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  • Perché anche un’Istanza errata deve essere valutata dal Comune dalla Asl o dalla Regione

    Cosa é il Clare Loqui? É il principio di garanzie dell’analisi delle Istanze poste da un privato alla Pubblica Amministrazione. Immaginiamo che l’istanza sia per un cambio di destinazione d’uso e citi male la normativa oppure sia rivolga ad un trasferimento di farmacia oppure ad un permesso di costruzione, e bene anche l’istanza mal posta andrà valutata senza formalità. Clare Loqui Vuol dire esprimersi in modo chiaro, comprensibile e non ambiguo, nell’ambito del diritto vuol dire fornire una risposta esplicita alle istanze dei cittadini e quindi non nascondersi dietro formule vaghe, silenzi o tecnicismi inutili. Tale principio secondo il Consilglio di Stato é applicabile anche alle Istanze del privato (CdS 2084/2026) Come ricordato dal CdS (sentenza n. 9014 dell’11 novembre 2024), essa ha progressivamente ampliato i presupposti per la sua configurabilità del Clare Loqui ovvero l’obbligo della pubblica amministrazione di valutate le istanze del privato cittadino o di un tecnico con riferimento ai canoni di buona fede e conservazione di cui agli artt. 1366 e 1367 c.c.. La giurisprudenza del Consiglio ha infatti osservato che se è vero che il privato non è onerato dell’esatta qualificazione giuridica delle istanze dirette alla Pubblica Amministrazione né è tenuto ad utilizzare una precisa terminologia giuridica, non altrettanto è a dirsi per l’Amministrazione destinataria delle domande dei cittadini, la quale, invece, ha l’obbligo di qualificare esattamente ogni richiesta ricevuta sulla base dell’oggetto e dello scopo della stessa, procurando di accoglierla nei termini degli istituti applicabili in relazione al contesto fattuale e giuridico nel quale l’istanza si inserisce ed in coerenza con le finalità avute di mira dal richiedente. Ne consegue che l’Amministrazione deve tener conto della volontà manifestata dal privato, siccome obiettivamente ricavabile dalla domanda formulata, mediante il ricorso alle comuni regole dell’interpretazione giuridica (Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3452). La pubblica amministrazione al vaglio del Clare Loqui Ecco quindi che anche Istanze errate o mal circostanziate non possono essere ignorate il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione è governato dal principio di buona fede e da un ruolo "servente" dell'ente pubblico, il quale ha l'obbligo giuridico di rispondere in modo chiaro (clare loqui) a ogni istanza, anche se manifestamente infondata o inammissibile. In particolare, l'Amministrazione non può trincerarsi dietro un'errata terminologia tecnica utilizzata dal privato, ma deve riqualificare d'ufficio l'istanza in base al suo scopo oggettivo l’obbligo di provvedere è configurabile anche in relazione agli atti generali e, segnatamente, a quelli di pianificazione e di programmazione, Cons. Stato, sentenza n. 9014 del 2024, cit.). con la costrinse che é sempre possibile ricorre al TAR contro il silenzio poiché In sostanza, l’azione avverso il silenzio è impraticabile solo laddove manchi uno specifico e individuato destinatario dell’azione amministrativa (così in termini, Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2009, n. 4351, Anche rispetto agli atti generali possono quindi “essere individuati interessi legittimi differenziati (Cons. Stato, sentenza n. 7316 del 2020). Anche la Corte costituzionale ha da tempo affermato che i principi generali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 - e, in particolare, quelli contemplati dall'art. 2, comma 2, che impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento entro il termine all’uopo definito dalla legge - debbono essere applicati anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione. Tale dovere, peraltro, prescinde dal fatto che il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio. In entrambi i casi, l’inosservanza del termine per la definizione del procedimento, pur non comportando la decadenza dal potere, connota in termini di illegittimità il comportamento della pubblica amministrazione, con conseguente possibilità per i soggetti interessati di ricorrere in giudizio avverso il silenzio-rifiuto ritualmente formatosi, al fine di tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive attraverso l'utilizzo di tutti i rimedi apprestati dall'ordinamento (Corte cost., sentenze n. 176 del 2004, n. 355 del 2002, nonché n. 262 del 1997). Leggi il blog e trova il tuo caso La sentenza richiamata CdS 2084/2026 stabilisce che il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione è governato dal principio di buona fede e da un ruolo "servente" dell'ente pubblico, il quale ha l'obbligo giuridico di rispondere in modo chiaro (clare loqui) a ogni istanza, anche se manifestamente infondata o inammissibile. In particolare, l'Amministrazione non può trincerarsi dietro un'errata terminologia tecnica utilizzata dal privato, ma deve riqualificare d'ufficio l'istanza in base al suo scopo oggettivo e al contesto normativo, garantendo una risposta espressa anche in materia di atti generali di pianificazione qualora l'obbligo di provvedere sia vincolato nell'an Hai un caso? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Amministrativo Avv Aldo Lucarelli L’articolo contiene opinioni dell’autore e non costituisce consulenza

  • Quando il farmacista non ottiene le risposte che si aspettava

    Oggetto della trattazione odierna sono le “Istanze e i Riscontri” da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Comune, Regione e altri Enti competenti – con l’obiettivo di approfondire il significato giuridico del silenzio dell’Amministrazione a fronte di un’istanza presentata dal singolo farmacista o dalla Società titolare, qualora non faccia seguito alcun riscontro formale da parte dell’Ente. Nel mondo amministrativo delle farmacie non sempre ad una domanda segue una risposta.. vediamo il perché. É lecito quindi domandarsi: Perché il farmacista non ottiene risposta dal Comune? Ed é essenziale comprendere: quando e se l’istanza è basata sul procedimento o sul presupposto errato. Quando un farmacista presenta un’istanza al Comune e non riceve la risposta che si aspettava, la spiegazione più immediata è spesso: «il Comune non ha risposto». Ma sul piano amministrativo, questa conclusione può essere troppo semplice. Leggi pure: Farmacista dal banco alla Farmacia, la scelta imprenditoriale Prima di chiedersi perché l’amministrazione non abbia risposto, occorre infatti formulare una domanda preliminare: che cosa è stato chiesto esattamente al Comune e quale procedimento amministrativo quella richiesta avrebbe dovuto attivare? È un passaggio decisivo. Nel diritto amministrativo non tutte le istanze producono gli stessi effetti. Una domanda di accesso agli atti, una richiesta di rilascio di un’autorizzazione, una sollecitazione all’esercizio di un potere, una richiesta di informazioni e un’istanza diretta ad ottenere un determinato provvedimento non sono strumenti intercambiabili. A ciascuno di essi corrispondono presupposti, termini, uffici competenti, poteri dell’amministrazione ed effetti del silenzio differenti. Ed è proprio qui che può nascere l’equivoco. Il problema non è soltanto cosa si chiede, ma come ed a chi lo si chiede Immaginiamo il caso del titolare di una farmacia che abbia interesse a conoscere la posizione del Comune rispetto a una determinata questione: l’organizzazione territoriale del servizio farmaceutico, un procedimento relativo alla sede, un atto amministrativo già adottato, l’esistenza di un’istruttoria, oppure l’esercizio di una specifica competenza comunale. Il farmacista invia una PEC, espone diffusamente la situazione e conclude chiedendo al Comune di «fornire riscontro». Dal punto di vista pratico la richiesta può sembrare chiarissima. Dal punto di vista giuridico, invece, potrebbe non esserlo affatto. “Fornire riscontro” non identifica, da solo, un procedimento amministrativo. Il Comune dovrà comprendere se il privato stia chiedendo l’adozione di un provvedimento, l’accesso a documenti già esistenti, l’esercizio di un potere d’ufficio, una semplice informazione oppure un’attività che appartiene alla competenza di un’altra amministrazione. Leggi pure: L'istanza di trasferimento della farmacia La revisione della pianta organica, atto ad istanza di parte o del Comune La distinzione non è formalismo burocratico, Determina il regime giuridico della domanda. Il principio generale: il procedimento deve essere individuato correttamente L’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce un principio fondamentale: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.” “Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo” “..procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.” Leggi il blog in diritto farmaceutico e trova il tuo caso Questo principio, però, non significa che qualsiasi comunicazione inviata al Comune o ad Ente faccia automaticamente nascere il procedimento che il mittente immagina di avere attivato, occorre al riguardo verificare almeno tre elementi: 1. l’esistenza di un procedimento previsto dall’ordinamento; 2. la competenza del Comune rispetto a quel procedimento; 3. l’idoneità dell’istanza ad attivarlo. È la differenza tra avere presentato una domanda e avere presentato la domanda giuridicamente corretta ad ottenere quel determinato risultato. Primo errore: utilizzare l’accesso agli atti per chiedere al Comune di decidere Uno degli equivoci più frequenti riguarda l’accesso documentale disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990. “L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.” L’accesso serve essenzialmente a consentire la conoscenza di documenti amministrativi. L’articolo 25 prevede infatti che il diritto si eserciti mediante esame ed estrazione di copia e stabilisce che la richiesta debba essere motivata e indirizzata all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale. Sul punto abbiamo più volte scritto dei ricorsi in tema di accesso negato. Leggi il post il Silenzio della Pubblica Amministrazione, scelta o inerzia colpevole? L’accesso, dunque, non dovrebbe essere confuso con una richiesta rivolta al Comune affinché: esprima una valutazione giuridica; elabori una risposta nuova; assuma una determinazione amministrativa; eserciti un potere; risolva una controversia interpretativa. Ove il farmacista volesse ottenere un provvedimento, chiedere semplicemente di «accedere agli atti relativi alla questione» può consentirgli di conoscere i documenti esistenti, ma non necessariamente obbliga il Comune ad adottare la decisione sostanziale che egli desidera, È una differenza essenziale ma molto spesso nelle istante questa distinte viene sottovalutata. Per l’accesso documentale esiste inoltre una disciplina specifica del silenzio: trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta, con le conseguenti forme di tutela previste dall’articolo 25 della legge n. 241/1990. Leggi pure Farmacisti ed il limite del procedimento di accesso agli atti 👈 Pertanto non è corretto trasferire automaticamente questo meccanismo a una diversa istanza amministrativa. Segui la pagina on line Secondo errore: usare l’accesso civico per tutelare un interesse amministrativo individuale Un altro possibile equivoco consiste nel ricorrere all’accesso civico generalizzato pensando che equivalga all’accesso documentale o a un’istanza procedimentale. Non è così. L’articolo 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 riconosce a chiunque il diritto di accedere, entro i limiti stabiliti dalla legge, a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria. L’istanza di accesso civico non richiede una particolare legittimazione soggettiva né una motivazione. È però un istituto con una propria funzione e con specifici limiti, disciplinati anche dall’articolo 5-bis del medesimo decreto. Leggi pure: Farmacie ed il silenzio del Comune Se il farmacista ha invece bisogno di documenti per difendere o curare una propria posizione giuridica qualificata, oppure vuole ottenere l’adozione di un provvedimento amministrativo, occorre verificare se l’accesso civico sia davvero lo strumento appropriato. Leggi pure: Le distanze tra farmacie e le strisce pedonali Anche in questo caso, scegliere il procedimento sbagliato significa attendersi dalla domanda un effetto che quella domanda, per sua natura, potrebbe non produrre. Terzo errore: chiedere una “risposta” quando occorre chiedere un provvedimento È probabilmente il punto più importante. Una PEC nella quale si espongono fatti, norme e ragioni del farmacista e si conclude con formule come: «si chiede un cortese riscontro» oppure «si invita l’amministrazione a comunicare le proprie determinazioni» può essere perfettamente comprensibile sul piano linguistico. Ma non sempre è altrettanto precisa sul piano procedimentale. Ove l’obiettivo reale fosse ottenere l’esercizio di una specifica potestà amministrativa, l’istanza dovrebbe identificare — per quanto possibile — il potere di cui si chiede l’esercizio, il procedimento che si intende attivare, il risultato amministrativo richiesto e il titolo normativo sul quale la richiesta è fondata. Il problema, ad avviso di chi scrive quindi, non è scrivere una PEC più aggressiva ma scrivere una PEC procedimentalmente corretta. Il Comune non può comunque ignorare liberamente un procedimento che deve concludere Attenzione, però, all’eccesso opposto. Affermaere che l’istanza deve essere impostata correttamente non significa attribuire al Comune una generale facoltà di ignorare le domande imperfette. Quando ricorrono i presupposti dell’articolo 2 della legge n. 241/1990, l’amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. E, come ricordato, persino quando ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, la legge contempla un provvedimento espresso, seppure in forma semplificata. È quindi necessario distinguere due situazioni. Una cosa è sostenere che l’istanza non può produrre l’effetto giuridico preteso dal farmacista. Altra cosa è sostenere che l’amministrazione possa semplicemente non occuparsene. Le due conclusioni non coincidono. Anche il preavviso di rigetto presuppone il procedimento giusto Nei procedimenti ad istanza di parte, l’articolo 10-bis della legge n. 241/1990 prevede, nei casi cui la disposizione si applica, la comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda prima dell’adozione del provvedimento negativo. L’interessato può presentare osservazioni scritte entro dieci giorni. È una garanzia importante perché introduce un contraddittorio procedimentale prima del diniego. Ma anche qui emerge la centralità della corretta qualificazione della richiesta. Per aspettarsi un preavviso di rigetto occorre trovarsi nell’ambito di un procedimento ad istanza di parte al quale l’articolo 10-bis sia applicabile. Non basta avere inviato una lettera al Comune. Il silenzio non significa sempre la stessa cosa Un’altra fonte di errori è la valutazione sul termine dei 30 giorni: «sono trascorsi trenta giorni, quindi…» La risposta dipende dal procedimento. Nel diritto amministrativo il decorso del tempo può assumere significati diversi. Nell’accesso documentale, ad esempio, l’articolo 25, comma 4, della legge n. 241/1990 stabilisce che, trascorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta si intende respinta. In altri procedimenti ad istanza di parte può operare, quando ne ricorrono tutti i presupposti, il silenzio-assenso previsto dall’articolo 20 della stessa legge. La disposizione stabilisce in via generale che il silenzio dell’amministrazione competente equivale all’accoglimento della domanda nei procedimenti cui essa si applica, ma prevede importanti esclusioni, fra le quali figurano anche procedimenti riguardanti la salute e la pubblica incolumità. In altre situazioni può configurarsi invece un silenzio-inadempimento, rispetto al quale l’articolo 2 della legge n. 241/1990 rinvia alla tutela prevista dal Codice del processo amministrativo. Per questo la formula: «Il Comune non ha risposto entro trenta giorni» non appare essere ancora una conclusione giuridica, è soltanto un fatto. Per attribuirgli un significato occorre prima stabilire quale procedimento era stato effettivamente attivato e quale disciplina del silenzio gli fosse applicabile. Farmacista e procedimento amministrativo: la questione è ancora più delicata Nel settore farmaceutico questo metodo di analisi assume particolare importanza. La farmacia svolge un servizio di rilevanza pubblicistica e opera all’interno di una disciplina nella quale possono intrecciarsi competenze comunali, regionali, sanitarie e di altri soggetti pubblici. Di conseguenza, prima di inviare un’istanza occorre individuare con precisione: chi ha il potere di adottare l’atto richiesto; quale norma attribuisce quel potere; quale procedimento deve essere seguito; quale posizione giuridica consente al farmacista di attivarlo; quale termine è applicabile; quale effetto produce l’eventuale inerzia. Saltare uno di questi passaggi può condurre a un paradosso: una richiesta sostanzialmente ragionevole può risultare procedimentalmente inidonea a ottenere il risultato perseguito. La domanda fondamentale: che cosa voglio ottenere? Prima di scrivere al Comune, quindi, il farmacista dovrebbe evitare di partire dalla PEC. Dovrebbe partire dal risultato. Vuole conoscere un documento già esistente? Allora occorre valutare lo strumento di accesso appropriato. Vuole ottenere dati o documenti detenuti dall’amministrazione nell’ambito della disciplina della trasparenza? Occorre verificare i presupposti dell’accesso civico e i limiti previsti dagli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013. Vuole che il Comune adotti un provvedimento? Bisogna individuare il procedimento amministrativo che conduce a quel provvedimento. Vuole che il Comune eserciti un potere d’ufficio? Occorre verificare se esista effettivamente un obbligo di provvedere sulla sollecitazione del privato oppure se si tratti di un potere caratterizzato da margini differenti di iniziativa amministrativa. Su questo tema abbiamo affrontato spesso il nodo della “revisione della pianta organica delle farmacie” ove l’istanza non é volta alla revisione in sé considerata bensì all’avvio del procedimento senza necessità di scendere nel merito. L’errore comune é quello di confondere l’avvio del procedimento con il contenuto della revisione ✍️ Vuole contestare un atto già adottato? Una semplice richiesta di «riesame» potrebbe non sostituire gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento né sospendere automaticamente i relativi termini. È il risultato perseguito che deve determinare lo strumento, non il contrario. Una PEC protocollata non equivale automaticamente a un procedimento Esiste poi un equivoco molto pratico. La ricevuta PEC dimostra la trasmissione del messaggio. La protocollazione attesta l’acquisizione della comunicazione nell’amministrazione. Ma da questi elementi non discende automaticamente che: il procedimento immaginato dal mittente sia quello effettivamente applicabile né che il Comune o l’Ente sia competente ad adottare l’atto richiesto o ancora che la domanda possieda tutti i requisiti necessari o che il termine invocato dal farmacista sia quello corretto né infine che il silenzio produca l’effetto che il farmacista gli attribuisce. Sono questioni che devono essere verificate sulla disciplina sostanziale e procedimentale applicabile. La strategia corretta: qualificare prima, diffidare dopo Quando il Comune non risponde, la reazione istintiva è spesso inviare immediatamente una diffida. Ma una diffida costruita sul procedimento sbagliato rischia semplicemente di rafforzare l’errore originario. Prima sarebbe opportuno ricostruire la vicenda secondo una sequenza precisa: 1) obiettivo → 2) competenza → 3)procedimento → 4) istanza → 5) termine → 6) tipo di silenzio → 7) consulenza per individuare la tutela. Solo dopo questa verifica è possibile stabilire se il Comune o l’Ente Regionale sia realmente in ritardo, se abbia un obbligo di provvedere, se il silenzio abbia già prodotto un effetto giuridico oppure se occorra presentare una nuova istanza correttamente qualificata. Poniamo un esempio semplice per concretizzare quanto affermato. Supponiamo che il farmacista voglia conoscere le ragioni per cui il Comune non abbia adottato un determinato atto. Presenta un’istanza di accesso chiedendo: «di conoscere le ragioni per le quali il Comune non ha ancora provveduto». Il problema è evidente. L’accesso documentale riguarda documenti amministrativi: se esistono note, verbali, pareri o atti istruttori, questi potranno eventualmente costituire oggetto dell’accesso, ricorrendone i presupposti. Ma chiedere al Comune di elaborare oggi le ragioni della propria inerzia è concettualmente diverso dal chiedere copia di documenti già esistenti. Ove invece l’obiettivo reale fosse ottenere l’adozione dell’atto, il centro della questione non è più l’accesso. Diventa necessario stabilire se esista un procedimento che il farmacista può attivare e se, rispetto ad esso, il Comune abbia un obbligo di provvedere. Una differenza di poche parole nella formulazione della richiesta può quindi nascondere una differenza giuridica molto più profonda. Conclusione: il problema può essere a monte della mancata risposta Quando il farmacista afferma: «Ho scritto al Comune e non mi hanno risposto» la prima domanda professionale da porre non dovrebbe essere: «Da quanto tempo?» Dovrebbe essere: «Che cosa hai chiesto, in base a quale norma e attraverso quale procedimento?» Solo dopo vengono i termini. Perché nel rapporto con la pubblica amministrazione non conta soltanto avere una ragione sostanziale. Occorre trasformare quella ragione in un’istanza capace di inserirsi nel procedimento corretto. Una richiesta formulata sul binario sbagliato può produrre un accesso quando si voleva un provvedimento; può sollecitare un potere quando si pensava di avere attivato un procedimento; può generare un silenzio con effetti diversi da quelli immaginati. Ecco perché, prima di contestare al Comune la mancata risposta, bisogna verificare la domanda. Il punto non è soltanto chiedere al Comune di rispondere. Il punto è metterlo giuridicamente nella condizione — e, quando la legge lo prevede, nell’obbligo — di rispondere proprio alla domanda che interessa al farmacista. Possiamo quindi concludere che l’esame della questione deve partire prima dal focalizzare il risultato che si vuole ottenere in base alla normativa applicabile. Leggi il blog e rimani informato se hai un caso contattaci. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto per la Farmacia Avv Aldo Lucarelli L’analisi ha carattere generale e informativo non costituisce consulenza. Riferimenti normativi essenziali Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare artt. 2, 10-bis, 20 e 22-25: disciplina generale del procedimento amministrativo, preavviso di rigetto, silenzio-assenso e accesso documentale. D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 5 e 5-bis: accesso civico semplice e generalizzato e relativi limiti. D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo.

  • Acquistare una farmacia: quote o ramo d’azienda?

    Acquisto di farmacia tramite Nuova Società, asset deal, rischi residui e limiti della leva finanziaria Acquistare una Farmacia quote o ramo di azienda Chi si domanda se sia preferibile acquistare una farmacia tramite quote o ramo di azienda deve innanzitutto comprendere che non si tratta soltanto di due modalità formali per arrivare allo stesso risultato. Le due strutture individuano infatti un diverso perimetro dell’operazione per questo, scegliere se acquistare una farmacia mediante quote o ramo di azienda richiede una valutazione congiunta di profili societari, fiscali, lavoristici, amministrativi e finanziari: la forma dell’operazione deve essere costruita sulla concreta situazione della farmacia e non scelta sulla base di una presunta superiorità astratta dell’asset deal o dello share deal, scendiamo nel dettaglio. Acquistare una farmacia non equivale automaticamente ad acquistare la società che oggi la detiene: la scelta tra acquisto di quote (share deal) e cessione d'azienda tramite una nuova società (asset deal) determina conseguenze legali, fiscali e finanziarie profondamente diverse. Scelta Aziendale per l’acquisto della farmacia: La distinzione tra share deal e asset deal Nello share deal l'acquirente rileva l'intero capitale della società titolare della farmacia: il soggetto giuridico non cambia, e con esso restano invariati dipendenti, contratti, debiti, crediti, contenziosi e passività non ancora emerse, salve eventuali clausole di change of control da verificare. Nell'asset deal, invece, una società di nuova costituzione (NewCo) acquista dalla società venditrice il complesso organizzato dell'azienda-farmacia — beni, avviamento, magazzino, rapporti di lavoro — senza acquisire la società stessa (una separazione che, va detto sottovoce, molti professionisti del settore continuano a raccontare come una garanzia assoluta, quando non lo è affatto). Acquistare una Farmacia quote o ramo di azienda Quote, azienda o ramo d’azienda: cosa cambia realmente per l’acquirente? È inoltre opportuno distinguere correttamente cessione di ramo d'azienda e cessione dell'intera azienda: la qualificazione dipende dalla sostanza organizzativa del trasferimento, non dall'etichetta scelta dalle parti, secondo la nozione di articolazione funzionalmente autonoma richiamata dall'art. 2112 c.c.. Le incompatibilità del farmacista acquirente Il farmacista dipendente può legittimamente predisporre l'operazione, negoziare, costituire la NewCo e organizzare il finanziamento anche prima delle dimissioni. Ti può anche interessare: La distribuzione dei farmaci all’ingrosso al riparo dalle sanzioni Il momento delicato è l'assunzione di un ruolo gestorio effettivo: l'art. 8 della legge n. 362/1991 prevede specifiche incompatibilità tra gestione societaria della farmacia e determinati rapporti di lavoro, e la Corte costituzionale (sentenza n. 11/2020) ha chiarito che tale incompatibilità non si estende automaticamente al socio che si limiti a detenere quote senza ingerenza gestionale. Leggi pure: Nel caso di un acquirente che intenda assumere ruolo di amministratore o direttore, la cessazione del rapporto di lavoro precedente va coordinata con precisione con il closing (un dettaglio procedurale che, se trascurato, può bloccare l'intera operazione a pochi giorni dalla firma). Leggi pure: L'Aquisto della Farmacia come evitare sorprese Preliminare di vendita di quote e concorso Farmacia, Il vero limite non è il prezzo, ma la cassa L'errore più frequente per chi scrive consiste nel fissare un prezzo e poi cercare come finanziarlo. Il percorso corretto è l’opposto: occorre prima ricostruire la redditività effettiva dell'azienda, sottraendo dal margine operativo anche il valore economico del lavoro personale del titolare, spesso ignorato nelle piccole attività imprenditoriali. Solo dopo aver stimato la cassa realmente disponibile è possibile individuare il debito sostenibile, l'equity necessario e, per ultimo, il prezzo massimo pagabile — non viceversa. Leggi pure: Accessibilità e sostenibilità del finanziamento nel l’acquisto di una farmacia sono infatti concetti distinti: la prima risponde alla domanda se una banca sia disposta a prestare, la seconda se l'azienda sarà in grado di restituire il debito senza compromettere il proprio equilibrio economico. Un multiplo sul fatturato (1.5X o più) può orientare la negoziazione, ma non sostituisce mai l'analisi dei flussi di cassa (circostanza che alcuni consulenti, per comprensibili ragioni commerciali, preferiscono non enfatizzare troppo con il cliente-acquirente). Attenzione, quindi, al rischio del “bancone pieno e cassa vuota”: un’elevata redditività contabile non implica necessariamente un’adeguata disponibilità finanziaria. Magazzino, crediti e tempi di incasso possono infatti assorbire una parte rilevante della liquidità generata dall’attività, determinando quello che nella terminologia finanziaria anglosassone viene definito working capital requirement, ossia il fabbisogno finanziario connesso al capitale circolante operativo. Perché la NewCo non elimina il rischio pregresso La struttura NewCo consente di separare l'investimento dalla storia societaria del venditore e, sul piano fiscale, permette l'iscrizione autonoma dell'avviamento acquistato a titolo oneroso, ammortizzabile secondo l'art. 103 TUIR entro il limite di un diciottesimo per periodo d'imposta, con criteri civilistici disciplinati dall'OIC 24. Sul piano contabile, l’avviamento acquisito a titolo oneroso e iscrivibile in bilancio è ammortizzato secondo la vita utile stimata conformemente all’art. 2426 c.c. e all’OIC 24; sul piano fiscale, la relativa deduzione è soggetta al distinto limite previsto dall’art. 103, comma 3, TUIR, pari a un diciottesimo per periodo d’imposta. Tuttavia permangono responsabilità che la legge attribuisce direttamente al cessionario, a prescindere dalle pattuizioni contrattuali interne. Farmacia, debiti aziendali risultanti dalle scritture contabili La separazione societaria incontra anzitutto il limite dell’art. 2560, comma 2, c.c.: nel trasferimento di un’azienda commerciale, il cessionario risponde anche dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda anteriori al trasferimento quando essi risultano dai libri contabili obbligatori. Una clausola contrattuale che attribuisca tali passività esclusivamente al venditore può disciplinare i rapporti interni tra le parti, ma non può comprimere i diritti che la legge attribuisce ai terzi creditori. Una clausola che addossi contrattualmente al venditore tutti i debiti anteriori regola i rapporti interni tra le parti, ma non elide la responsabilità che la legge riconosce ai creditori nei confronti del cessionario (un punto che, nella prassi contrattuale meno accurata, viene sistematicamente sottovalutato). Il valore stesso di una garanzia di indennizzo dipende dalla solvibilità futura del venditore: se l'intero prezzo viene corrisposto al closing, un diritto contrattuale ben scritto può rivelarsi difficile da far valere in concreto. Due diligence e continuità amministrativa nell’acquisito della farmacia Una due diligence completa deve estendersi a libri contabili, posizione dei dipendenti (anzianità, TFR, contributi, eventuali vertenze), certificazione fiscale ex art. 14 D.Lgs. 472/1997, effettiva vendibilità del magazzino e condizioni del contratto di locazione. Va precisato che dal 1° gennaio 2027 l’art. 14 D.Lgs. 472/1997 sarà soppresso e la disciplina confluirà nell’art. 16 del D.Lgs. 173/2024 (Testo unico delle sanzioni tributarie) La farmacia, inoltre, opera in un regime amministrativo e sanitario specifico: titolo all'esercizio, direzione responsabile e rapporti con il Servizio sanitario richiedono una pianificazione degli adempimenti pre-closing, non una verifica improvvisata all'indomani dell'atto notarile. Farmacia: Asset deal o share deal: nessuna soluzione universale Lo share deal offre continuità operativa immediata, al prezzo di ereditare integralmente la storia societaria del venditore. L'asset deal consente una selezione più mirata del perimetro acquisito, ma richiede una gestione articolata del trasferimento di dipendenti, contratti, locazione, magazzino e posizioni amministrative: seleziona meglio il rischio, non lo elimina. La domanda decisiva non riguarda il fatturato dichiarato dal venditore, bensì la cassa che l'azienda produrrà realmente ogni anno una volta remunerato il lavoro del titolare, effettuati gli investimenti necessari e rimborsato il debito: è da questa risposta che discende il prezzo economicamente sostenibile, e non il contrario. L'acquisto di una farmacia mediante asset deal e la creazione di una NewCo non deve essere interpretato come un talismano in grado di annullare oggettivamente ogni rischio passato, bensì come un veicolo di segregazione efficiente, subordinato alle garanzie imperative poste dal codice civile e dalle leggi speciali a tutela di dipendenti, Fisco e creditori. Ad avviso di cui scrive alla luce delle attività passate, la riuscita dell'operazione si gioca su quattro pilastri: 1) Valutazione guidata dai Flussi di Cassa Reali: Il prezzo massimo pagabile deve essere strutturato sulla cassa residuale (Free Cash Flow to Equity) calcolata al netto della congrua remunerazione dell'imprenditore e degli investimenti futuri, abbandonando le scorciatoie fuorvianti dei meri multipli sul fatturato. Non sottovalutare la remunerazione dell’imprenditore e la remunerazione dell’opzione B (ovvero l’opzione del non fare l’operazione). La redditività attesa dell’investimento deve inoltre essere confrontata con il costo-opportunità del capitale e del lavoro dell’acquirente: un’operazione non diventa economicamente conveniente per il solo fatto di essere finanziabile. anche la decisione di non acquistare e destinare capitale e attività professionale ad alternative meno rischiose possiede un valore economico 2) Due Diligence Multidisciplinare Integrata: L'ispezione preventiva deve spaziare dai libri contabili obbligatori alla verifica delle posizioni contributive (DURC) e fiscali (Certificato art. 14 D.Lgs. 472/97), fino alla stima del valore reale del magazzino (epurato dalle giacenze invendibili o scadute). Ti può anche interessare: Indennità al farmacista uscente quando il Tribunale decide sulla continuità aziendale Guida all’acquisto di una Farmacia Snc, la Due Diligence 3) Studiare la cassa in relazione al debito, individuare la cassa disponibile. In parole tecniche si parla di DSCR (Debt Service Coverage Ratio) ovvero il parametro che misura la capacità dell’impresa di generare cassa sufficiente a pagare le rate del debito. Si calcola come flusso di cassa disponibile per il servizio del debito (cash flow operativo al netto di investimenti e imposte) / rata annua di capitale + interessi. Un valore superiore a 1 indica che i flussi di cassa coprono il servizio del finanziamento; un valore inferiore a 1 segnala invece una situazione di insufficiente copertura. È quindi uno degli indicatori più utili per distinguere un finanziamento formalmente ottenibile da uno realmente sostenibile. Il DSCR va calcolato già in fase di due diligence e di strutturazione dell’operazione di acquisizione, per verificare ex ante la sostenibilità del debito, e poi monitorato periodicamente (almeno annualmente, spesso su base previsionale e consuntiva) per controllarne la tenuta nel tempo ed evitare sorprese. 4) Protezione Contrattuale Strutturata: Considerato che le garanzie di indennizzo valgono quanto la solvibilità futura del venditore, il contratto definitivo deve prevedere strumenti di tutela reali — come il deposito in escrow account di una quota del prezzo, pagamenti differiti o clausole di earn-out — per coprire eventuali passività sopravvenute. In ultima analisi, la NewCo definisce il perimetro dell'investimento, ma sono la rigorosa due diligence e la prudenza finanziaria sui flussi di cassa a trasformare l'acquisto di una farmacia in un progetto d'impresa solido e profittevole nel tempo. Solo in questa stretta strada un' operazione può diventare un buon affare. Avv Aldo Lucarelli Studio Legale Angelini Lucarelli Il presente caso studio non costituisce consulenza.

  • Accreditamento sanitario e tetti di spesa: valida la clausola di salvaguardia, ma non per atti sopravvenuti

    La clausola di salvaguardia negli accordi con le strutture sanitarie accreditate: i principi di diritto dell’Adunanza Plenaria 6 del 30.07.2026 L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è stata chiamata a risolvere il contrasto giurisprudenziale concernente la validità della cosiddetta clausola di salvaguardia inserita negli accordi annuali stipulati tra le aziende sanitarie e le strutture private accreditate ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. La clausola prevede l’accettazione del contenuto degli atti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, nonché la rinuncia alle azioni già proposte o proponibili avverso tali atti. Il contrasto giurisprudenziale La sentenza ricostruisce i due orientamenti. Secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, la clausola è valida perché chi sceglie di operare nell’ambito del Servizio sanitario nazionale accetta i limiti finanziari imposti dalla programmazione della spesa; il soggetto privato conserva quindi la possibilità di operare sul libero mercato cosicché la clausola garantisce certezza nella programmazione sanitaria; essa non eliminerebbe la tutela giurisdizionale, ma richiamerebbe contrattualmente provvedimenti che determinano il contenuto dell’accordo. In base ad un primo e maggioritario orientamento del Consiglio, la clausola in esame deve ritenersi valida (ex multis Cons. St., sez. III, nn. 4715 e 3917 del 2023; 6279 del 2021;) per le seguenti argomentazioni: a) chi intende svolgere la propria attività imprenditoriale nell'ambito della sanità pubblica deve accettare le restrizioni finanziarie che consentono al Servizio sanitario nazionale di garantire i livelli essenziali relativi al diritto alla salute; b) l’imprenditore, qualora ritenga insufficiente il budget assegnatogli dalla Regione, può scegliere di svolgere la propria attività in regime di libera concorrenza, accettando il rischio d’impresa connesso alle normali dinamiche competitive del mercato; c) in difetto dell’accettazione della ‘clausola di salvaguardia’, vi sarebbero incertezze sui tetti di spesa e non sarebbe possibile programmare efficacemente la spesa sanitaria; d) la ‘clausola di salvaguardia’ non commina sanzioni per chi non sottoscrive l’accordo e non preclude la tutela giurisdizionale, trattandosi di una dichiarazione con cui si richiamano in sede contrattuale i provvedimenti che fissano tetti di spesa e tariffe, determinanti il contenuto del contratto (così in particolare Cons. Stato, n. 8408 del 2022). A tale maggioritario orientamento si è contrapposto quello del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (cfr. C.g.a., 1° agosto 2025, n. 650; ord. caut. 22 dicembre 2025, n. 390; ord. caut. 22 dicembre 2025, n. 392; ord. caut. 19 febbraio 2026, n. 39; ord. caut. 19 febbraio 2026, n. 41) che ha ravvisato l’invalidità della clausola in questione per contrasto con l’art. 1462, comma 1, del codice civile, secondo cui “La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto”, poiché: a) il profilo economico del rapporto di convenzionamento è determinato con gli atti amministrativi richiamati dal contratto e che divengono parte integrante dell’oggetto; b) l’annullamento giurisdizionale con efficacia ex tunc della clausola in questione comporterebbe la nullità del contratto di convenzionamento, quanto al contenuto del rapporto, nullità che, a sua volta, comporterebbe l’integrale nullità del contratto ai sensi dell’art. 1419 del codice civile, attenendo ad un elemento essenziale per la formazione del consenso; c) sarebbero ravvisabili l’indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 c.c. e la contrarietà ex art. 1419 c.c. alle norme imperative di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto la ‘clausola di salvaguardia’, da un lato, implicherebbe la rinuncia a un diritto futuro ed eventuale il cui oggetto non risulterebbe determinato o determinabile nel suo contenuto e nella sua estensione e, dall’altro, imporrebbe un’esclusione o comunque una limitazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti dell’Amministrazione; d) sarebbero ravvisabili profili di eccesso di potere, non potendosi ritenere che le esigenze di rispetto della sostenibilità economica della spesa sanitaria siano perseguite dall’Amministrazione tramite la ‘clausola di salvaguardia’, in quanto un accordo non può impegnare un imprenditore a non chiedere la tutela giurisdizionale, indefettibilmente prevista dalla Costituzione. Ritiene l’Adunanza plenaria che vada ribadito l’orientamento maggioritario, dovendosi affermare la validità della clausola in questione, per le seguenti ragioni. a) Centralità della programmazione sanitaria La sentenza precisa che, pur qualificato legislativamente come contratto, l’accordo previsto dall’art. 8-quinquies presenta natura essenzialmente pubblicistica. Il suo contenuto economico è eterointegrato dai provvedimenti amministrativi regionali che fissano tetti di spesa e tariffe. L’accordo costituisce espressione del potere autoritativo esercitato in forma consensuale secondo il paradigma dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990. Con la consegue Inapplicabilità dell’art. 1462 c.c. poiché negli accordi amministrativi i principi civilistici trovano applicazione solo se compatibili con il perseguimento dell’interesse pubblico; la funzione dell’accordo consisterebbe quindi nell’attuazione della programmazione finanziaria sanitaria, sicché non può essere compromessa mediante successive contestazioni degli atti che ne costituiscono il presupposto. La Plenaria ritiene quindi che la sottoscrizione dell’accordo integri una manifestazione consapevole di adesione agli atti amministrativi richiamati. L’imprenditore, una volta accettato il contenuto dell’accordo, non può successivamente contestare gli atti che ne costituiscono il presupposto. L’accreditamento, connesso alla stipula dell’accordo previsto dal sopra riportato art. 8-quinquies, è riconducibile alla figura della concessione, posto che esso rappresenta lo strumento attraverso il quale vengono svolte da un privato direttamente nei confronti dei cittadini attività di interesse pubblico (Cons. Stato, n. 9908 e n. 8827 del 2025; Cass. civ., sez. un., n. 24074 del 2025; cfr. anche Corte Cost. n. 195 del 2021 e n. 36 del 2021). La Plenaria chiarisce che la clausola non ha efficacia illimitata, riguarda esclusivamente gli atti già adottati, noti o conoscibili al momento della sottoscrizione; In conclusione, é espresso il seguente principio: “La clausola di salvaguardia inserita in un accordo annuale stipulato ai sensi dell’art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 tra una struttura sanitaria privata accreditata e una Azienda Sanitaria Locale è valida e produce l’effetto preclusivo dell’impugnazione degli atti regionali e aziendali di determinazione e di riparto dei ‘tetti di spesa’ e delle tariffe che siano noti o conoscibili al momento della sua sottoscrizione e non riguarda gli atti sopravvenuti riferibili alla medesima annualità, né i giudizi pendenti che abbiano per oggetto gli atti emanati dopo la sottoscrizione di un accordo relativo ad una annualità precedente” Leggi il blog e trova il tuo caso La sentenza traccia dunque una linea netta: la sottoscrizione stabilizza ciò che la struttura conosce e accetta; non può invece trasformarsi in una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale rispetto a ciò che ancora non esiste o non è conoscibile. Avv Aldo Lucarelli Diritto Sanitario

  • Codice dei contratti pubblici l’accesso agli atti oscurati ed il ricorso accelerato

    Accesso agli atti oscurati, sospensione feriale e stand still nel nuovo Codice dei contratti: quale strategia processuale dopo l’aggiudicazione? L’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici ha profondamente modificato la disciplina dell’accesso agli atti di gara, introducendo un sistema nel quale l’ostensione differita, il rito speciale sull’accesso e i termini per impugnare l’aggiudicazione si intrecciano con il meccanismo dello stand still. Ne deriva una questione di particolare interesse pratico: può un concorrente attendere di ottenere i documenti oscurati prima di decidere se impugnare l’aggiudicazione? La comunicazione di aggiudicazione e i primi termini La comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 produce una pluralità di effetti. Da un lato decorre il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione davanti al giudice amministrativo; dall’altro inizia a decorrere il termine previsto dall’art. 36, comma 4, per contestare l’eventuale diniego di ostensione dei documenti oscurati. Quando tale comunicazione interviene nel mese di agosto si pone immediatamente il problema della sospensione feriale dei termini processuali. La giurisprudenza amministrativa più recente (Tar Lombardia 2584/2024) ha ritenuto applicabile la sospensione feriale anche al rito speciale previsto dall’art. 36 del Codice dei contratti, con la conseguenza che il termine di dieci giorni per impugnare il diniego di accesso resta sospeso durante il periodo dal 1° al 31 agosto. Lo stand still sostanziale continua invece a decorrere Diversa è la natura del termine previsto dall’art. 18, comma 3, del Codice. Il cosiddetto stand still sostanziale costituisce un termine procedimentale che impedisce alla stazione appaltante di stipulare il contratto prima del decorso di trentadue giorni dall’invio dell’ultima comunicazione di aggiudicazione. Essendo un termine amministrativo e non processuale, esso non è soggetto alla sospensione feriale. Si crea così una significativa asimmetria: mentre il concorrente beneficia della sospensione dei termini per il ricorso, la stazione appaltante continua a maturare il termine per la stipula del contratto. Sulla sospensione feriale del ricorso amministrativo si segnala il seguente link della G.A. https://www.giustizia-amministrativa.it/-/ambito-di-applicazione-del-nuovo-rito-appalti-e-rito-applicabile-in-caso-di-cumulo-di-domande-di-annullamento-ex-commi-6-e-6-bis-dell-art-120-c-p-a- Il vero nodo strategico È proprio qui che nasce il problema. L’operatore economico può avere interesse ad ottenere prima la relazione di verifica dell’anomalia, le giustificazioni dell’aggiudicatario o altri documenti oscurati per verificare se esistano effettivi motivi di impugnazione. In tale prospettiva la strategia potrebbe apparire lineare: impugnare soltanto il diniego di accesso; ottenere i documenti; valutare successivamente se proporre ricorso contro l’aggiudicazione. Tuttavia questa soluzione presenta un rischio evidente. Durante il tempo necessario per ottenere la decisione sull’accesso, il termine dilatorio di trentadue giorni può scadere e la stazione appaltante può procedere alla stipula del contratto. Lo stand still processuale Il legislatore ha previsto uno strumento di tutela ulteriore. L’art. 18, comma 4, stabilisce infatti che la notificazione del ricorso giurisdizionale contenente domanda cautelare impedisce la stipulazione del contratto sino alla decisione del giudice sulla misura cautelare. Si tratta del cosiddetto stand still processuale, che opera esclusivamente quando venga notificato un ricorso contro l’aggiudicazione. Ne consegue che il solo ricorso avente ad oggetto il diniego di accesso potrebbe non essere sufficiente ad impedire la stipula del contratto, lasciando il concorrente privo della tutela anticipatoria prevista dal legislatore. Una possibile soluzione: il ricorso unitario Proprio per evitare tale inconveniente, nella prassi si sta affermando una diversa impostazione. Qualora dai documenti già ostensibili emergano elementi sufficienti per contestare l’aggiudicazione, il concorrente può valutare di proporre un unico ricorso contenente: l’impugnazione dell’aggiudicazione; la contestazione del diniego di accesso ai documenti oscurati; la domanda cautelare diretta ad attivare lo stand still processuale. Successivamente, una volta ottenuti i documenti secretati, potranno essere proposti motivi aggiunti qualora emergano ulteriori profili di illegittimità. Questa soluzione consente di evitare la stipula del contratto e, al tempo stesso, di integrare progressivamente il quadro difensivo. Il rischio della strategia attendista Diversamente, il concorrente che scelga di proporre esclusivamente il ricorso sull’accesso accetta consapevolmente il rischio che il contratto venga stipulato prima ancora di conoscere il contenuto dei documenti oscurati. In tale ipotesi resterà certamente possibile valutare l’impugnazione dell’aggiudicazione nei termini di legge e dedurre eventuali ulteriori motivi una volta acquisiti gli atti, ma la tutela dovrà confrontarsi con un contratto già sottoscritto e con tutte le conseguenze processuali che ne derivano. Considerazioni conclusive Il nuovo Codice dei contratti impone una riflessione strategica che va ben oltre il semplice computo dei termini. La scelta non è soltanto tra un ricorso o due ricorsi, ma tra due diverse modalità di tutela: attendere la piena conoscenza degli atti, rinunciando però alla protezione dello stand still processuale; oppure impugnare tempestivamente l’aggiudicazione per impedire la stipula del contratto, riservandosi di integrare successivamente le censure mediante motivi aggiunti. La soluzione dovrà essere individuata caso per caso, tenendo conto della consistenza dei motivi già desumibili dagli atti ostensibili, dell’interesse concreto all’accesso ai documenti oscurati e del rischio che la stipula del contratto renda meno efficace la tutela giurisdizionale. In questo equilibrio tra diritto di difesa, accesso agli atti e stabilità dell’azione amministrativa si gioca oggi una delle questioni più delicate del contenzioso in materia di contratti pubblici. Sono considerazioni valide ad avviso di chi scrive senza presunzione di completezza. Avv Aldo Lucarelli Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Demolizioni edilizie e ricorso al TAR: perché la clessidra dei 90 giorni si congela ma non si azzera

    L’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 7/2026 ha enunciato il seguente principio di diritto: “il Comune diventa di diritto proprietario del bene, oggetto dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, qualora il giudice amministrativo – dopo il decorso del termine previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 – abbia emesso una misura cautelare o una sentenza di primo grado favorevole al ricorrente, seguita da una sentenza che abbia definitivamente respinto il ricorso”. Al riguardo, quanto all’ambito di applicazione dell’articolo 31 del testo unico sull’edilizia, preliminarmente va rimarcato – come già rilevato dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 16 del 2023 – come il decorso infruttuoso del termine per ottemperare all’ordinanza di ripristino comporti l’acquisizione ope legis del bene al patrimonio indisponibile del Comune. La legge ha previsto un ‘automatico effetto acquisitivo’, che non viene meno se – dopo la scadenza del termine di novanta giorni – vi è un provvedimento del giudice amministrativo (un decreto, una ordinanza o una sentenza), che poi diventi giuridicamente irrilevante a seguito della statuizione finale di reiezione del ricorso o di estinzione del giudizio, sulla quale si sia formato il giudicato. In altri termini, qualora la domanda di annullamento del ricorrente sia stata respinta con sentenza definitiva (o se il giudizio si sia estinto), resta ferma l’avvenuta acquisizione del bene al patrimonio indisponibile del Comune. Demolizioni edilizie e ricorso al TAR: perché la clessidra dei 90 giorni si congela ma non si azzera l’Adunanza Plenaria del 2026 é volta a chiarire se abbia rilevanza giuridica una pronuncia del giudice amministrativo favorevole al ricorrente (poi caducata con la pronuncia su cui si è formato il giudicato), emessa prima della scadenza del termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 31. Sul tema come correttamente ricordato dalla II Sezione si confrontano due distinti orientamenti. Per l’orientamento maggioritario (ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 13 novembre 2020, n. 7013), un eventuale provvedimento cautelare favorevole, così come una sentenza di primo grado di annullamento poi riformata, comporterebbe la mera sospensione del termine di novanta giorni, sicché - una volta respinto definitivamente il ricorso - esso riprenderebbe a correre per la sola frazione rimanente, non ancora decorsa al momento del deposito della pronuncia, cautelare o di merito, favorevole al privato. Per un orientamento minoritario (cfr. Cons. Giust. amm. Reg. sic., parere, 7 aprile 2025, n. 56), invece, l’adozione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli al ricorrente comporterebbe l’interruzione del termine di novanta giorni, il quale ricomincerebbe a decorrere – anche se già spirato – solo a seguito della definitiva conclusione (sfavorevole) del giudizio. L’Adunanza Plenaria del 2026 ritiene che sia condivisibile il primo dei citati orientamenti. Innanzitutto, nell’ordinamento amministrativo vige il principio factum infectum fieri nequit. Pertanto, qualora l’ordine emesso ai sensi dell’articolo 31 non sia ottemperato entro il termine di novanta giorni fissato dalla legge, la condotta omissiva potrebbe giuridicamente essere qualificata tamquam non esset solo qualora il medesimo ordine sia annullato con una pronuncia definitiva. In linea di continuità con quanto statuito con la sentenza n. 16 del 2023, l’Adunanza Plenaria rileva che il destinatario dell’ordine di riduzione in pristino entro il termine legale di novanta giorni può formulare una istanza di accertamento di conformità o un’istanza di proroga per il caso in cui ragioni oggettive rendano impossibile la riduzione in pristino nel termine in questione. Può, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto: “Il termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 è sospeso dalla pronuncia cautelare o dalla sentenza di primo grado del giudice amministrativo favorevole al ricorrente e riprende a decorrere a seguito della comunicazione di un provvedimento giurisdizionale di segno contrario, fatta salva la verifica in concreto della esigibilità dell’esecuzione da parte dell’interessato nel tempo residuo e la sua possibilità di chiedere all’Amministrazione l’accertamento di conformità o la fissazione di un ulteriore congruo termine per ottemperare all’ordine”. Possiamo quindi trarre alcune importanti indicazioni 🧭 1) L'Adunanza Plenaria sancisce chiaramente che la tutela cautelare "congela" il termine, non lo cancella. Se al momento dell’emissione della misura favorevole erano già trascorsi 60 dei 90 giorni previsti dall'ordinanza di ripristino, al momento della pubblicazione della sentenza definitiva di reiezione il privato non disporrà di un nuovo termine integrale, bensì dei soli 30 giorni residui per procedere alla demolizione ed evitare la perdita della proprietà. Ed ancora che 2) Il rigore dell'effetto acquisitivo trova un limite invalicabile nel principio di proporzionalità e nella concreta esigibilità della condotta. Qualora il tempo residuo risulti palesemente insufficiente a realizzare un intervento edilizio complesso (si pensi a una manciata di giorni rimasti), il privato non è privo di difese: ha il diritto di sollecitare il Comune per l'assegnazione di un ulteriore termine congruo o per valutare l'istanza di accertamento di conformità, impedendo così l'automatica espropriazione del bene. leggi il nostro blog dedicato LegaleImpresa Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • La guerra delle sedi farmaceutiche: tutti parlano di pianta organica, ma il vero problema è il fatturato

    La pianta organica delle farmacie: il problema non è la zona ma la diseguaglianza economica, e lo scontro tra farmacisti é dietro l’angolo.. Chi frequenta il contenzioso amministrativo in materia di farmacie ha l’impressione che il terreno dello scontro sia sempre lo stesso: confini delle sedi, revisione della pianta organica, criteri demografici, accessibilità del servizio, discrezionalità dei Comuni. In realtà, dietro gran parte di queste controversie si nasconde un problema diverso, del quale ad avviso di chi scrive si parla poco ma che rappresenta probabilmente la vera causa del conflitto: la crescente disomogeneità della redditività tra le sedi farmaceutiche… É sufficiente osservare quanto accaduto dopo il concorso straordinario del 2012. Farmacie assegnate nello stesso Comune, nate dalla medesima procedura e disciplinate dagli stessi criteri normativi, oggi sviluppano fatturati profondamente diversi… Scaduti i tre anni, le sedi immesse sul mercato hanno generato profitti differenti, acutizzando quelle divergenze che in fase concorsuale erano solo ipotizzate, ovvero il fatturato dipende molto dalla posizione.. Se il fatturato della farmacia dipende molto (non sempre e non solamente e senza generalizzazioni) dalla zona, la zona a sua volta non dipende dalla bravura o acutezza del farmacista imprenditore ma dalla “sorte” del concorso o dalle “esigenze” del Comune. segui la pagina on line Ecco quindi che alcune farmacie beneficiano della vicinanza a centri commerciali, poli sanitari, nuove aree residenziali o grandi parcheggi, altre invece operano in centri storici progressivamente svuotati, in quartieri periferici o in aree penalizzate dalla trasformazione urbana e dalle ZTL… La domanda che ci si pone é se esista un meccanismo per perequare tali iniquità.. la risposta é no, o per lo meno non completamente! I centri storici spopolati in favore di nuove zone di insediamento oppure vittime delle Ztl sono spesso il peso che grava sul fatturato delle farmacie anche perché non è, nella maggior parte dei casi, una questione di capacità imprenditoriale. È la localizzazione della sede a determinare una parte rilevante della differenza economica.. Ma quale è il ruolo della pianta organica (zona) in tale complesso contesto? La domanda non vada confusa con la dizione di piante organica, quello che ci chiediamo é quale sia il ruolo della pianta organica e della sua revisione ✍️ in ottica di perequazione tra farmacisti.. La pianta organica nasce con una finalità precisa: garantire un’equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio. Hai un caso da sottoporci? contattaci La legge n. 475 del 1968 e la successiva evoluzione normativa non sono state pensate per assicurare pari profitti ai farmacisti, ma per garantire ai cittadini un’accessibilità uniforme alla farmacia. Un principio che la giurisprudenza amministrativa continua, correttamente, a ribadire. Il nodo dictat dei Tar secondo cui l’interesse economico del farmacista é recessivo davanti alla organizzazione della pianta organica Il problema è che quel modello fu concepito in un’Italia profondamente diversa, distante 50 anni da oggi e rimodulata in peggio nel 2012. Negli anni Sessanta la popolazione residente rappresentava anche il principale indicatore della domanda di servizio. Oggi non è più così. Capitali esterni, gruppi farmaceutici, e poi pendolarismo, flussi di traffico, turismo, poli ospedalieri, centri commerciali, mobilità quotidiana e profonde trasformazioni urbanistiche hanno modificato il valore economico delle farmacie nelle diverse aree cittadine, il tutto molto più rapidamente di quanto possa fare una pianificazione territoriale. È così che il contenzioso sulla pianta organica finisce, spesso, per diventare il contenitore giuridico di un problema economico.. e non solo di un problema pubblicistico sulla distribuzione dei farmaci come invece vorrebbe la norma. Formalmente si discute della delimitazione delle sedi. Sostanzialmente ci si scontra sulle quote di fatturato. Ogni nuovo supermercato, ogni casa della comunità, ogni quartiere in espansione o nuova infrastruttura può spostare una parte significativa della domanda farmaceutica, rendendo improvvisamente molto più redditizia una sede rispetto a un’altra. Leggi pure: Trasferimento della farmacia e competenza Comunale Acquisto della farmacia, quando il fatturato non è l'unico fattore da considerare Il diritto di recesso nelle società titolari di farmacia Certo é necessario fare delle distinzioni nel fatturato tra SSN, Sop otc dispositivi medici etc… ma, allora, il vero problema non è la pianta organica. Il vero problema, ad avviso di chi scrive, è che continuiamo ad affidare a uno strumento urbanistico il compito di correggere squilibri che sono diventati prevalentemente economici ed imprenditoriali in una offerta che non ha correttivi di prezzo. Ed è proprio qui che potrebbe aprirsi una riflessione. Una parte importante del fatturato della farmacia deriva infatti dalla dispensazione dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale… da ciò deriva il cd “prezzo rigido”. Si tratta di una remunerazione che non nasce dal libero mercato, ma dall’esercizio di una funzione pubblica affidata in concessione e finanziata con risorse pubbliche. Il fatturato SSN, almeno sotto questo profilo, possiede una chiara matrice pubblicistica. Se la pianta organica persegue il principio dell’accessibilità farmaceutica, ci si può domandare se sia coerente che proprio quella componente di remunerazione pubblica produca, all’interno dello stesso Comune o della stessa provincia, differenze economiche tanto marcate da alimentare la maggior parte del contenzioso. Il riequilibrio non dovrebbe essere ricercato esclusivamente modificando i confini delle sedi. .. e potrebbe essere affiancato da strumenti di perequazione economica riferiti alla sola componente pubblicistica della remunerazione. Si potrebbe immaginare, ad esempio, un fondo perequativo provinciale alimentato da un contributo applicato alla quota di fatturato SSN eccedente una determinata soglia media, destinando tali risorse alle farmacie che garantiscono il servizio in sedi strutturalmente meno redditizie. Non si tratterebbe di redistribuire il profitto d’impresa, né di imitare il sistema delle farmacie sussidiate, né di limitare la concorrenza. Le differenze derivanti dall’attività commerciale, dai servizi offerti e dalla capacità imprenditoriale resterebbero integralmente affidate al mercato. Il riequilibrio riguarderebbe soltanto la remunerazione di una funzione pubblica organizzata attraverso la pianificazione territoriale. Naturalmente questa non vuole essere una proposta di riforma né tantomeno una soluzione definitiva. È soltanto una riflessione maturata dopo aver assistito, negli anni, numerosi farmacisti ed Enti coinvolti in contenziosi sulla pianta organica delle farmacie. Leggi pure: La competenza per l'istituzione di una nuova farmacia La retrodonazione padre figlio delle quote della farmacia La revoca o l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione della farmacia? Cause che, almeno formalmente, riguardano solo la pianificazione territoriale e l’accessibilità al farmaco ma che, nella sostanza, sembrano spesso nascondere un problema maggiore e diverso ovvero la crescente e talvolta ingiustificata diseguaglianza economica tra sedi chiamate a svolgere il medesimo servizio pubblico. Se il principio che ispira la pianta organica farmacie è garantire la parità di accessibilità al servizio farmaceutico da parte degli utenti forse vale la pena chiedersi se anche la remunerazione della sua componente pubblicistica non debba, almeno entro limiti ragionevoli e nello stesso ambito territoriale, riflettere quello stesso principio di equità. Forse è da questa domanda, più che dall’ennesimo ricorso sui confini di una sede, che dovrebbe iniziare il dibattito. In conclusione la distinzione tra le sedi andrà svincolata - ad avviso di chi scrive - dal rigido sistema pubblicistico della revisione biennale oggi Comunale e spostato (anche) sul versante della parità di opportunità per i player del mercato, ovvero i farmacisti a cui dovrebbe essere concesso di avere un ruolo più centrale nella ubicazione della sede. Il dibattito potrebbe iniziare a distinguere il problema della distribuzione del servizio farmaceutico da quello della remunerazione della funzione pubblica affidata alle farmacie. Se quest’ultima conserva ancora una matrice pubblicistica, è lecito domandarsi se gli attuali strumenti siano ancora sufficienti a garantire un equilibrio e sostenibilità complessiva del sistema oggi aperto ai “nuovi” capitali… Idee, vedremo come si evolverà la giurisprudenza. leggi i post nel blog per farmacie e farmacisti Avv Aldo Lucarelli Diritto Farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli Articolo a scopo di studio contente opinioni personali del suo autore. Non costituisce consulenza

  • Il recesso del socio dalla Farmacia Snc

    Il recesso del socio dalla farmacia gestita in forma di S.n.c.: regole, giusta causa e adempimenti Il settore delle farmacie è stato interessato, negli ultimi anni, da una crescente evoluzione organizzativa, dall’ingresso di nuovi investitori e da frequenti riorganizzazioni societarie. In questo contesto, la convivenza tra soci può diventare complessa. Possono emergere contrasti sulla gestione della farmacia, sulle scelte di investimento, sulla distribuzione degli utili o sulle prospettive di sviluppo dell’impresa. segui la pagina on line per farmacie con articoli quotidiani in diritto farmaceutico Il socio di una società in nome collettivo titolare di farmacia che non condivida l’indirizzo degli altri partecipanti non può, però, sempre abbandonare immediatamente la società. La possibilità di recedere liberamente oppure la necessità di dimostrare una giusta causa dipendono, innanzitutto, dalla durata prevista dai patti sociali. La società in nome collettivo resta soggetta alle regole del Codice civile proprie delle società di persone, contenute negli artt. 2291 e seguenti c.c. A queste si affiancano le disposizioni speciali della normativa farmaceutica, con particolare riferimento alla direzione della farmacia, alle incompatibilità e agli obblighi di comunicazione delle variazioni della compagine sociale. Il recesso non coincide con la cessione della quota della farmacia Prima di analizzare la disciplina del recesso nella S.n.c., occorre distinguere due istituti profondamente diversi. Leggi pure: il recesso dalla Farmacia, il caso della SRL e della SaS La cessione della quota è un contratto con il quale il socio trasferisce la propria partecipazione a un altro socio o a un terzo, ricevendo il prezzo concordato. Essa presuppone l’esistenza di un acquirente disponibile e, in linea generale, il consenso degli altri soci, salvo che i patti sociali dispongano diversamente. Il recesso, invece, è l’esercizio di un diritto potestativo unilaterale mediante il quale il socio determina lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente alla propria posizione, maturando il diritto alla liquidazione della quota. Leggi il blog e trova il tuo caso Il recesso non può essere utilizzato come semplice strumento di uscita determinato dal disinteresse sopravvenuto per l’attività o da mere divergenze personali. Occorre verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge o dal contratto sociale. Quando il socio può recedere da una farmacia gestita in forma di S.n.c. Nelle società di persone, e quindi anche nella S.n.c. titolare di farmacia, il diritto di recesso è disciplinato principalmente dall’art. 2285 c.c. La possibilità di uscire dalla società cambia in modo significativo a seconda che la società sia stata costituita a tempo indeterminato oppure a tempo determinato. Farmacia S.n.c. a tempo indeterminato Se i patti sociali non prevedono un termine finale di durata, oppure se la società è stata costituita per tutta la vita di uno dei soci, ciascun socio può recedere liberamente, senza dover dimostrare l’esistenza di una giusta causa. In questo caso il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi. Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del socio uscente produce effetti al termine del periodo di preavviso. Leggi pure: La rigida disciplina del Latte per Lattanti Farmacia S.n.c. a tempo determinato Se la società ha una durata prefissata, ad esempio fino al 2035 o al 2050, il socio non può recedere anticipatamente a propria discrezione. Il recesso è consentito soltanto: nei casi espressamente previsti dai patti sociali; in presenza di una giusta causa. Leggi pure: Studio Medico e Farmacia sotto lo stesso tetto, le novità Cosa può costituire giusta causa di recesso dalla Farmacia Snc La giusta causa deve consistere in una situazione oggettivamente grave, tale da rendere non esigibile la prosecuzione del rapporto sociale. La mera rottura dei rapporti personali o la semplice perdita di fiducia tra i soci non sono, da sole, sufficienti. Occorre verificare se siano presenti comportamenti o circostanze concretamente idonei a compromettere il rapporto societario. In una S.n.c. titolare di farmacia possono concorrere a integrare una giusta causa, a seconda delle circostanze: gravi e ripetute violazioni dei patti sociali; violazioni dei doveri di correttezza e buona fede; illegittima esclusione del socio dall’amministrazione, quando gli spettino poteri gestori in base alla legge o ai patti sociali; violazione dei diritti di informazione e controllo spettanti al socio non amministratore; occultamento di ricavi o alterazione della contabilità sociale; uso improprio dei beni o delle risorse finanziarie della farmacia per finalità personali; operazioni in conflitto di interessi; violazioni della normativa farmaceutica capaci di esporre la società a sanzioni, sospensioni o altri pregiudizi rilevanti; sopravvenienza di una causa di incompatibilità non rimossa; condotte che provochino una grave paralisi gestionale o mettano in pericolo la continuità dell’impresa farmaceutica. Un semplice disaccordo su scelte commerciali ordinarie, come il cambio di un fornitore, la modifica degli orari, l’acquisto di nuovi arredi o piccoli investimenti, non costituisce normalmente giusta causa di recesso. Leggi pure: Ereditare una Farmacia, quote, oneri ed onori Come si esercita il recesso dalla Farmacia Snc La dichiarazione di recesso è un atto unilaterale recettizio e deve essere portata a conoscenza di tutti gli altri soci. Per maggiore certezza probatoria è opportuno trasmetterla anche presso la sede sociale, utilizzando strumenti che consentano di dimostrare la data e il contenuto della comunicazione, come la posta elettronica certificata o la raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione dovrebbe contenere: i dati del socio recedente; l’indicazione della partecipazione detenuta; il richiamo all’art. 2285 c.c. o alla clausola dei patti sociali applicabile; l’indicazione dettagliata dei fatti che integrano la giusta causa, quando necessaria; il rispetto del preavviso di tre mesi, nel caso di società a tempo indeterminato; la richiesta di determinazione e liquidazione del valore della quota. Nel recesso per giusta causa è opportuno evitare formule generiche. I fatti dovrebbero essere descritti in modo preciso e, ove possibile, documentati. La liquidazione della quota nel recesso dalla Snc Farmacia Ai sensi dell’art. 2289 c.c., il socio uscente ha diritto esclusivamente a una somma di denaro corrispondente al valore della propria quota. Non può pretendere l’assegnazione materiale di beni sociali, merci di magazzino, immobili o porzioni dell’azienda-farmacia. Leggi pure: Farmacia SaS e le incompatibilità del Socio Accomandante La quota deve essere determinata sulla base della situazione patrimoniale effettiva della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. La valutazione non può quindi limitarsi al capitale nominale o ai soli dati contabili di bilancio. Deve tenere conto dei valori correnti delle attività e delle passività e, quando ne ricorrano i presupposti, dell’avviamento dell’impresa. Nel caso di una farmacia, possono assumere rilievo a titolo esemplificativo la redditività storica e prospettica; il fatturato derivante dal Servizio sanitario nazionale e dalle vendite private; i crediti verso il Servizio sanitario; l’avviamento commerciale; l’ubicazione e il bacino di utenza; il contratto di locazione dei locali; il valore del magazzino; il costo e la struttura del personale; i debiti finanziari, commerciali, fiscali e previdenziali; gli investimenti necessari; gli eventuali contenziosi; i rischi regolatori; la capacità della farmacia di produrre flussi economici futuri. La titolarità amministrativa della farmacia non deve essere considerata come un bene autonomamente separabile e liberamente commerciabile, ma valutata nel quadro unitario dell’azienda e della disciplina pubblicistica applicabile. Tempi di pagamento dell quota nella snc Il pagamento della quota spettante al socio uscente deve essere effettuato entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Se al momento del recesso vi sono operazioni ancora in corso, il socio partecipa agli utili e alle perdite derivanti da tali operazioni. Leggi pure: La Revisione della Pianta Organica ed il ruolo dei farmacisti La responsabilità per i debiti sociali pregressi nella Farmacia Snc in caso di recesso di un socio Nella S.n.c. tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il recesso non elimina la responsabilità del socio uscente per i debiti sorti fino al momento in cui il rapporto sociale si è sciolto nei suoi confronti. La cessazione del rapporto deve essere resa pubblica mediante gli adempimenti previsti presso il Registro delle imprese. L’iscrizione del recesso non cancella la responsabilità per le obbligazioni anteriori, ma è essenziale per rendere opponibile ai terzi la cessazione del rapporto sociale. Il caso della Farmacia S.n.c. con due soli soci Se la società è composta da due soli soci e uno di essi recede, viene meno la pluralità dei soci. Il socio superstite dispone di sei mesi per ricostituire la pluralità, facendo entrare un nuovo socio. In alternativa, prima che si consolidino gli effetti dello scioglimento, potrà valutare con il notaio e con i consulenti competenti una diversa riorganizzazione giuridica dell’attività, compresa, quando concretamente praticabile, la trasformazione in una società unipersonale o il trasferimento dell’azienda a un diverso soggetto titolare. In assenza di una soluzione idonea entro il termine previsto, la società è destinata allo scioglimento. Nel settore farmaceutico questa situazione richiede particolare cautela, perché qualsiasi riorganizzazione societaria deve essere coordinata con la continuità della titolarità, della direzione della farmacia e con gli eventuali adempimenti amministrativi richiesti dall’autorità competente. Gli adempimenti farmaceutici nel caso del recesso del farmacista dalla Snc Il recesso del socio modifica la compagine della società titolare della farmacia. Oltre agli adempimenti civilistici presso il Registro delle imprese, occorre gestire correttamente anche il versante amministrativo e sanitario. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 362/1991, la variazione della compagine sociale deve essere comunicata entro sessanta giorni: alla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani; all’assessore alla sanità della Regione o della Provincia autonoma competente; all’Ordine provinciale dei farmacisti; all’azienda sanitaria territorialmente competente. Occorre inoltre verificare: che la direzione della farmacia sia costantemente affidata a un farmacista in possesso dei requisiti previsti; che i soci rimasti non si trovino in situazioni di incompatibilità; che siano aggiornate le informazioni relative alla compagine sociale; se, secondo la disciplina regionale e la prassi dell’autorità competente, sia necessario aggiornare il provvedimento amministrativo, la presa d’atto o la documentazione riguardante la società titolare e la direzione della farmacia. Il recesso del socio non comporta, di per sé, il trasferimento della titolarità della farmacia, che rimane in capo alla stessa società. Tuttavia, la variazione della compagine deve essere correttamente formalizzata e comunicata. Conclusioni La scelta della S.n.c. per la gestione di una farmacia comporta una forte incidenza dei rapporti personali tra i soci e una responsabilità patrimoniale particolarmente ampia. Il socio che intenda recedere deve verificare con attenzione la durata della società, il contenuto dei patti sociali, la sussistenza di una causa legittimante e le conseguenze economiche dell’uscita. Particolare attenzione deve essere riservata alla formulazione della dichiarazione, alla determinazione del valore effettivo della quota, alla responsabilità per i debiti pregressi e agli adempimenti previsti dalla normativa farmaceutica. Una gestione corretta del recesso consente di tutelare il socio uscente senza compromettere la continuità dell’impresa e il regolare esercizio della farmacia. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • Il diritto di recesso nelle società quotate ed il tranello dell’intermediario

    Come esercitare il diritto di recesso nelle società quotate: procedure, termini e ruolo dell’intermediario Il diritto di recesso rappresenta uno dei principali strumenti di tutela riconosciuti all’azionista di una società per azioni. Esso consente al socio che non condivide determinate decisioni assembleari particolarmente rilevanti di uscire dalla compagine sociale ottenendo la liquidazione della propria partecipazione secondo i criteri previsti dalla legge. Nelle società le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), l’esercizio del recesso presenta tuttavia alcune peculiarità operative derivanti dal regime di dematerializzazione dei titoli che possono indurre in errore se sottovalute Non è sufficiente infatti manifestare la volontà di recedere: è necessario rispettare rigorosamente una serie di adempimenti formali e coordinarsi con il proprio intermediario finanziario, banca o broker richiedendo il rilascio della cosiddetta ‘comunicazione ex art. 83 TUF’, indispensabile per attestare la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso e per rendere indisponibili le azioni sino alla conclusione della procedura. Vediamo quali sono gli aspeti più rilevanti. Quando nasce il diritto di recesso? L’articolo 2437 del Codice Civile individua diverse ipotesi nelle quali il socio può esercitare il diritto di recesso. Tra le fattispecie di maggiore interesse per le società quotate vi è quella relativa alla revoca dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni (delisting), quando la deliberazione determina il venir meno della possibilità per gli azionisti di negoziare liberamente i propri titoli sul mercato. Hai un caso da sottoporci o necessiti assistenza? Contattaci La ratio della norma è evidente: l’investitore aveva acquistato azioni caratterizzate da un determinato grado di liquidità; la perdita di tale caratteristica costituisce una modifica significativa delle condizioni originarie dell’investimento e giustifica il diritto di uscire dalla società. Naturalmente il recesso non spetta indistintamente a tutti gli azionisti. Possono esercitarlo coloro che non hanno concorso all’approvazione della deliberazione, vale a dire: gli azionisti dissenzienti; gli azionisti che si sono astenuti; gli azionisti assenti. Il Testo Unico della Finanza introduce inoltre una disciplina particolare per le società con azioni dematerializzate. Assistenza in diritto societario per privati e società pubbliche Ai sensi dell’art. 127-bis TUF, sono equiparati ai soci che non hanno concorso alla deliberazione anche coloro ai quali le azioni siano state accreditate dopo la record date ma prima dell’apertura dell’assemblea, evitando così che mere dinamiche di regolamento delle operazioni di mercato possano incidere sul diritto di recesso. Attenzione, il termine di 15 giorni: un termine di decadenza L’esercizio del diritto di recesso è soggetto ad un termine particolarmente breve. L’articolo 2437-bis del Codice Civile stabilisce che la dichiarazione di recesso deve essere inviata entro quindici giorni dall’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese. Si tratta di un termine di decadenza: il suo mancato rispetto comporta la perdita definitiva del diritto. La dichiarazione deve contenere gli elementi necessari per identificare il socio, il numero delle azioni interessate e gli ulteriori dati richiesti dalla normativa o dalla documentazione predisposta dalla società. È inoltre fondamentale verificare con attenzione le modalità di trasmissione indicate dalla società nell’avviso di convocazione o nella documentazione relativa all’operazione. Sebbene il Codice Civile faccia riferimento alla lettera raccomandata, nella prassi possono essere ammesse anche modalità telematiche qualora previste dalla disciplina applicabile o dalla documentazione societaria. Perché l’intermediario finanziario è indispensabile L’aspetto più delicato dell’intera procedura riguarda il ruolo dell’intermediario depositario. Poiché le azioni quotate sono dematerializzate, la società non è in grado di verificare autonomamente chi sia il titolare effettivo delle azioni né se tali titoli siano rimasti nella disponibilità dell’azionista durante tutto il periodo richiesto dalla legge. Per questo motivo l’intermediario finanziario (banca o broker) deve trasmettere all’emittente una specifica comunicazione attestante la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso. Questa comunicazione costituisce un presupposto essenziale affinché la società possa procedere alla liquidazione della partecipazione. Cosa certifica la banca o l’intermediario? La comunicazione inviata dall’intermediario non rappresenta un mero adempimento formale. Essa certifica infatti una serie di circostanze essenziali, tra cui: la titolarità delle azioni da parte del socio; la continuità del possesso nel periodo richiesto dalla normativa; l’eventuale presenza di pegni, sequestri o altri vincoli. Qualora le azioni siano gravate da pegno o da altri diritti reali di garanzia, normalmente è necessario acquisire anche il consenso del creditore interessato affinché la liquidazione possa essere effettuata. L’investitore non dovrebbe quindi attendere gli ultimi giorni disponibili per contattare il proprio intermediario: le procedure interne delle banche possono richiedere tempi tecnici che rischiano di compromettere il rispetto del termine di legge. Le azioni diventano indisponibili Una volta esercitato il diritto di recesso e trasmessa la comunicazione dell’intermediario, le azioni interessate vengono generalmente rese indisponibili. Ciò significa che non possono essere vendute fino alla conclusione della procedura di liquidazione. Questa indisponibilità tutela sia la società sia gli altri azionisti, evitando che possano essere trasferiti titoli il cui valore dovrà essere liquidato nell’ambito della procedura di recesso. Durante questo periodo il socio mantiene normalmente la titolarità delle azioni e continua ad esercitare i diritti amministrativi che la legge non sospende, salvo quanto previsto dalla disciplina applicabile. Il valore di liquidazione Uno degli aspetti più importanti del diritto di recesso riguarda il valore che verrà riconosciuto al socio. Nelle società quotate il criterio di determinazione del valore è disciplinato da norme specifiche e può differire sensibilmente da quello previsto per le società non quotate. Per questo motivo la relazione illustrativa predisposta dagli amministratori assume un ruolo centrale: essa espone il criterio utilizzato per determinare il valore di liquidazione e consente agli investitori di valutare la convenienza economica dell’esercizio del recesso rispetto all’eventuale vendita delle azioni sul mercato, quando ancora possibile. Gli errori più frequenti L’esperienza operativa evidenzia alcuni errori ricorrenti: attendere gli ultimi giorni per contattare la banca; utilizzare modalità di invio diverse da quelle previste dalla documentazione societaria; dimenticare di richiedere all’intermediario la comunicazione di legittimazione; trascurare l’eventuale presenza di vincoli sulle azioni; ritenere che la sola dichiarazione inviata alla società sia sufficiente. Nella maggior parte dei casi non è la volontà dell’azionista a determinare l’esito della procedura, bensì il corretto rispetto degli adempimenti formali previsti dalla normativa. Conclusioni Il diritto di recesso costituisce una tutela fondamentale per l’azionista chiamato a confrontarsi con operazioni straordinarie che modificano significativamente il proprio investimento. Tuttavia, nelle società con azioni dematerializzate, il suo esercizio richiede un rigoroso coordinamento tra socio, società e intermediario finanziario e spesso é necessario l’ausilio di un esperto per poterlo esercitare senza sorprese! Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Studio Medico e Farmacia Sotto Stesso Tetto le Novità

    Studio del medico di medicina generale e farmacia nello stesso immobile: la disciplina dell’art. 35 dell’ACN 2026 e le possibili deroghe regionali. Il nuovo quadro contrattuale L’art. 35 dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina generale relativo al triennio 2022-2024, sottoscritto il 15 gennaio 2026, disciplina i requisiti dello studio del medico del ruolo unico di assistenza primaria con attività a ciclo di scelta. La disposizione conferma che lo studio, pur essendo uno studio professionale privato, costituisce un presidio del Servizio sanitario nazionale. La qualificazione non è meramente descrittiva: lo studio concorre all’erogazione dell’assistenza primaria convenzionata e deve essere organizzato in modo coerente con l’interesse pubblico affidato al medico. Il testo del 2026 modifica in più punti la disciplina precedente, soprattutto con riferimento all’utilizzo degli spazi per attività sanitarie diverse; all’individuazione delle strutture nelle quali opera l’obbligo di separazione; alla possibilità per le Regioni di introdurre discipline derogatorie; al coordinamento tra studi individuali, AFT, UCCP e Case della Comunità. Quello che balza all'occhio e che analizzeremo di seguito è la possibilità di deroghe regionali.. elemento che avrà un ruolo importante nei prossimi anni.. dopo che la prima regione a muoversi in tale senso è stata l'Emilia Romagna. La questione assume particolare rilevanza quando una farmacia viene aperta nello stesso immobile in cui è già presente lo studio di un medico di medicina generale. Il punto di partenza è studio medico come presidio del Servizio sanitario nazionale Il comma 1 dell’art. 35 stabilisce che lo studio professionale privato del medico con attività a ciclo di scelta è presidio del SSN e concorre al perseguimento degli obiettivi di salute mediante attività assistenziali convenzionate e non convenzionate. Il testo del 2026 precisa inoltre che lo studio può essere utilizzato dal medico del ruolo unico ad attività oraria previo accordo tra i medici. La precisazione è significativa. L’impiego dello stesso studio per l’attività a ciclo di scelta e per quella oraria non è configurato come automatico, ma presuppone un’intesa organizzativa tra i professionisti interessati. La natura di presidio del SSN comporta che lo studio debba restare riconoscibile come sede dell’assistenza primaria, professionalmente autonomo e tra le altre cose che sia estraneo a condizionamenti commerciali incompatibili con la libertà prescrittiva... I requisiti strutturali dello studio Il comma 2 richiede che lo studio sia dotato degli spazi, degli arredi e delle attrezzature necessari all’assistenza primaria, Devono essere presenti, in particolare una sala d’attesa adeguatamente arredata, servizi igienici, illuminazione e aerazione conformi alla normativa, strumenti di comunicazione con gli assistiti, trovano poi spazio le "dotazioni informatiche idonee" allo svolgimento dei compiti convenzionali. Attenzione, questi requisiti devono essere coordinati con la disciplina regionale e locale in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e, quando ne ricorrano i presupposti, di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie. La nuova destinazione funzionale degli spazi Una delle modifiche più rilevanti del testo del 2026 riguarda la destinazione degli spazi. La precedente formulazione prevedeva che gli ambienti fossero adibiti esclusivamente a studio medico con destinazione specifica. Il nuovo testo dispone invece che gli spazi siano: "adibiti esclusivamente ad uso di studio medico per lo svolgimento dell’attività convenzionale, al di fuori della quale è possibile utilizzarli per altre attività sanitarie." L’esclusività non è quindi più necessariamente assoluta e permanente, diventa quindi funzionale e temporale. Durante l’attività convenzionale, gli ambienti devono essere destinati allo studio del medico. Al di fuori di tale attività, possono essere utilizzati per altre attività sanitarie. La disposizione non significa, tuttavia, che qualunque attività sanitaria possa essere esercitata liberamente nei locali, restano applicabili le norme regionali sulle strutture sanitarie, gli eventuali obblighi autorizzativi e poi tra le altre i requisiti professionali del soggetto che eroga la prestazione e chiaramente la compatibilità urbanistica e condominiale. Il comma 3 continua inoltre a consentire l’inserimento dello studio in un appartamento di civile abitazione, purché siano individuati locali appositamente dedicati. Lo studio medico e l'ingresso indipendente.. Ingresso indipendente e assenza di comunicazioni Farmacia - Studio Medico Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche oppure attività sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione con le restanti parti della struttura, fatte salve diverse determinazioni regionali che assicurino, comunque, la salvaguardia dell’interesse del S.S.N. - art. 35 - La disposizione contiene due obblighi distinti: lo studio deve avere un ingresso indipendente; deve essere eliminata ogni comunicazione con le restanti parti della struttura. I requisiti sono normalmente cumulativi. Non è sufficiente avere una porta nominalmente riservata allo studio quando, per raggiungerla, l’assistito deve attraversare i locali di un’altra attività. Allo stesso modo, la presenza di ingressi distinti non è sufficiente qualora rimangano porte, passaggi o collegamenti interni tra lo studio e l’altra struttura. La formulazione del 2026 presenta tre cambiamenti sostanziali, come la diversa individuazione delle attività interessate. La disciplina precedente faceva riferimento alle strutture adibite ad attività private, comprese quelle autorizzate o accreditate. Il nuovo comma 4 distingue invece tra: strutture adibite ad attività non mediche; strutture nelle quali sono esercitate attività sanitarie soggette ad autorizzazione. La formulazione è più selettiva. Non viene più richiamata genericamente qualsiasi attività privata, ma vengono individuate categorie funzionali precise. La possibilità di utilizzare gli spazi per altre attività sanitarie Il comma 3 consente ora l’utilizzo degli ambienti, al di fuori dell’attività convenzionale, per altre attività sanitarie. Il comma 4 deve quindi essere interpretato ad avviso di chi scrive, in coordinamento con tale apertura: non ogni presenza di un’altra attività sanitaria nello stesso contesto determina automaticamente una violazione, soprattutto quando si tratta di un utilizzo temporalmente distinto degli stessi locali. Diversa è l’ipotesi in cui lo studio sia inserito in una struttura sanitaria organizzata e soggetta ad autorizzazione. In quel caso torna in rilievo la regola dell’ingresso indipendente, salvo la disciplina regionale... elemento su cui diremo piu' avanti La maggiore innovazione è costituita dall’inciso: «fatte salve diverse determinazioni regionali». Il testo nazionale attribuisce quindi espressamente alle Regioni la possibilità di introdurre soluzioni diverse da quella ordinaria, purché sia comunque tutelato l’interesse del SSN. Quale è il concetto di deroga regionale? La clausola dell’art. 35 non costituisce una disapplicazione informale della norma nazionale. Presuppone una determinazione regionale riconoscibile, contenuta in un atto adottato nell’ambito delle competenze della Regione, normalmente attraverso l’Accordo integrativo regionale o altri atti di programmazione sanitaria. La deroga regionale potrebbe riguardare alcuni requisiti ma senza scontrarsi con la normativa nazionale.. questo è il punto delicato della questione. Ed infatti clausola nazionale richiede che la disciplina regionale assicuri la salvaguardia dell’interesse del SSN. Il limite non è puramente formale. Anche quando una Regione deroghi alla separazione fisica, devono comunque essere preservati, in termini sostanziali i principi dell'intero accordo quali ad esempio l’autonomia professionale del medico, l’assenza di condizionamenti commerciali. La deroga opera, inoltre, nell’ambito della disciplina convenzionale della medicina generale. Non può essere automaticamente estesa a norme statali, edilizie, farmaceutiche, autorizzative o deontologiche che abbiano un oggetto diverso. L’esempio dell’Emilia-Romagna L’Accordo integrativo regionale dell’Emilia-Romagna, all’art. 41, introduce proprio un chiaro esempio di deroga particolarmente ampia. La disposizione ad esempio stabilisce che, quando lo studio del medico RUAP è ubicato presso strutture destinate ad altre attività non mediche oppure ad attività sanitarie soggette ad autorizzazione, i requisiti dell’art. 35, comma 4, dell’ACN «sono derogati», al fine di consentire una maggiore equità di accesso alle attività assistenziali garantite dal Servizio sanitario nazionale e regionale. Il testo ufficiale pubblicato nel Bollettino della Regione conferma che la deroga si riferisce genericamente ai «requisiti» del comma 4, senza limitarla al solo ingresso indipendente. La formulazione letterale, riferendosi genericamente ai “requisiti” del comma 4, appare idonea a comprendere tanto l’ingresso indipendente quanto l’assenza di comunicazioni interne, ferma restando la necessità di eventuali indicazioni applicative regionali o aziendali. La formulazione sembra quindi comprendere sia il requisito dell’ingresso sia quello dell’eliminazione delle comunicazioni interne. Il comma 2 dell’art. 41 contiene poi una previsione specifica per le Case della Comunità, stabilendo che agli studi medici ubicati nelle CdC non si applicano le limitazioni dell’art. 35, comma 4. Le due disposizioni devono essere tenute distinte: il comma 1 introduce una deroga generale per gli studi situati presso altre attività non mediche o sanitarie autorizzate; il comma 2 prevede una specifica esclusione delle limitazioni per le Case della Comunità. La deroga emiliano-romagnola non sembra quindi circoscritta alle sole strutture pubbliche o alle Case della Comunità, sebbene la sua formulazione è, tuttavia, molto sintetica e non specifichi quali configurazioni immobiliari siano concretamente ammesse e se sia necessaria un’autorizzazione preventiva dell’AUSL. Per questa ragione, la deroga non dovrebbe essere interpretata come una liberalizzazione indiscriminata di qualsiasi commistione tra lo studio medico e altre attività. L’AIR precisa, inoltre, che l’attività libero-professionale del medico non può entrare in conflitto con le attività previste dagli accordi nazionali, regionali e locali. Prevede anche la possibilità di erogare prestazioni specialistiche del servizio pubblico negli studi dotati dei necessari requisiti strutturali e rinvia agli accordi locali l’organizzazione di tali attività. Il caso della farmacia nello stesso immobile dello Studio Medico La presenza di una farmacia nello stesso immobile dello studio medico non è, in sé, vietata. La farmacia costituisce però un’attività distinta da quella del medico. Sebbene partecipi al servizio farmaceutico e sia soggetta ad autorizzazione, non coincide con l’attività medica convenzionata. In assenza di una deroga regionale applicabile, la compresenza richiede pertanto alcuni specifici requisiti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo ingresso indipendente dello studio, l'assenza di comunicazioni interne, l'autonomia organizzativa; E poi in particolare la separazione dei percorsi per raggiungere lo studio o la farmacia, con correlata chiara distinzione della segnaletica oltre all'assenza di una sala d’attesa o reception comune. In sintesi non si vuole generare né confusione né commistione tra i due servizi. E la finalità non è semplicemente edilizia, infatti la separazione tutela anche la libertà del medico di prescrivere e la libertà dell’assistito di scegliere qualunque farmacia Oltre chiaramente alla riservatezza degli accessi e l’assenza di apparenze di collegamento commerciale per giungere quindi alla piena distinzione tra prescrizione e dispensazione. La normativa regionale e la disciplina farmaceutica da rispettare La questione deve essere coordinata anche con l’art. 45 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706, relativo agli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie. Detta norma del lontano 1938 precisa che Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono sempre avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi e non debbono avere alcuna comunicazione interna, con le stesse. La disposizione stabilisce, in sostanza, che tali ambulatori debbano avere un ingresso diverso da quello della farmacia e non debbano presentare comunicazioni interne. Occorre però evitare un’automatica sovrapposizione tra ogni studio di medicina generale collocato nello stesso edificio e l’«ambulatorio annesso» alla farmacia. Il concetto di annessione presuppone un collegamento più intenso della semplice vicinanza immobiliare. Possiamo quindi concludere che il nuovo accordo di medicina generale "apre" ad alcune innovazioni che avranno la loro fonte in ambito "regionale", il ché potrà creare disparità di trattamento nelle varie regioni, pur sempre nei confini cardine della normativa nazionale. Sarà cura delle parti quindi effettuare il raffronto tra l'accordo nazionale e la normativa regionale, ove sia stata emanata dalla regione di riferimento. Il primo passo quindi sarà verificare la sussistenza di "deroghe" regionali come il caso dell'art. 41 descritto per l'Emilia Romanga. Segui il blog in diritto farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Brevetti vegetali e privative varietali: differenze, modelli internazionali e tutela in Italia

    La protezione giuridica delle nuove varietà vegetali rappresenta oggi uno degli strumenti centrali per sostenere l’innovazione nel settore agroalimentare. Tra miglioramento genetico, ricerca agronomica e valorizzazione commerciale, i costitutori di nuove varietà necessitano di strumenti efficaci per tutelare i propri investimenti. Plant Patents Usa A livello internazionale, esistono due principali modelli di protezione: il sistema dei brevetti vegetali, tipico degli Stati Uniti; il sistema delle privative per ritrovati vegetali, promosso dalla UPOV e adottato in Europa. Comprendere le differenze tra questi sistemi è essenziale, soprattutto per chi opera o intende operare nel mercato europeo e italiano. Il modello statunitense: i plant patents Negli Stati Uniti, le nuove varietà vegetali possono essere tutelate attraverso i cosiddetti plant patents, disciplinati dal Plant Patent Act. Questo sistema si caratterizza per: la protezione di varietà riproducibili per via asessuata (ad esempio tramite talee o stoloni), una descrizione prevalentemente morfologica della pianta, una procedura relativamente snella rispetto ad altri modelli. Il titolare del brevetto ottiene un diritto esclusivo sulla riproduzione e commercializzazione della varietà, con una durata generalmente pari a 20 anni. Tuttavia, si tratta di un sistema con minori eccezioni rispetto al modello europeo, e quindi con una tutela più “rigida”. Il modello internazionale: il sistema UPOV A livello globale, il riferimento principale è la UPOV, che ha sviluppato un sistema armonizzato di protezione delle varietà vegetali. Questo modello si basa su una tutela sui generis, distinta dal brevetto industriale, fondata su criteri tecnici ben definiti: Requisiti di protezione (criteri DUS) Una varietà deve essere: Nuova Distinta Uniforme Stabile A differenza del sistema statunitense: la protezione riguarda la varietà nel suo complesso, copre sia la riproduzione sessuata che asessuata, richiede prove tecniche ufficiali per verificare i requisiti. Il quadro europeo: la privativa comunitaria In Europa, la tutela delle varietà vegetali è fortemente armonizzata e gestita principalmente a livello sovranazionale attraverso il sistema della privativa comunitaria. L’autorità competente è il Community Plant Variety Office (CPVO), che rilascia diritti validi in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Questo sistema garantisce: una protezione uniforme sul territorio UE, procedure tecniche standardizzate, elevato livello di certezza giuridica. La disciplina in Italia In Italia, la tutela delle varietà vegetali si inserisce nel quadro europeo ed è disciplinata dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005), in linea con i principi UPOV. È importante chiarire che: le varietà vegetali non sono brevettabili come invenzioni industriali, la protezione avviene tramite privativa per ritrovati vegetali. Diritti conferiti e limiti alla tutela Il titolare di una privativa vegetale gode di diritti esclusivi su: produzione e riproduzione, commercializzazione, esportazione e importazione, detenzione a fini commerciali del materiale di propagazione. Tuttavia, il sistema europeo introduce importanti bilanciamenti. 1. Breeder’s exemption Altri costitutori possono utilizzare liberamente la varietà protetta per svilupparne di nuove. 2. Farmer’s privilege (limitato) In alcuni casi, gli agricoltori possono riutilizzare parte del raccolto come materiale di semina, nel rispetto di condizioni specifiche. 3. Varietà essenzialmente derivate (EDV) Le varietà molto simili a una già protetta possono richiedere l’autorizzazione del titolare originario. Questi elementi rendono il sistema europeo più equilibrato tra tutela dell’innovazione e interesse collettivo. Durata della protezione La durata della tutela varia a seconda del sistema: Unione Europea / Italia: fino a 25 anni (30 per alcune specie come vite e alberi) Stati Uniti (plant patents): 20 anni Brevetti biotecnologici e varietà vegetali Un aspetto spesso fonte di confusione riguarda la distinzione tra varietà vegetali e invenzioni biotecnologiche. Nel contesto europeo: le varietà vegetali non sono brevettabili, ma possono essere brevettate: sequenze genetiche, processi di ingegneria genetica, tecnologie applicate al miglioramento vegetale. Questo crea un sistema “ibrido”, in cui: la varietà è protetta da privativa, la tecnologia sottostante può essere coperta da brevetto. Bisogna poi precisare che “plant patent” statunitense: non è direttamente valido in Italia, e non si “trasferisce” automaticamente, Infatti richiede una nuova tutela tramite privativa vegetale europea o nazionale. Il sistema europeo, basato sulla UPOV, è più rigoroso ma anche più equilibrato, e rappresenta l’unico strumento efficace per proteggere una varietà vegetale nel mercato italiano. Conclusioni Il confronto tra modelli evidenzia due approcci distinti: Il sistema statunitense è più semplice e diretto, orientato alla tutela commerciale immediata. Hai un caso? Contattaci Il sistema europeo, basato sulla UPOV, è più strutturato e tecnico, con un forte equilibrio tra diritti esclusivi e libertà di utilizzo. Per gli operatori italiani ed europei, la privativa vegetale rappresenta lo strumento principale di tutela, inserito in un contesto normativo avanzato e armonizzato. In un mercato agricolo sempre più competitivo e innovativo, conoscere questi strumenti non è solo utile, ma strategico per valorizzare ricerca, sviluppo e investimenti nel settore primario. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Retrodonazione padre-figlio di quote di SNC titolare di farmacia: opportunità, limiti e rischi

    Retrodonazione di quote di farmacia: opportunità, rischi e alternative operative In una SNC familiare titolare di farmacia, la retrodonazione della quota dal figlio al padre può essere presa in considerazione quando un passaggio generazionale non ha prodotto i risultati attesi, quando il figlio vuole uscire dalla società oppure quando il conflitto tra i soci compromette la gestione dell’impresa. L’operazione può offrire vantaggi concreti, ma deve essere valutata rispetto alle alternative disponibili e alla situazione patrimoniale effettiva della società. Quando può essere utile La retrodonazione può favorire la ricomposizione del controllo familiare. Se il figlio non intende più partecipare alla gestione e non richiede un corrispettivo, il trasferimento gratuito può evitare una cessione onerosa o una liquidazione della quota difficilmente sostenibile dalla società. Può inoltre rientrare in un accordo più ampio diretto a chiudere un conflitto. In tale ipotesi, tuttavia, il solo trasferimento della partecipazione è insufficiente. L’accordo dovrebbe disciplinare almeno: i finanziamenti effettuati dai soci; i prelievi e gli utili non distribuiti; le garanzie personali rilasciate alle banche; le obbligazioni fiscali e previdenziali; le eventuali contestazioni sulla gestione; le rinunce e le manleve reciproche. Occorre anche verificare che la retrodonazione sia realmente gratuita. Se il figlio riceve denaro, beni, accolli di debiti o altri vantaggi economici in cambio della quota, l’operazione potrebbe non essere qualificabile come donazione e dovrebbe essere strutturata come cessione onerosa o transazione. I principali rischi Il primo rischio riguarda i debiti della farmacia. La responsabilità illimitata propria della SNC rende indispensabile una due diligence aggiornata su esposizioni bancarie, fornitori, personale, imposte, contributi, contenziosi e garanzie. Il secondo rischio è successorio. La donazione originaria dal padre al figlio resta un evento giuridicamente rilevante, anche dopo la successiva liberalità in senso inverso. In presenza di altri figli, del coniuge o di altri legittimari, entrambe le operazioni devono essere considerate nella futura ricostruzione del patrimonio familiare. Possono assumere rilievo la collazione, l’imputazione delle liberalità e l’azione di riduzione. La valutazione diventa particolarmente delicata quando il valore della farmacia o del suo avviamento è sensibilmente cambiato tra la prima e la seconda donazione. Il terzo rischio riguarda i creditori. Una donazione compiuta con l’intento di sottrarre la quota alla garanzia patrimoniale può essere esposta ad azione revocatoria. Nei casi più gravi, la presenza di simulazioni, pagamenti occulti o finalità fraudolente può generare ulteriori responsabilità. Il trattamento fiscale Per le donazioni tra genitori e figli si applica ordinariamente l’aliquota del 4% sul valore netto eccedente la franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario. La franchigia, però, non deve essere considerata automaticamente integra: occorre verificare le precedenti donazioni intervenute tra le stesse parti e il relativo trattamento tributario. Deve inoltre essere valutata l’eventuale esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del Testo unico sulle successioni e donazioni per alcuni trasferimenti gratuiti di aziende o partecipazioni a favore dei discendenti o del coniuge. La sua applicazione alle partecipazioni in società di persone richiede condizioni specifiche, tra cui la prosecuzione dell’attività per il periodo stabilito dalla legge. Non è quindi prudente affermare in astratto che la retrodonazione sia fiscalmente più conveniente di una cessione o di un diverso riassetto. Retrodonazione e mutuo dissenso La retrodonazione deve essere distinta dal mutuo dissenso, mediante il quale le parti concordano lo scioglimento della precedente donazione. La giurisprudenza e la prassi tributaria hanno espresso ricostruzioni non sempre uniformi sugli effetti e sulla tassazione del mutuo dissenso. La Cassazione ha sottolineato, in diverse pronunce, che quando l’accordo produce un nuovo trasferimento di ricchezza può emergere un’autonoma capacità contributiva e, quindi, una nuova imposizione. Come già osservato da Cass 32217/2025 il mutuo dissenso costituisce un atto di risoluzione convenzionale (o accordo risolutorio), che rientra nell'autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio a prescindere dall'esistenza o sopravvenienza di eventuali fatti impeditivi o modificativi dell'originario regolamento di interessi. Con esso si determina, in sostanza, un caso di ritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovo negozio uguale e contrario a quello da risolvere, sicché esso integra un contratto del tutto nuovo ed autonomo con il quale le stesse parti estinguono un contratto precedente, liberandosi dal relativo vincolo. L'accordo risolutorio può concernere anche un contratto ad effetto reale, nel qual caso "si opera un nuovo trasferimento della proprietà al precedente proprietario". Dello stesso avviso la Cassazione 16681/24 in tema di riqualificazione fiscale. Quindi scelta tra retrodonazione, mutuo dissenso, cessione onerosa, recesso o trasformazione societaria deve pertanto essere compiuta sulla base degli effetti concretamente perseguiti, non soltanto del nome attribuito all’atto. Conclusione La retrodonazione può essere una soluzione efficace quando il figlio o un erede desideri uscire spontaneamente, ed il padre conosca e accetti il rischio imprenditoriale e l’operazione consenta quindi di ristabilire una governance funzionale. È invece sconsigliabile quando la farmacia presenti passività non quantificate, il figlio pretenda un vantaggio economico non dichiarato, vi siano legittimari potenzialmente pregiudicati o manchi un progetto per il futuro assetto societario. Leggi il blog per farmacie e farmacisti La decisione dovrà quindi essere preceduta da una verifica legale, contabile, fiscale e amministrativa. La vera utilità dell’operazione non consiste nel “cancellare” la precedente donazione, ma nel costruire un nuovo equilibrio societario capace di assicurare la continuità della farmacia senza trasferire inconsapevolmente al padre una crisi già maturata. Possiamo quindi annoverare tale istituto in un modo di risoluzione delle controversie! Leggi il blog e trova il tuo caso o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

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