislatore dell'Unione deve poter adottare misure di protezione in conformità al principio di precauzione senza dover attendere che l'esistenza e l'entità di tali rischi siano chiaramente stabilite (cfr. CGUE, C-333/08, ECLI:EU:C:2010:44, n. 92 ss.). Anche nel caso che si potesse concludere che il Comune abbia una competenza regolamentare in questa materia – cosa che il CdS esclude – è da rilevare che il regolamento qui in esame incontrerebbe comunque l’ostacolo del diritto dell'Unione Europea che disciplina l'autorizzazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze attive e prodotti fitosanitari che in questo modo risulta standardizzato in tutto il territorio dell'Unione e con l'effetto diretto in tutti gli Stati membri. Va ricordato che i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo se sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, conformemente alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) N. 1107 del 21 ottobre 2009, dal D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55 e dal D.P.R. 23 aprile 2001. n. 290. Puo' esistere un limite comunale ai pesticidi? Questo significa che il divieto sistematico (esplicito e implicito) di alcuni prodotti fitosanitari creerebbe una norma nazionale in contraddizione con il diritto eurounionale che già sconta entro di sé la necessità del rispetto di un elevato livello di tutela della salute umana per il principio che vuole che la tutela ambientale e sanitaria sia integrata alla fonte e non considerata ex post. Puo' esistere un limite comunale ai pesticidi? Pertanto, entrano in gioco le norme sul conflitto delle norme, che la Corte di giustizia europea ha sviluppato nella giurisprudenza e che si basano sul principio del primato del diritto dell'Unione. Il primato riguarda tutte le fonti del diritto dell'Unione, compreso il diritto derivato dell'Unione ed ha effetto su tutte le fonti del diritto nazionale. In conformità al principio del primato del diritto dell'Unione le disposizioni del Trattato e gli atti direttamente applicabili delle istituzioni comunitarie, nel loro rapporto con il diritto interno degli Stati membri non solo hanno come conseguenza che qualsiasi disposizione contrastante del diritto nazionale in vigore diventi inapplicabile senza ulteriori interventi, ma anche che l'effettiva adozione di nuovi atti legislativi nazionali nella misura in cui essi siano incompatibili con le norme comunitarie (C-106/77, Simmenthal II, ECLI:EU:C:1978:49, par. 17/18). Da ciò discende che gli Stati membri non possono quindi modificare unilateralmente o mettere altrimenti in discussione l'entrata in vigore, il contenuto o l'applicabilità di un regolamento europeo. Agli organismi di normazione degli Stati membri è pertanto vietato adottare o mantenere in vigore disposizioni legislative o amministrative o persino una prassi amministrativa in conflitto con il diritto dell'Unione prevalente. Il diritto dei produttori di utilizzare le sostanze attive autorizzate per la fabbricazione di prodotti fitosanitari e di immetterli sul mercato è conferito da disposizioni incondizionate, chiare e precise del diritto dell'Unione, che non lasciano agli Stati membri alcun margine di manovra, cosicché il diritto di utilizzare le sostanze attive ha un'applicazione diretta e un effetto diretto in tutti gli Stati membri (comprese tutte le aree interne come il territorio comunale) senza l'intervento di misure nazionali di recepimento o attuazione. #diritto #ambientale #farmacopea #farmacia Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia ricordata supra ad un Comune non è quindi ammesso privare unilateralmente dell'efficacia dell'autorizzazione delle sostanze attive ai sensi dei regolamenti UE pertinenti mediante atti regolamentari (o anche solo una prassi amministrativa) contrari al diritto dell'Unione prevalente. CdS 915/24 Hai un quesito leggi il blog o poni una domanda Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia SRL ed abuso della maggioranza cosa può fare il socio?

    Farmacia SRL ed abuso della maggioranza cosa può fare il socio di minoranza? Ci viene chiesto se esista un rimedio per un socio di minoranza di farmacia nella forma della SRL (discorso simile in caso di Spa) ove dei tre soci esistenti due siano “alleati” in discapito del terzo minoritario, e decidano di tenerlo al di fuori di modiche statutarie rilevanti come quella inerente la prelazione sociale. E' solo il caso di ricordare che gli statuti societari contengono molto spesso clausole di prelazione in favore dei soci in caso di vendita così da garantire ai soci “interni” di essere preferiti agli estranei in caso di vendita. In disparte i problemi sulla violazione della prelazione, che quindi riguarderà tutti i soci interni che siano stati lesi dal mancato rispetto della prelazione in caso uno dei soci decida di vendere all'esterno della società a terzi senza avvisare i propri soci, in questa sede ci occupiamo della impugnativa delle delibere assembleari ove si crei un abuso di maggioranza e quindi i soci maggioritari o in maggioranza decidano di modificare lo statuto proprio per abolire la clausola di prelazione in modo da tenere fuori il socio di minoranza dalla prelazione in caso di vendita. Quale è il rimedio del socio di minoranza di una Farmacia? Il caso è studiato su richiesta per una farmacia gestita da società a responsabilità limitata con tre soci, ed un direttore responsabile esterno, ma il caso è applicabile anche alle srl che si trovino nella medesima posizione. Ove l'assemblea della società che gestisce la farmacia abbia nel nostro caso tre soci di cui due con il 40% cadauno ed il 3° con il 20%, quote di derivazione ereditaria, sussiste abuso di posizione e quindi abuso di maggioranza ove i soci con le quote maggiori (80%) decidano di modificare lo statuto sociale, abolendo la clausola di prelazione interna, prevista dallo statuto nel caso di trasferimento di quote tra i soci e ciò con l'intento di evitare che in caso di vendita il socio di minoranza possa esercitare la prelazione stabilita nello statuto. Farmacia SRL ed abuso della maggioranza cosa può fare il socio di minoranza? A fronte di tale comportamento dettato dalla forza di maggioranza cosa puo' fare il socio di minoranza “leso” dalla posizione di forza degli altri e due? Il socio minoritario potrà (i) impugnare la delibera in Tribunale ai sensi dell'art. 2479 ter cc (secondo cui Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito..) con la quale è stata abolita la clausola di prelazione, ove ritenga che il reale scopo di tale eliminazione non sia il benessere sociale sia quello di “emarginarlo” e privarlo della possibilità di acquistare la quota in vendita, (2) chiedere che venga dichiarata inefficace il trasferimento di quote operato in proprio danno. Cass. 4034/24. Ed infatti sebbene “Non può essere annullata, per conflitto d’interessi, una delibera di società di capitali, di modificazione della denominazione sociale se non risulti, oltre al conseguimento dell’interesse personale del socio che ha esercitato in modo determinante il suo diritto di voto, anche il danno, quanto meno potenziale per la società. Cass. 15950/2007”. Secondo la Suprema Corte sussiste invece vero e proprio “abuso di maggioranza” che si riflette sull’annullabilità della delibera assembleare della società quando il voto di maggioranza non trova alcuna giustificazione nell'interesse della società in sé, perché questo in realtà è volto a perseguire un interesse personale in contrasto con quello sociale, oppure se sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli (Cass. n. 20625/20; sez. un., n. 2767/23). Farmacia SRL ed abuso della maggioranza cosa può fare il socio di minoranza? Quindi possiamo dire che nel caso in esame in cui, dunque, l’eliminazione della prelazione interna, quindi la possibilità che in caso di vendita della quota da parte di un socio questa sia offerta ad uno dei soci esistenti della società a parità di condizioni, sia stata deliberata a ridosso della vendita di parte della quota di un socio ad un altro socio, così che sia rimasto solo un socio di minoranza, il giudice chiamato a verificare la sussistenza di una condotta abusiva deve accertare se l’eliminazione della prelazione interna fosse volta a impedire l’esercizio del diritto di prelazione e, in particolare, se fosse finalizzata a impedire al socio d’interferire con la vendita delle quote ad altro socio. (Cass. 4034/24) Hai un quesito in Diritto Farmaceutico o Diritto Societario? Leggi pure: "Farmacia ed i conflitti con il Direttore non socio" Contattaci o Leggi il Blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • La risoluzione dell'appalto e la segnalazione ANAC

    Cosa accade in caso di risoluzione dell'appalto da parte della stazione appaltante? E' sempre legittima la segnalazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici prevista dal codice degli appalti? E' possibile opporsi alla segnalazione nel Casellario informatico per problematiche tra Stazione appaltante e appaltatore? Quale controllo potrà effettuare il TAR sulla segnalazione illegittima? Con il presente articolo cerchiamo di rispondere a tutte queste domande senza presunzione di completezza, se hai un quesito contattaci o leggi il blog in APPALTI e CONCESSINI gratuito. Avvenuta la risoluzione del contratto di appalto (ex art. 108 co. 3 D.lgs 50/16) per presunte grave inadempienze, quali sono le conseguenze in capo all'appaltatore? La domanda deriva dalla annotazione, nel casellario informatico dei contratti pubblici (ex art. 213, co.10, del d.lgs. n. 50/2016) , della risoluzione del contratto di appalto. La segnalazione è altamente pregiudizievole, cosa puo' fare l'impresa se vuole contestare la segnalazione? A tal proposito va ricordato che, a norma dell’art. 213, co.10, del d.lgs. n. 50/2016, il casellario dei contratti pubblici contiene “…tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’art. 80. L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c)…”. Lo scopo è quello di dare pubblicità, all’interno del casellario, ai provvedimenti di risoluzione contrattuale, che discendono, ai sensi dell’art. 108 del codice, da una valutazione unilaterale della stazione appaltante, salva la facoltà per l’operatore economico di chiedere successivamente al giudice ordinario l’accertamento dell’insussistenza dei relativi presupposti. Quale è il ruolo dell'Anac? L’A.n.a.c., quale autorità addetta al controllo non deve ingerirsi nelle vicende fattuali e nelle ragioni giuridiche che hanno indotto la stazione appaltante a risolvere il contratto, dovendosi limitare ad una verifica inevitabilmente sommaria delle posizioni delle parti contrattuali, al solo fine di escludere l’inserimento di notizie manifestamente infondate. A fronte di una segnalazione avente ad oggetto la risoluzione di un contratto, infatti, l’A.n.a.c. non dispone né della competenza né degli strumenti per accertare errori di valutazione della stazione appaltante, a meno che non siano rilevabili palesi violazioni procedimentali da parte del committente pubblico nella fase istruttoria della contestazione degli addebiti, come il mancato rispetto del contraddittorio, ovvero vizi di forma del provvedimento di risoluzione immediatamente identificabili, come gravi lacune motivazionali, che assurgono a indizi sintomatici di un utilizzo distorto del potere di risoluzione contrattuale. La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che “la risoluzione del contratto e la revoca dell’aggiudicazione costituiscono ipotesi tipiche di annotazione rispetto alle quali può riconoscersi ad ANAC un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia, salvo che la fattispecie concreta sia connotata da evidenti elementi di straordinarietà che consentono di escludere ogni utilità in concreto della notizia per la valutazione delle stazioni appaltanti in ordine all’affidabilità dell’operatore economico” (vds. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 29 gennaio 2024, n. 1745, e la giurisprudenza ivi richiamata). Leggi post di appalti ed impresa nel blog gratuito o poni il tuo quesito. Tornando a parlare della risoluzione del contratto di appalto per gravi inadempienze ai sensi dell'art. 108 d.lgs 50/16 e la conseguente segnalazione di ANAC, è possibile contestarLa in caso di problematiche contrattuali? Quindi se vi fossero carenze del progetto esecutivo che abbiano causato la risoluzione, è ancora da considerare legittima la segnalazione nel casellario da parte di ANAC? Il quadro indiziario che emerge dagli atti – l’unico di cui l’A.n.a.c. possa servirsi per giungere ad un giudizio di “manifesta infondatezza” della segnalazione e, quindi, anche l’unico che possa utilizzare il giudice amministrativo ai fini della verifica della legittimità del provvedimento di annotazione – depone, tuttavia, a favore di una probabile tardività dei rilievi formulati dall’appaltatore nei confronti del progetto esecutivo. Costituisce, infatti, principio immanente alla disciplina dei rapporti tra appaltatore e committente pubblico quello che pone a carico del primo sia un particolare “dovere cognitivo” delle condizioni richieste ai fini della corretta esecuzione dell’appalto sia l’onere di contestare tempestivamente gli atti di esercizio del potere direttivo intestato al secondo, quali aspetti del più generale obbligo rafforzato di cooperazione che grava sul contraente privato, funzionale al contenimento dei tempi per la realizzazione dell’opera, oggi positivizzato nel principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023. Ne sono chiara espressione tutti quegli istituti deputati a prevenire, laddove possibile, ovvero a risolvere celermente, negli altri casi, i contrasti che insorgono tra le parti allorché la realtà in cui si trova concretamente ad operare l’impresa non coincida con la rappresentazione che della stessa sia contenuta nei documenti predisposti dalla stazione appaltante, come dimostrano le norme sull’inammissibilità delle riserve su progetti validati, di cui all’art. 205, co. 2, del d.lgs. 50/2016 (oggi art. 210, co.2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), e quelle sulla consegna dei lavori e sulle riserve, di cui agli artt. 5 e 9 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 (oggi artt. 3 e 7 dell’allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023), che sottopongono le eccezioni dell’appaltatore ad un rigido sistema di decadenze. Con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’operatore economico lamenti errori o carenze del progetto, è stato, poi, osservato che “Nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso, sicché la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione o un indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, restando la sua responsabilità esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali” (Cass. civ., Sez. I, Ord. 26 febbraio 2020, n. 5144). La risoluzione dell'appalto e la segnalazione ANAC Ove quindi la ditta appaltatrice non fornisca prove “pronte e liquide” (così T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 11 marzo 2024, n. 4788) delle anomalie progettuali denunciate e, soprattutto, della diligenza spesa per intercettare preventivamente le difficoltà esecutive sarà quasi impossibile contestare l'annotazione. Elemento essenziale sarà un atto ricognitivo, così come una ATP di Tribunale volta a verificare lo stato dei luoghi e dell'appalto, o ancor piu' delicato il caso di una cessione di ramo di azienda, nella quale quindi sarà necessario procedere ad una ricognizione dei luoghi e del cronoprogramma dell'impresa cendente rispetto ai propri obblighi verso la stazione appaltate. In mancanza di tali tali strumenti quindi una impugnazione dell'annotazione non avrà i propri sperati esiti ed infatti non può essere mossa all’A.n.a.c. un’accusa di incompletezza o di parzialità a favore della stazione appaltante, in quanto il testo inserito nel casellario concede ampio spazio alle osservazioni della società appaltatrice, facendo riferimento ai fatti medio tempore intervenuti. La notizia, quindi, coerentemente con la funzione neutrale rivestita dall’A.n.a.c. nell’esercizio del potere di annotazione e con le finalità di pubblicità notizia delle iscrizioni di cui all’art. 213, co.10, del d.lgs. n. 50/2016, dà correttamente visibilità alla diversa posizione dei contraenti rispetto alla vicenda e alla mancata acquiescenza dell’impresa alla risoluzione del contratto, fornendo tutti gli elementi “utili” alle valutazioni delle stazioni appaltanti in occasione della consultazione del casellario. Il provvedimento che viene emesso dall' ANAC pertanto, in linea con l’orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Tar Roma 5834/2024) secondo il quale l’A.n.a.c. “nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, [è] tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell'annotazione» (cfr. ex multis Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098), specificando però che il dovere di ANAC è solo quello di dare «sinteticamente conto … della diversa ricostruzione dei fatti» (Tar Lazio, I-quater, 24 ottobre 2022, n. 13626), ovvero quello di dare conto in sede di annotazione del contenzioso in essere in ordine ai fatti posti alla base della stessa (cfr. Tar Lazio, I-quater, 6 marzo 2023, n. 3742) La risoluzione dell'appalto e la segnalazione ANAC: in mancanza di lacune procedimentali non potrà essere impugnato nel merito ove l'ANAC abbia rispetto i fatti ed il contraddittorio. Leggi il blog in Appalti ed Impresa Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

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