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- Ricorso Collettivo farmacisti contro il Comune
É ammissibile il ricorso collettivo di più farmacisti avverso il mancato utilizzo della graduatoria per l’assunzione di un farmacista nella Farmacia Comunale. É questa la sintesi dell’ultima sentenza sul tema del concorso per farmacisti in farmacia Comunale del TAR Napoli. L’interesse azionato dalle ricorrenti (entrambe collocate nella graduatoria in questione) è di tipo strumentale in quanto volto a ottenere una nuova determinazione dell’amministrazione in merito alle modalità di copertura del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio in questione (2023-2025); in questo senso le ricorrenti, pur posizionate in modo diverso nella graduatoria del concorso che hanno superato, hanno una posizione omogenea e non confliggente. Leggi pure: Farmacia comune il ricorso contro l’aggiudicatario Leggi pure: Concorso farmacie quali diritti vanta il candidato escluso? Com’è noto l’amministrazione deve motivare in presenza di una graduatoria valida ed efficace (circostanza, questa incontestata da parte della difesa comunale) la scelta di coprire i posti a tempo indeterminato in maniera diversa (indizione di un nuovo concorso o, come in questo caso procedura, di stabilizzazione). Tar Napoli 2745/2025 Leggi pure: Revisione pianta organica su istanza del farmaciasta Concorso farmacie la rinuncia di un associato e le conseguenze pratiche In particolare, questo Tribunale (Sezione V, n. 1278/2023) ha ricordato che << rappresenta un assunto oramai consolidato nell'interpretazione giurisprudenziale il principio per cui, in materia di assunzione di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni, l'indizione del concorso pubblico rappresenta modulo di provvista residuale, utilizzabile condizionatamente alla definizione negativa delle procedure di mobilità e all'inesistenza di valide ed efficaci graduatorie di procedura concorsuale afferente alle medesime figure professionali, sempre ché speciali discipline settoriali o particolari circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico, da motivare adeguatamente, non depongano per l'opzione prioritaria del nuovo concorso. Ricorso Collettivo farmacisti contro il Comune Ricorso Collettivo farmacisti contro il Comune In tali termini si è espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, cui si è conformata la successiva e prevalente giurisprudenza. In particolare si è rimarcato come, in tema di scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la disciplina in materia non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. In tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, dovendo per contro assumere una decisione organizzativa, correlata a tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con cui stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. Tuttavia, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, l'Amministrazione deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento: - dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso; - tenendo nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei (a fronte dei necessari costi connessi all'espletamento di una nuova procedura concorsuale e dei tempi procedurali), che recede soltanto in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (in senso conforme, tra le tante, Cons. St, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361; 27 dicembre 2013, n. 6247; se. VI, 15 luglio 2014, n. 3707; 4 luglio 2014, n. 3407) >>. Segui la pagina sui social Più specificamente, con riferimento alla stabilizzazione è stato ricordato (cfr. Consiglio di Stato n. 5864/2018) che << …l’esigenza di stabilizzare precedenti rapporti di lavoro “precari” non esime l’amministrazione dall’obbligo di “valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all’amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti”. In ogni caso, la scelta di eventualmente anteporre la stabilizzazione alla regola generale dello scorrimento deve essere adeguatamente motivata… >>. Comune ed obbligo di motivazione della determina per non usare la graduatoria esistente per il tar Napoli non può certo rappresentare una motivazione idonea l’aver fatto riferimento alla <>; ciò in quanto, per definizione la stabilizzazione comporta l’assunzione di personale con esperienza lavorativa, esperienza che, peraltro, nel caso di specie, come osservato in ricorso, avevano anche le ricorrenti avendo prestato la loro opera a tempo determinato nel medesimo settore sebbene per un periodo non sufficiente a ottenere la stabilizzazione. Tar Napoli 2527/2025 In altri termini, risulta del tutto generico il riferimento all’esperienza pregressa soprattutto in quanto non viene posta (in punto di motivazione) in comparazione con l’opzione alternativa dello scorrimento della graduatoria esistente. Leggi il blog in diritto farmaceutico Per completezza sussiste la giurisdizione del TAR poiché oggetto del giudizio non é la stabilizzazione del dipendente bensì la scelta a monte, effettuata in sede di pianificazione, di non utilizzare la graduatoria esistente per coprire il fabbisogno di personale. Cerca il tuo caso nel blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Farmacia comunale il ricorso contro l’aggiudicazione
Ci viene chiesto se la possibilità per il secondo in graduatoria di ricorrere avverso l'aggiudicazione della farmacia comunale disposta con gara pubblica sia possibile solo all'esito dell'accesso agli atti. Volendo semplificare, il quesito nasce dal fatto che per il secondo classificato nella gara per la concessione della farmacia comunale la mancata ostensione dei documenti renderebbe difficile la formulazione dei motivi di ricorso, da qui il quesito, come coordinare l'accesso agli atti e quindi l'ottenimento dei documenti con il rigido termine di scadenza del ricorso al TAR? In via preliminare è opportuno evidenziare che nel caso di una gara anche di carattere europeo per l'affidameno in concessione pluriennale della farmacia comunale o di una gara per la fornitura di servizi si ritiene di poter applicare il termine breve inerente i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture di cui all'art. 120 del codice del processo amministrativo che riduce i tempi di ricorso a 30 giorni. (sul punto ed in tema di concessione della farmacia Comunale già il Tar Brescia si è conformato sentenza n. 99/2022) a tal proposito il T.A.R. Catania, del 2024 n.1339 cosi sostiene: “il Collegio richiama gli esiti a cui è giunta la giurisprudenza amministrativa, dopo la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 12/2020, la quale ha chiarito, per quanto qui d'interesse, che la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la dilazione temporale del termine per notificare il ricorso giurisdizionale quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; in altri termini, la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la dilazione temporale solamente quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per formulare i motivi di ricorso , mentre quando detta conoscenza non sia necessaria il ricorso deve essere notificato nel termine ordinario di 30 giorni. In senso analogo, Cons. Stato, sempre del 2024 la n. 2882, ha affermato che: “ nelle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici, l’individuazione della decorrenza del termine per ricorrere dipende, in linea di principio, dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla informazione ed alla pubblicizzazione degli atti, nonché dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una richiesta scritta. Ricorso contro l'affidamento della farmacia comunale Segui la pagina sui social e rimani aggiornato gratuitamente La proposizione dell’istanza d’accesso agli atti di gara comporta, invece, una dilazione temporale del termine per ricorrere , allorchè i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Segui la pagina on Line Ricorso contro l'affidamento della farmacia comunale : A fronte di una tempestiva istanza d’accesso, formulata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il termine per proporre ricorso (il cui dies a quo coincide con la data di comunicazione del provvedimento d’aggiudicazione ex art. 120, comma 5, c.p.a.), viene incrementato nella misura di 15 giorni , così pervenendo a un’estensione complessiva pari a 45 giorni. Leggi pure: Il deblistering in farmacia Nell’evenienza in cui, invece, l’amministrazione aggiudicatrice rifiuti l’accesso oppure impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara, il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti”. Quindi possiamo concludere che ove sia necessario un accesso agli atti al di poter sviluppare i motivi di ricorso, il termine di impugnazione deve ritenersi prorogato proprio per consentire l'uso delle informazioni a cui si è avuto accesso. Sperando di aver chiarito i termini della vicenda vi invitiamo a leggere il blog o a contattarci per un quesito su un caso specifico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- incompatibilità nella professione di agente immobiliare
Ci occupiamo di un caso specifico relativo alla presunta incompatibilità tra la professione di agente immobiliare e quella di amministratore di condominio l'incompatibilità tra la professione di agente immobiliare e quella di amministratore di condominio Il Consiglio di Stato (n.1925/2025) chiamato a risolvere una delicata questione circa la presunta incompatibilità nel concreto tra l'attività di mediatore e quella di amministratore di condominio ha evidenziato, che quando un agente immobiliare svolge contemporaneamente l’attività di amministratore di condominio può nascere il rischio che le unità immobiliari amministrate siano indebitamente “favorite” rispetto alla platea di quelle disponibili, con la conseguenza che l’imparzialità propria del mediatore venga meno. In sostanza un professionista che gestisce numerosi condomini potrebbe essere indotto ad orientare i potenziali acquirenti verso i locali inseriti negli immobili da lui gestiti, trascurando, di conseguenza, altre opportunità abitative ugualmente interessanti. incompatibilità nella professione di agente immobiliare Per altro verso, dal punto di vista del consumatore, forse sarebbe più efficace, ed economicamente vantaggioso, avere un’unica figura professionale che segue l’acquirente sia nel momento dell’acquisto, che nella successiva fase di gestione dell’immobile, visto che, in fatto, i sistemi per aggirare le incompatibilità possono essere molteplici (rapporti di parentela, ecc.), con il risultato del raddoppio delle figure professioni e quindi dei costi a carico dell’utente finale. La sesta sezione del Consiglio di Stato ha altresì rilevato che la nuova disciplina contenuta nell’art. 5, comma 3, della L. 39/1989 garantisce (proprio nell’ottica della proporzionalità) la tutela del consumatore attraverso la previsione di una clausola che eviti ogni conflitto attuale di interessi tra il mediatore e l’oggetto della mediazione stessa. L’incompatibilità diviene infatti relativa e vieta di essere al contempo mediatore (che per definizione del codice civile è soggetto equidistante tra le parti) e parte (in senso sostanziale, in quanto produttore o commerciante di beni o servizi oggetto dell'attività di mediazione o in senso formale, in quanto agente o rappresentante dei detti beni). In ogni caso l’incompatibilità è limitata alle attività imprenditoriali e non più, come nella norma oggetto di procedura di infrazione, comunque svolta anche a titolo professionale e addirittura di lavoro dipendente. La sesta sezione ha altresì precisato che “ il Collegio, nel mentre esclude la ricorrenza dei presupposti per procedere alla diretta disapplicazione della normativa nazionale contestata, in quanto le ragioni dell’eventuale contrasto con il diritto dell’Unione non sono né immediate né sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, ravvisa la sussistenza di una questione interpretativa relativa all’esatto ambito interpretativo da riconoscere ad atti normativi dell’Unione e, conseguentemente, alla compatibilità con essi di un provvedimento legislativo nazionale ”. Alla luce delle considerazioni svolte la Sezione ha sollevato questione di pregiudizialità, invitando la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, a pronunciarsi sui seguenti quesiti: A) Se l’art. 5, comma 3, della L. 39/1989, come riformulato a seguito della procedura di infrazione n. 2018/2175, deve intendersi oggi pienamente conforme al diritto comunitario specie in ragione dell’avvenuta archiviazione della procedura di infrazione che ha interessato tale questione. B) Se i principi e gli scopi dell’articolo 59, paragrafo 3, della Direttiva 2005/36/CE (come modificata dalla Direttiva 2013/55/CE), nonché dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE e più in generale dell'articolo 49 T.F.U.E. ostano ad una normativa come quella italiana di cui all’art. 5, comma 3, della L. 39/1989 che sancisce in via preventiva e generale l’incompatibilità tra l’attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condomini sul presupposto del mero esercizio congiunto delle due attività e senza, quindi, la necessità per le Camere di Commercio di svolgere alcuna verifica a posteriori riferita in concreto all’oggetto delle mediazioni svolte e senza che ciò risulti motivato da un “motivo imperativo di interesse generale” specificatamente individuato e comprovato o comunque senza la dimostrazione della proporzionalità della prevista incompatibilità generale rispetto allo scopo perseguito. C) Se l’agente immobiliare può comunque svolgere anche l’attività di amministratore di condominio salvo il caso in cui non cerchi di vendere/acquistare, il fabbricato che amministra, visto che in questo caso si paleserebbe un conflitto di interessi. Leggi il blog e trova il tuo caso Con la sentenza del 4.10.2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che: 1) L’articolo 258 TFUE deve essere interpretato nel senso che: l’archiviazione, da parte della Commissione europea, di una procedura d’infrazione contro uno Stato membro non comporta la conformità al diritto dell’Unione della normativa nazionale che era stata oggetto di tale procedura. 2) L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che prevede, in via generale, un’incompatibilità tra l’attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condomini, esercitate congiuntamente. Se non trovi la risposta contattaci, avrai un preventivo specifico per il Tuo caso Alla luce di tale pronuncia, il Consiglio di Stato ritiene di concludere che la Corte di Giustizia ha sancito che un’incompatibilità stabilita a priori dell’esercizio congiunto delle attività di amministratore di condomini ed agente immobiliare è contraria ai principi ed al diritto dell’Unione europea; ne discende l’illegittimità dei provvedimenti che sanciscano aprioristicamente l'incompatibilità tenuto anche conto del fatto che, per quel che consta, che è necessario valutare nel caso pratico se il soggetto intermedi gli immobili che, contemporaneamente, gestisce, sicché non sussiste alcuna ragione per vietare a priori l’esercizio contestuale delle due attività. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
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Esercizio dei diritti da parte degli Utenti I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento a mezzo email all’indirizzo Info@legaleAeL.it Gestione Pagamenti via sito I Servizi di gestione dei pagamenti permettono a questo sito di processare pagamenti tramite carta di credito, bonifico bancario o altri strumenti. I dati utilizzati per il pagamento vengono acquisiti direttamente dal gestore del servizio di pagamento richiesto senza essere in alcun modo trattati da questo sito. Alcuni di questi servizi potrebbero inoltre permettere l’invio programmato di messaggi all’Utente, come email contenenti fatture o notifiche riguardanti il pagamento. PayPal (Paypal) . Policy Pagamenti PayPal è un servizio di pagamento fornito da PayPal Inc., che consente all’Utente di effettuare pagamenti online utilizzando le proprie credenziali PayPal. G Come usi i cookie e altri strumenti di tracciamento? Nel sito sono usati cookie che vengono inviati al vostro browser quando ci si connette. Questi cookie sono di tipo tecnico, non veicolano dati personali, e sono utilizzati per garantire una navigazione del sito funzionale. Disattivazione dei Cookie È possibile comunque disattivare i cookie modificando le impostazioni del browser (ti consigliamo di vedere la guida del tuo browser per sapere come fare). 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Comunicazioni Se desideri accedere, correggere, modificare o eliminare qualsiasi informazione personale che abbiamo su di te, sei invitato a contattarci all'indirizzo [e-mail] info@legaleael.it o inviare una lettera a: Via Monte Velino 133, 67051 Avezzano (AQ). Copyright Contenuti Ove ritenessi che vengano pubblicate informazioni e/o foto di cui hai diritti, e desideri la rimozione e/o la correzione, non esitare a contattarci all'indirizzo email Info@LegaleAeL.it oppure rivolgiti direttamente Aldo Lucarelli al seguente indirizzo: avv.lucarelli@gmail.com Settembre 2024 Dichiarazione di accessibilità D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 < StudioLegaleOggi.com> si impegna a fornire un sito web accessibile al più ampio pubblico possibile, indipendentemente dalle circostanze e dalle capacità. Vogliamo aderire il più possibile alle Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG 2.0, livello AA), pubblicate dal World Wide Web Consortium (W3C). 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