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- L’inidoneità urbanistica dei locali e l’obbligo di riesame della pianta organica farmacie
Ci occupiamo di un caso visto assi di frequente negli ultimi anni e di cui ci siamo già occupati, ovvero la mancanza dei locali idonei all'apertura della nuova farmacia vinta a concorso i rimedi e le conseguenze La responsabilità è attribuibile al Comune per la mancanza dei locali idonei all'apertura della Farmacia? In caso di risposta positiva al punto che precede, può il Comune essere chiamato al risarcimento del danno? La risposta è affermativa , in quanto ricordiamo che la richiesta della farmacia di nuova istituzione e la correlata individuazione della sede era ed è compito della Giunta Comunale la quale è anche chiamata a verificare periodicamente l'aderenza delle necessità della popolazione e del territorio alle condizioni effettive tramite il processo di revisione. Per quel che qui concerne cominciano ad arrivare anche casi di condanne per il risarcimento del danno causato dal Comune; il punto di partenza e la carenza dell’istruttoria comunale che avrebbe determinato una situazione di oggettiva impossibilità all’apertura della nuova farmacia. Leggi il blog in diritto farmaceutico Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Elementi essenziali dell'azione risarcitoria per danni causati da provvedimenti illegittimi dell’amministrazione nel caso delle Farmacie sono: illegittimità del provvedimento di identificazione della zona e rigetto dell’istanza di riesame di tale determinazione. carente istruttoria da cui deriva anche l’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione, che tale, negligente condotta abbia costituito l’unico fattore causale che ha determinato l’impossibilità di apertura della sede farmaceutica, Ti può anche interessare: Le incompatibilità dei Farmacisti Farmacie, la responsabilità del Comune per mancata apertura Farmacie, la responsabilità del Comune per mancata apertura Per pacifica giurisprudenza ( Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 10895 del 2010 e Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1320/2022; sez. IV, sentenza n. 8149/2023), “ La norma, nel porre come condizione per il risarcimento dei danni l'inevitabilità degli stessi da parte creditore (farmacista vincitore di sede), impone a quest'ultimo un dovere di cooperazione che si deve estrinsecare in un comportamento certamente operoso, improntato all'ordinaria diligenza, che non può però comprendere, per sua stessa definizione, attività tali da comportare sacrifici, esborsi, o assunzione di rischi (…). Leggi pure: L’istanza di revisione della pianta organica delle farmacie La costruzione logica posta a fondamento della sentenza impugnata realizza dunque una “ inversione dell’onere probatorio ”. (Corte di Cassazione, n. 4093 del 2024) “ è il debitore (COMUNE) a dover fornire la prova che il creditore (Farmacista) avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (Cass. 27 luglio 2015, n. 15750; Cass. 15 ottobre 2004, n. 20324)”. Scopri il sito web interamente dedicato al diritto della #farmacia Il presupposto dell'azione di risarcimento quindi è l'avvio di una istanza di riesame che fosse funzionale a consentire l’apertura della farmacia dopo che sia stata constata l'assenza di locali idonei nella zona assegnata. Leggi il blog con centinaia di casi svolti e risolti Tale istanza di riesame, peraltro, deve fare riferimento alla “ carenza di adeguata istruttoria nella deliberazione istitutiva della sede e, per l’effetto, alla necessità di riesame della delimitazione effettuata nella predetta delibera al fine di consentire, concretamente, il rispetto dell’art. 11 della L. n. 27/2012, ” Il Comune infatti è vincolato ad “ definizione delle zone delle sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 2, co. 1 e 2 della Lg. 2 aprile 1968, n. 475 ”. Quindi in mancanza di sede ed in mancanza di una adeguata istruttoria che ponga le basi per un riesame della situazione tale da rendere possibile l'apertura della sede è concretizzabile un danno per il farmacista vincitore di concorso. In merito alla quantificazione del danno, la giurisprudenza recente si rimette al meccanismo del codice (art. 34 cpa) che prevede una “ offerta da parte del Comune ” entro un determinato tempo solitamente 6 mesi, e secondo criteri specifici quali ad esempio: il pregiudizio da valutare dovrà essere costituito sia dal danno emergente (comprovato dalla ricorrente) che dal lucro cessante (quest’ultimo da determinarsi secondo obiettivi criteri, anche mediante commisurazione della redditività di attività strutturalmente similari, facendo anche riferimento alla documentazione prodotta dalla ricorrente nel presente giudizio); il periodo da considerare va, come accennato, dall’adozione del provvedimento lesivo annullato in primo grado, alla pubblicazione della sentenza di primo grado che lo ha annullato (passata in giudicato sul punto); dalla data di pubblicazione di tale sentenza, e fino all’effettiva corresponsione della somma, vanno computati gli interessi al tasso legale; la misura del danno deve avere comunque per oggetto il ristoro dell'intero pregiudizio subito dal danneggiato, in coerenza con la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile (Cass. civ., Sez. II, Sent., , n. 35024/2023). Deve poi essere precisato che in tema di locali idonei per la farmacia solo la destinazione c 1 appare adatta ed infatti ha precisato il Tar Palermo nella sentenza 14.04.2026 che 1051/2026: La necessità di eventuali “interventi di adeguamento e manutenzione” non può confondersi con la chiara e attuale inidoneità urbanistica degli indicati immobili di categoria C2 e C3 ad allocare una farmacia. Solo la destinazione d’uso C1 (commerciale) consente l’esercizio di una farmacia, mentre non sono locali idonei quelli aventi destinazione d’uso diversa, comprensibilmente esclusi dall’indagine di mercato condotta dal commissario ad acta alla base del provvedimento impugnato. Leggi pure: Farmacia rurale e trasferimento, un connubio difficile Come chiarito dal Tar Palermo, sentenza n. 2576/23, in caso di assoluta e oggettiva impossibilità a trovare un locale idoneo nella sede come originariamente perimetrata, il comune è ipso facto legittimato a rivedere i confini territoriali della sede onde consentire l’apertura di una nuova farmacia all’assegnatario, ancorché in una posizione meno periferica. La decisione di aprire una nuova farmacia, alla luc dell’acclarata impossibilità di garantire la presenza di un esercizio farmaceutico nella sede di periferia come in precedenza delimitata, assicura di per sé l’interesse pubblico a una migliore accessibilità del servizio farmaceutico da parte della cittadinanza, anche rispetto agli abitanti delle poche case sparse presenti in periferia, i quali dovrebbero comunque spostarsi verso il centro per trovare una farmacia e, in generale, accudire alle normali attività quotidiane. Conclusioni: Ecco quindi che a distanza di anni assistiamo alle prime condanne dei Comuni per mancata attuazione dei principi di insediamento delle Farmacie una volta che le stesse siano state assegnate ai vincitori di concorso che non siano riusciti ad aprire Hai un quesito? Leggi il Blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutica e Legislazione Farmaceutica Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacie e mancanza dei locali per aprire
Farmacie, mancanza di locali idonei per l'apertura ? Il Comune è responsabile Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Ci occupiamo di un caso visto assi di frequente negli ultimi anni e di cui ci siamo già occupati, ovvero la mancanza dei locali idonei all'apertura della nuova farmacia vinta a concorso. La responsabilità è attribuibile al Comune per la mancanza dei locali idonei all'apertura della Farmacia? In caso di risposta positiva al punto che precede, può il Comune essere chiamato al risarcimento del danno? La risposta è affermativa , in quanto ricordiamo che la richiesta della farmacia di nuova istituzione e la correlata individuazione della sede era ed è compito della Giunta Comunale la quale è anche chiamata a verificare periodicamente l'aderenza delle necessità della popolazione e del territorio alle condizioni effettive tramite il processo di revisione. Per quel che qui concerne cominciano ad arrivare anche casi di condanne per il risarcimento del danno causato dal Comune; il punto di partenza e la carenza dell’istruttoria comunale che avrebbe determinato una situazione di oggettiva impossibilità all’apertura della nuova farmacia. Leggi il blog in diritto farmaceutico Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Elementi essenziali dell'azione risarcitoria per danni causati da provvedimenti illegittimi dell’amministrazione nel caso delle Farmacie sono: illegittimità del provvedimento di identificazione della zona e rigetto dell’istanza di riesame di tale determinazione. carente istruttoria da cui deriva anche l’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione, che tale, negligente condotta abbia costituito l’unico fattore causale che ha determinato l’impossibilità di apertura della sede farmaceutica, Ti può anche interessare: Le incompatibilità dei Farmacisti Farmacie, la responsabilità del Comune per mancata apertura Farmacie, la responsabilità del Comune per mancata apertura Per pacifica giurisprudenza ( Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 10895 del 2010 e Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1320/2022; sez. IV, sentenza n. 8149/2023), “ La norma, nel porre come condizione per il risarcimento dei danni l'inevitabilità degli stessi da parte creditore (farmacista vincitore di sede), impone a quest'ultimo un dovere di cooperazione che si deve estrinsecare in un comportamento certamente operoso, improntato all'ordinaria diligenza, che non può però comprendere, per sua stessa definizione, attività tali da comportare sacrifici, esborsi, o assunzione di rischi (…). Leggi pure: L’istanza di revisione della pianta organica delle farmacie La costruzione logica posta a fondamento della sentenza impugnata realizza dunque una “ inversione dell’onere probatorio ”. (Corte di Cassazione, n. 4093 del 2024) “ è il debitore (COMUNE) a dover fornire la prova che il creditore (Farmacista) avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (Cass. 27 luglio 2015, n. 15750; Cass. 15 ottobre 2004, n. 20324)”. Scopri il sito web interamente dedicato al diritto della #farmacia Il presupposto dell'azione di risarcimento quindi è l'avvio di una istanza di riesame che fosse funzionale a consentire l’apertura della farmacia dopo che sia stata constata l'assenza di locali idonei nella zona assegnata. Leggi il blog con centinaia di casi svolti e risolti Tale istanza di riesame, peraltro, deve fare riferimento alla “ carenza di adeguata istruttoria nella deliberazione istitutiva della sede e, per l’effetto, alla necessità di riesame della delimitazione effettuata nella predetta delibera al fine di consentire, concretamente, il rispetto dell’art. 11 della L. n. 27/2012, ” Il Comune infatti è vincolato ad “ definizione delle zone delle sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 2, co. 1 e 2 della Lg. 2 aprile 1968, n. 475 ”. Quindi in mancanza di sede ed in mancanza di una adeguata istruttoria che ponga le basi per un riesame della situazione tale da rendere possibile l'apertura della sede è concretizzabile un danno per il farmacista vincitore di concorso. In merito alla quantificazione del danno, la giurisprudenza recente si rimette al meccanismo del codice (art. 34 cpa) che prevede una “ offerta da parte del Comune ” entro un determinato tempo solitamente 6 mesi, e secondo criteri specifici quali ad esempio: il pregiudizio da valutare dovrà essere costituito sia dal danno emergente (comprovato dalla ricorrente) che dal lucro cessante (quest’ultimo da determinarsi secondo obiettivi criteri, anche mediante commisurazione della redditività di attività strutturalmente similari, facendo anche riferimento alla documentazione prodotta dalla ricorrente nel presente giudizio); il periodo da considerare va, come accennato, dall’adozione del provvedimento lesivo annullato in primo grado, alla pubblicazione della sentenza di primo grado che lo ha annullato (passata in giudicato sul punto); dalla data di pubblicazione di tale sentenza, e fino all’effettiva corresponsione della somma, vanno computati gli interessi al tasso legale; la misura del danno deve avere comunque per oggetto il ristoro dell'intero pregiudizio subito dal danneggiato, in coerenza con la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile (Cass. civ., Sez. II, Sent., , n. 35024/2023). Deve poi essere precisato che in tema di locali idonei per la farmacia solo la destinazione c 1 appare adatta ed infatti ha precisato il Tar Palermo nella sentenza 14.04.2026 che 1051/2026: La necessità di eventuali “interventi di adeguamento e manutenzione” non può confondersi con la chiara e attuale inidoneità urbanistica degli indicati immobili di categoria C2 e C3 ad allocare una farmacia. Solo la destinazione d’uso C1 (commerciale) consente l’esercizio di una farmacia, mentre non sono locali idonei quelli aventi destinazione d’uso diversa, comprensibilmente esclusi dall’indagine di mercato condotta dal commissario ad acta alla base del provvedimento impugnato. Leggi pure: Farmacia rurale e trasferimento, un connubio difficile Come chiarito dal Tar Palermo, sentenza n. 2576/23, in caso di assoluta e oggettiva impossibilità a trovare un locale idoneo nella sede come originariamente perimetrata, il comune è ipso facto legittimato a rivedere i confini territoriali della sede onde consentire l’apertura di una nuova farmacia all’assegnatario, ancorché in una posizione meno periferica. La decisione di aprire una nuova farmacia, alla luc dell’acclarata impossibilità di garantire la presenza di un esercizio farmaceutico nella sede di periferia come in precedenza delimitata, assicura di per sé l’interesse pubblico a una migliore accessibilità del servizio farmaceutico da parte della cittadinanza, anche rispetto agli abitanti delle poche case sparse presenti in periferia, i quali dovrebbero comunque spostarsi verso il centro per trovare una farmacia e, in generale, accudire alle normali attività quotidiane. Conclusioni: Ecco quindi che a distanza di anni assistiamo alle prime condanne dei Comuni per mancata attuazione dei principi di insediamento delle Farmacie una volta che le stesse siano state assegnate ai vincitori di concorso che non siano riusciti ad aprire Hai un quesito? Leggi il Blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutica e Legislazione Farmaceutica Avv. Aldo Lucarelli
- La Tutela della Proprietà Intellettuale Vegetale nel Commercio Internazionale
La Tutela della Proprietà Intellettuale Vegetale nel Commercio Internazionale: Profili Legali e Gestione del Rischio Doganale Nel panorama dell'agrifood globale , la protezione delle innovazioni botaniche rappresenta un pilastro fondamentale per la sostenibilità economica dei costitutori. La gestione delle privative vegetali non è solo una questione burocratica, ma un complesso meccanismo legale che impatta direttamente sulla logistica e sulla validità delle transazioni commerciali transfrontaliere. Il Quadro Giuridico e la Durata della Protezione La tutela di una varietà vegetale nell'Unione Europea è regolata da norme rigorose che garantiscono al titolare l'esclusiva sullo sfruttamento commerciale per un periodo determinato. Per le specie ortofrutticole comuni, la durata della protezione è stabilita in 25 anni. È fondamentale sottolineare che questo termine non decorre dalla prima commercializzazione del prodotto, ma dalla data di concessione ufficiale del titolo da parte dell'autorità competente . Una varietà può essere considerata di pubblico dominio solo allo scadere di tale termine o in caso di rinuncia esplicita del titolare. Finché il titolo è attivo, ogni esportazione verso il mercato comunitario richiede una licenza valida, indipendentemente dalla longevità commerciale della varietà nel suo paese d'origine. Monitoraggio Doganale e Procedure di Sequestro Le autorità doganali agiscono come braccio operativo per la difesa dei diritti di proprietà intellettuale. Su segnalazione dei titolari dei diritti o dei loro rappresentanti, le dogane possono procedere al blocco dello svincolo delle merci sospettate di violazione. Una volta identificata una potenziale irregolarità, si attiva un protocollo d'urgenza: Notifica: L'autorità informa il destinatario e il titolare del diritto della sospensione della merce. Finestra di Intervento: Viene concesso un termine brevissimo (spesso ridotto a pochi giorni per i prodotti deperibili) per raggiungere un accordo transattivo o fornire prove di regolarità. Conseguenze: In assenza di una licenza o di un accordo, la procedura prevede la distruzione obbligatoria dei beni e l'avvio di procedimenti legali, che possono sfociare anche in ambito penale per l'usurpazione di titoli di proprietà industriale. La Tutela della Proprietà Intellettuale Vegetale nel Commercio Internazionale Gestione delle Controversie e Accertamento Tecnico Qualora un importatore intenda contestare il blocco della merce, la disputa si sposta su un piano tecnico-scientifico. La difesa può basarsi su due pilastri: 1. Verifica della Validità del Titolo : Accertare presso i registri ufficiali che la protezione sia ancora in vigore e non sia decaduta per mancato pagamento delle tasse di mantenimento o per decorrenza dei termini. 2. Identificazione Botanica: Contestare l'identità della varietà tramite analisi del **DNA** o esami morfologici comparativi. Se i risultati dimostrano che il prodotto non corrisponde alla varietà protetta, il sequestro deve essere revocato. Profili di Responsabilità e Costi Sotto il profilo economico, l'importatore è il soggetto primariamente esposto verso le autorità nazionali. A lui competono, in prima battuta, i costi di magazzinaggio, le spese di distruzione e le eventuali sanzioni amministrative. La possibilità di rivalersi sull'esportatore dipende esclusivamente dalla solidità dei contratti e dai termini di resa (Incoterms) pattuiti, che definiscono chi debba garantire la legittimità dei diritti di proprietà intellettuale sulla merce fornita. Ruolo chiave nelle procedure descritte sono svolte da CPVO come Ente Regolatore e di Registrazione La CPVO è l'agenzia dell'Unione Europea responsabile della gestione del sistema di privative comunitarie per le varietà vegetali. • Concessione dei Titoli: La CPVO esamina le domande e concede la protezione legale (titolo) alle nuove varietà, • Certificazione della Validità. La CPVO tiene il registro ufficiale che stabilisce la durata della protezione. Sussistono poi enti privati di carattere internazionale addetti alla gestione, riscossione e tutela delle privative, tramite la riscossione di royalties e supervisione del rispetto dei limiti legali anche tramite le segnalazioni agli enti nazionali. Leggi i post collegati e trova il tuo caso altrimenti contattaci In conclusione, la conformità alle licenze vegetali non è un'opzione, ma un requisito operativo. La tempestività nella risoluzione delle controversie pre-doganali rimane l'unica strategia efficace per evitare la perdita totale del carico e gravi ripercussioni legali sul mercato di destinazione. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- L’Abuso delle segnalazioni doganali
Abuso delle segnalazioni doganali fondate su brevetti scaduti: profili di illegittimità e responsabilità Nel commercio internazionale, gli strumenti di tutela della proprietà industriale affidati alle autorità doganali rappresentano un presidio fondamentale contro la contraffazione. Tuttavia, tali strumenti possono prestarsi a utilizzi distorsivi, in particolare quando vengano attivati sulla base di titoli di privativa ormai estinti. Si assiste, infatti, a un fenomeno crescente di segnalazioni doganali fondate su brevetti scaduti, finalizzate non alla tutela di un diritto effettivo, bensì all’ostacolo dell’attività concorrenziale. Tale prassi solleva rilevanti questioni sotto il profilo della legittimità dell’azione amministrativa e della responsabilità del segnalante. 2. Il venir meno della tutela: il pubblico dominio Il brevetto per invenzione attribuisce un diritto di esclusiva temporalmente limitato. Decorso il termine legale di protezione, l’invenzione cade in pubblico dominio, divenendo liberamente utilizzabile da chiunque. Ne consegue che: viene meno ogni facoltà di vietare produzione, commercializzazione o importazione; si estingue qualsiasi presupposto giuridico per azioni di contraffazione; risulta priva di fondamento ogni iniziativa amministrativa o cautelare basata sul titolo. L’attivazione di una procedura doganale fondata su un brevetto scaduto si traduce, pertanto, in un uso improprio di uno strumento pubblicistico in assenza di un diritto sostanziale. hai un caso particolare? Leggi il blog o contattaci 3. Il quadro normativo europeo e gli obblighi del titolare In ambito unionale, l’intervento delle autorità doganali è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 608/2013, che consente ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di presentare una domanda di intervento (AFA). Tale meccanismo si fonda su un principio di collaborazione tra privato e amministrazione, ma impone precisi obblighi al richiedente, tra cui: dichiarare che il diritto è valido ed efficace; fornire informazioni accurate e aggiornate; assumersi la responsabilità per eventuali danni derivanti da interventi ingiustificati. Ne deriva che la segnalazione basata su un titolo scaduto integra una violazione degli obblighi dichiarativi, con possibili conseguenze sia sul piano civilistico che amministrativo. 4. Territorialità dei brevetti e asimmetrie tra ordinamenti La protezione brevettuale è retta dal principio di territorialità: ciascun titolo produce effetti esclusivamente nell’ordinamento in cui è stato concesso. In Europa, i brevetti sono rilasciati dall’European Patent Office e, una volta concessi, devono essere convalidati nei singoli Stati membri. La loro durata ed efficacia possono variare in funzione di diversi fattori (tra cui il pagamento delle tasse di mantenimento o l’eventuale rilascio di certificati complementari). Pertanto: la scadenza di un brevetto negli Stati Uniti non comporta automaticamente la scadenza del corrispondente titolo europeo; tuttavia, essa può costituire un indice rilevante da verificare mediante accesso ai registri ufficiali. Ne consegue che ogni valutazione sulla legittimità dell’intervento doganale deve essere condotta con riferimento alla specifica giurisdizione interessata. 5. Illegittimità del blocco doganale e strumenti di reazione Qualora una spedizione venga bloccata sulla base di un brevetto scaduto, l’importatore può attivare una serie di rimedi: contestazione della misura doganale, mediante produzione di documentazione ufficiale attestante la cessazione del diritto; richiesta di svincolo immediato della merce; attivazione di procedimenti cautelari d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 700 c.p.c., in presenza di un danno grave e irreparabile. In tali ipotesi, il blocco risulta viziato da difetto assoluto di presupposto, con conseguente illegittimità dell’azione amministrativa. 6. Profili di responsabilità del segnalante Il soggetto che attiva una procedura doganale sulla base di un diritto inesistente si espone a diverse forme di responsabilità: responsabilità civile per i danni cagionati (costi di giacenza, ritardi, perdita di commesse), ai sensi dell’art. 2043 c.c.; lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ove emerga la mala fede o la colpa grave; possibile configurazione di concorrenza sleale o abuso del diritto, laddove l’iniziativa sia finalizzata a ostacolare indebitamente un concorrente. Il Regolamento (UE) n. 608/2013 prevede, inoltre, che il richiedente l’intervento possa essere chiamato a rispondere dei danni derivanti da misure ingiustificate. 7. Responsabilità dell’amministrazione doganale L’autorità doganale opera sulla base delle informazioni fornite dal titolare del diritto e non è tenuta a svolgere un accertamento pieno sulla validità del titolo. Tuttavia, qualora: venga fornita prova documentale certa della scadenza del brevetto; l’amministrazione ometta di riesaminare la misura; può configurarsi una responsabilità per inerzia o illegittimo esercizio della funzione amministrativa, sindacabile dinanzi all’autorità giudiziaria competente. Il Diritto al Contraddittorio: L’Articolo 22 del CDU come Argine agli Abusi Un fondamentale strumento di tutela contro l’uso arbitrario o distorto delle segnalazioni doganali è rappresentato dall'Articolo 22 del Codice Doganale dell'Unione (CDU). Tale norma sancisce il diritto dell'operatore economico di essere ascoltato prima che l’Autorità adotti qualsiasi decisione potenzialmente sfavorevole. In presenza di una segnalazione di irregolarità, l’Ufficio delle Dogane non può procedere a un blocco definitivo o a una rettifica d'accertamento "al buio": ha l’obbligo di comunicare all'importatore i motivi della contestazione, concedendo un termine di 30 giorni per presentare osservazioni e prove contrarie. Invocare l'Art. 22 significa trasformare una segnalazione unilaterale in un vero e proprio contraddittorio endoprocedimentale, obbligando l'Amministrazione a valutare i documenti prodotti dalla difesa (perizie tecniche, prove di pagamento, certificazioni d'origine) e a motivare analiticamente l'eventuale rigetto delle stesse, pena l'illegittimità dell'atto finale. 8. Considerazioni conclusive L’utilizzo delle procedure doganali su basi giuridiche inesistenti altera l’equilibrio tra tutela della proprietà industriale e libertà di concorrenza, trasformando uno strumento di protezione in un mezzo di pressione commerciale. In tale contesto, la verifica della validità temporale e territoriale dei titoli rappresenta un passaggio imprescindibile per prevenire e contrastare abusi. La corretta applicazione del quadro normativo unionale impone, dunque, che la vigilanza doganale rimanga ancorata alla sussistenza di diritti effettivi, evitando derive che possano compromettere la regolarità degli scambi e la certezza del diritto. Hai un caso specifico per Marchi e Brevetti o relativo all’Agenzia delle Dogane? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Ricorso Principale e il Ricordo Incidentale chi prevale?
Ci viene chiesto se in una controversia amministrativa in tema di appalto, sia esso di lavori o servizi o di beni anche di carattere farmaceutico, esista una priorità tra Ricorso principale e Ricorso Incidentale. Ricorso Principale e il Ricordo Incidentale chi prevale? Il ricorso principale rappresenta l'atto d'impulso processuale con cui il soggetto leso da un provvedimento amministrativo (ad esempio, un operatore economico non aggiudicatario) agisce in giudizio per ottenerne l'annullamento, mirando a soddisfare il proprio interesse finale (l'aggiudicazione) o strumentale (la ripetizione della gara). Al contrario, il ricorso incidentale (art. 42 CPA) è lo strumento di "difesa attiva" a disposizione del controinteressato (l'aggiudicatario) per introdurre nel giudizio domande autonome le cui sorti dipendono dall'esito del ricorso principale. La differenza fondamentale risiede nella direzione dell'attacco: mentre il ricorrente principale contesta l'illegittimità dell'aggiudicazione, il ricorrente incidentale contesta solitamente l'ammissione in gara del ricorrente principale, cercando di paralizzarne l'azione tramite un'eccezione di esclusione. Secondo l'orientamento attuale, la distinzione non comporta più una priorità automatica del ricorso incidentale "escludente"; al contrario, si privilegia l'esame del ricorso principale per garantire l'economia processuale e la tutela dell'interesse alla corretta indizione di una nuova procedura, qualora l'intera gara risultasse viziata. Hai un caso? Leggi il blog e contattaci il Consiglio di Stato nella sentenza 594/2026 intende infatti dare continuità all’orientamento giurisprudenziale, ormai granitico, che si ispira a ragioni di economia processuale e risulta coerente con il principio di ordine logico, secondo cui, specie in materia di appalti, deve procedersi all’esame in via prioritaria del ricorso principale integrato dai motivi aggiunti in quanto “ il rigetto del ricorso principale comporta in ogni caso l’assorbimento del ricorso incidentale (espressamente o implicitamente) subordinato o condizionato all’accoglimento di quello principale ” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 5/2015). Vale rammentare, al riguardo, che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 5 settembre 2019, pronunciata nella causa C-333/18, pur non risolvendo la precipua problematica in esame, ha statuito che, a prescindere dal numero dei concorrenti e dall’ordine di esame dei “gravami incrociati escludenti”, il ricorso principale deve essere sempre e comunque esaminato nel merito, in quanto - anche se l’offerta del ricorrente principale sia giudicata irregolare - l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe constatare l’impossibilità di scegliere un’altra offerta regolare e procedere di conseguenza all’indizione di una nuova procedura di gara, vale a dire che, qualora il ricorso dell’offerente non prescelto fosse giudicato fondato, l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare gli atti della procedura e di avviare una nuova procedura di affidamento, in considerazione del fatto che le restanti offerte regolari non corrispondono sufficientemente alle attese dell’amministrazione stessa (cfr. paragrafi 27 e 28 della citata sentenza della Corte di giustizia della Unione Europea). Orbene, facendo applicazione del dictum della Corte di Giustizia, secondo cui nei giudizi aventi ad oggetto le pubbliche commesse, è meritevole di tutela sia l’interesse legittimo “finale” ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, sia quello “strumentale” alla partecipazione ad un eventuale procedimento di gara rinnovato, si è validamente sostenuto che “ non potendo l’accoglimento del gravame incidentale determinare l’improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale, in caso di fondatezza dell’incidentale, la titolarità dell’interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, estranee al rapporto processuale, il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto nel senso che il ricorso principale va in ogni caso esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale ” ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2025, n. 7226; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, 3 settembre 2024, n. 16064; sez. III-quater, 11 novembre 2021, n. 11602; Consiglio di Stato, sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431). Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Brevetti vegetali e privative varietali: differenze, modelli internazionali e tutela in Italia
La protezione giuridica delle nuove varietà vegetali rappresenta oggi uno degli strumenti centrali per sostenere l’innovazione nel settore agroalimentare. Tra miglioramento genetico, ricerca agronomica e valorizzazione commerciale, i costitutori di nuove varietà necessitano di strumenti efficaci per tutelare i propri investimenti. Plant Patents Usa A livello internazionale, esistono due principali modelli di protezione: il sistema dei brevetti vegetali, tipico degli Stati Uniti; il sistema delle privative per ritrovati vegetali, promosso dalla UPOV e adottato in Europa. Comprendere le differenze tra questi sistemi è essenziale, soprattutto per chi opera o intende operare nel mercato europeo e italiano. Il modello statunitense: i plant patents Negli Stati Uniti, le nuove varietà vegetali possono essere tutelate attraverso i cosiddetti plant patents, disciplinati dal Plant Patent Act. Questo sistema si caratterizza per: la protezione di varietà riproducibili per via asessuata (ad esempio tramite talee o stoloni), una descrizione prevalentemente morfologica della pianta, una procedura relativamente snella rispetto ad altri modelli. Il titolare del brevetto ottiene un diritto esclusivo sulla riproduzione e commercializzazione della varietà, con una durata generalmente pari a 20 anni. Tuttavia, si tratta di un sistema con minori eccezioni rispetto al modello europeo, e quindi con una tutela più “rigida”. Il modello internazionale: il sistema UPOV A livello globale, il riferimento principale è la UPOV, che ha sviluppato un sistema armonizzato di protezione delle varietà vegetali. Questo modello si basa su una tutela sui generis, distinta dal brevetto industriale, fondata su criteri tecnici ben definiti: Requisiti di protezione (criteri DUS) Una varietà deve essere: Nuova Distinta Uniforme Stabile A differenza del sistema statunitense: la protezione riguarda la varietà nel suo complesso, copre sia la riproduzione sessuata che asessuata, richiede prove tecniche ufficiali per verificare i requisiti. Il quadro europeo: la privativa comunitaria In Europa, la tutela delle varietà vegetali è fortemente armonizzata e gestita principalmente a livello sovranazionale attraverso il sistema della privativa comunitaria. L’autorità competente è il Community Plant Variety Office (CPVO), che rilascia diritti validi in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Questo sistema garantisce: una protezione uniforme sul territorio UE, procedure tecniche standardizzate, elevato livello di certezza giuridica. La disciplina in Italia In Italia, la tutela delle varietà vegetali si inserisce nel quadro europeo ed è disciplinata dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005), in linea con i principi UPOV. È importante chiarire che: le varietà vegetali non sono brevettabili come invenzioni industriali, la protezione avviene tramite privativa per ritrovati vegetali. Diritti conferiti e limiti alla tutela Il titolare di una privativa vegetale gode di diritti esclusivi su: produzione e riproduzione, commercializzazione, esportazione e importazione, detenzione a fini commerciali del materiale di propagazione. Tuttavia, il sistema europeo introduce importanti bilanciamenti. 1. Breeder’s exemption Altri costitutori possono utilizzare liberamente la varietà protetta per svilupparne di nuove. 2. Farmer’s privilege (limitato) In alcuni casi, gli agricoltori possono riutilizzare parte del raccolto come materiale di semina, nel rispetto di condizioni specifiche. 3. Varietà essenzialmente derivate (EDV) Le varietà molto simili a una già protetta possono richiedere l’autorizzazione del titolare originario. Questi elementi rendono il sistema europeo più equilibrato tra tutela dell’innovazione e interesse collettivo. Durata della protezione La durata della tutela varia a seconda del sistema: Unione Europea / Italia: fino a 25 anni (30 per alcune specie come vite e alberi) Stati Uniti (plant patents): 20 anni Brevetti biotecnologici e varietà vegetali Un aspetto spesso fonte di confusione riguarda la distinzione tra varietà vegetali e invenzioni biotecnologiche. Nel contesto europeo: le varietà vegetali non sono brevettabili, ma possono essere brevettate: sequenze genetiche, processi di ingegneria genetica, tecnologie applicate al miglioramento vegetale. Questo crea un sistema “ibrido”, in cui: la varietà è protetta da privativa, la tecnologia sottostante può essere coperta da brevetto. Bisogna poi precisare che “plant patent” statunitense: non è direttamente valido in Italia, e non si “trasferisce” automaticamente, Infatti richiede una nuova tutela tramite privativa vegetale europea o nazionale. Il sistema europeo, basato sulla UPOV, è più rigoroso ma anche più equilibrato, e rappresenta l’unico strumento efficace per proteggere una varietà vegetale nel mercato italiano. Conclusioni Il confronto tra modelli evidenzia due approcci distinti: Il sistema statunitense è più semplice e diretto, orientato alla tutela commerciale immediata. Hai un caso? Contattaci Il sistema europeo, basato sulla UPOV, è più strutturato e tecnico, con un forte equilibrio tra diritti esclusivi e libertà di utilizzo. Per gli operatori italiani ed europei, la privativa vegetale rappresenta lo strumento principale di tutela, inserito in un contesto normativo avanzato e armonizzato. In un mercato agricolo sempre più competitivo e innovativo, conoscere questi strumenti non è solo utile, ma strategico per valorizzare ricerca, sviluppo e investimenti nel settore primario. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- La privativa vegetale guida sintetica alla tutela delle nuove varietà
La privativa vegetale guida sintetica alla tutela delle nuove varietà La privativa per ritrovati vegetali è lo strumento giuridico che protegge le nuove varietà di piante in Europa, garantendo al costitutore un diritto esclusivo sul loro sfruttamento commerciale. Si tratta di un sistema “sui generis”, distinto dal brevetto industriale e armonizzato secondo i principi della UPOV. In altro post abbiamo analizzato i Plant Patents USA ed i limiti di tutelabilita in Italia, leggi qui 👈 La privativa vegetale, un sistema unitario a livello europeo La tutela è concessa principalmente tramite la privativa comunitaria, rilasciata dal Community Plant Variety Office (CPVO) . Questo titolo ha validità in tutta l’Unione Europea, evitando la necessità di registrazioni nazionali multiple e garantendo uniformità di protezione. Requisiti di protezione: Per ottenere la privativa, una varietà deve soddisfare i criteri fondamentali: Novità (assenza di commercializzazione prolungata), Distinzione (differenza rispetto a varietà note), Uniformità (omogeneità tra le piante), Stabilità (costanza delle caratteristiche nel tempo). Questi requisiti sono verificati tramite prove tecniche ufficiali (test DUS). Hai un caso? Contattaci Diritti del titolare: La privativa conferisce diritti esclusivi su: produzione e riproduzione, commercializzazione, importazione ed esportazione, detenzione a fini commerciali. La tutela si estende anche al materiale raccolto e alle varietà essenzialmente derivate, evitando imitazioni troppo simili. Limiti ed equilibrio del sistema Il modello europeo è caratterizzato da un importante bilanciamento tra tutela e interesse pubblico. In particolare: la breeder’s exemption consente l’uso della varietà per creare nuove varietà, il farmer’s privilege permette, in alcuni casi, il riutilizzo del raccolto come seme, è sempre ammesso l’uso sperimentale. Durata e ambito: La protezione dura: fino a 25 anni per la maggior parte delle specie, fino a 30 anni per colture come vite e alberi. La privativa vegetale europea rappresenta uno strumento essenziale per il settore agricolo e vivaistico: tutela l’innovazione, favorisce gli investimenti e, allo stesso tempo, mantiene un equilibrio con la ricerca e l’interesse collettivo. Per chi sviluppa nuove varietà, è il riferimento imprescindibile per operare nel mercato europeo. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Perché anche un’Istanza errata deve essere valutata dal Comune dalla Asl o dalla Regione
Cosa é il Clare Loqui? É il principio di garanzie dell’analisi delle Istanze poste da un privato alla Pubblica Amministrazione. Immaginiamo che l’istanza sia per un cambio di destinazione d’uso e citi male la normativa oppure sia rivolga ad un trasferimento di farmacia oppure ad un permesso di costruzione, e bene anche l’istanza mal posta andrà valutata senza formalità. Clare Loqui Vuol dire esprimersi in modo chiaro, comprensibile e non ambiguo, nell’ambito del diritto vuol dire fornire una risposta esplicita alle istanze dei cittadini e quindi non nascondersi dietro formule vaghe, silenzi o tecnicismi inutili. Tale principio secondo il Consilglio di Stato é applicabile anche alle Istanze del privato (CdS 2084/2026) Come ricordato dal CdS (sentenza n. 9014 dell’11 novembre 2024), essa ha progressivamente ampliato i presupposti per la sua configurabilità del Clare Loqui ovvero l’obbligo della pubblica amministrazione di valutate le istanze del privato cittadino o di un tecnico con riferimento ai canoni di buona fede e conservazione di cui agli artt. 1366 e 1367 c.c.. La giurisprudenza del Consiglio ha infatti osservato che se è vero che il privato non è onerato dell’esatta qualificazione giuridica delle istanze dirette alla Pubblica Amministrazione né è tenuto ad utilizzare una precisa terminologia giuridica, non altrettanto è a dirsi per l’Amministrazione destinataria delle domande dei cittadini, la quale, invece, ha l’obbligo di qualificare esattamente ogni richiesta ricevuta sulla base dell’oggetto e dello scopo della stessa, procurando di accoglierla nei termini degli istituti applicabili in relazione al contesto fattuale e giuridico nel quale l’istanza si inserisce ed in coerenza con le finalità avute di mira dal richiedente. Ne consegue che l’Amministrazione deve tener conto della volontà manifestata dal privato, siccome obiettivamente ricavabile dalla domanda formulata, mediante il ricorso alle comuni regole dell’interpretazione giuridica (Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3452). La pubblica amministrazione al vaglio del Clare Loqui Ecco quindi che anche Istanze errate o mal circostanziate non possono essere ignorate il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione è governato dal principio di buona fede e da un ruolo "servente" dell'ente pubblico, il quale ha l'obbligo giuridico di rispondere in modo chiaro ( clare loqui) a ogni istanza, anche se manifestamente infondata o inammissibile. In particolare, l'Amministrazione non può trincerarsi dietro un'errata terminologia tecnica utilizzata dal privato, ma deve riqualificare d'ufficio l'istanza in base al suo scopo oggettivo l’obbligo di provvedere è configurabile anche in relazione agli atti generali e, segnatamente, a quelli di pianificazione e di programmazione, Cons. Stato, sentenza n. 9014 del 2024, cit.). con la costrinse che é sempre possibile ricorre al TAR contro il silenzio poiché In sostanza, l’azione avverso il silenzio è impraticabile solo laddove manchi uno specifico e individuato destinatario dell’azione amministrativa (così in termini, Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2009, n. 4351, Anche rispetto agli atti generali possono quindi “ essere individuati interessi legittimi differenziati (Cons. Stato, sentenza n. 7316 del 2020). Anche la Corte costituzionale ha da tempo affermato che i principi generali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 - e, in particolare, quelli contemplati dall'art. 2, comma 2, che impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento entro il termine all’uopo definito dalla legge - debbono essere applicati anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione. Tale dovere, peraltro, prescinde dal fatto che il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio. In entrambi i casi, l’inosservanza del termine per la definizione del procedimento, pur non comportando la decadenza dal potere, connota in termini di illegittimità il comportamento della pubblica amministrazione, con conseguente possibilità per i soggetti interessati di ricorrere in giudizio avverso il silenzio-rifiuto ritualmente formatosi, al fine di tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive attraverso l'utilizzo di tutti i rimedi apprestati dall'ordinamento (Corte cost., sentenze n. 176 del 2004, n. 355 del 2002, nonché n. 262 del 1997). Leggi il blog e trova il tuo caso La sentenza richiamata CdS 2084/2026 stabilisce che il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione è governato dal principio di buona fede e da un ruolo " servente " dell'ente pubblico, il quale ha l'obbligo giuridico di rispondere in modo chiaro ( clare loqui) a ogni istanza, anche se manifestamente infondata o inammissibile. In particolare, l'Amministrazione non può trincerarsi dietro un'errata terminologia tecnica utilizzata dal privato, ma deve riqualificare d'ufficio l'istanza in base al suo scopo oggettivo e al contesto normativo, garantendo una risposta espressa anche in materia di atti generali di pianificazione qualora l'obbligo di provvedere sia vincolato nell'an Hai un caso? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Amministrativo Avv Aldo Lucarelli L’articolo contiene opinioni dell’autore
- Il permesso di costruzioni in deroga
In tema di permesso di costruire in deroga ex art. 14 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la competenza del consiglio comunale a pronunciarsi previamente sull’istanza del privato sussiste esclusivamente nei casi in cui la deroga incida sui parametri edilizi e sulle destinazioni d’uso ammissibili nei limiti consentiti dalla norma, previa valutazione comparativa dell’interesse pubblico e privato. Tale competenza deve invece escludersi qualora l’istanza sia diretta, in realtà, ad ottenere una modifica della zonizzazione urbanistica dell’area, risolvendosi in una variante allo strumento urbanistico generale, estranea all’ambito applicativo dell’istituto della deroga e soggetta alle diverse procedure e garanzie proprie della pianificazione urbanistica. (Tar Sicilia n. 728/2026) Il permesso di costruire in deroga e le competenze comunali Il perimetro applicativo dell'art. 14 d.P.R. 380/2001: tra deroga edilizia e divieto di variante occulta L'istituto del permesso di costruire in deroga , disciplinato dall'art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, si configura come uno strumento eccezionale volto a bilanciare il rigore della pianificazione urbanistica con specifiche esigenze di interesse pubblico. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa più recente ne delimita rigorosamente l’ambito di applicazione, chiarendo che la competenza del Consiglio Comunale a pronunciarsi sull'istanza sussiste solo qualora l'intervento incida sui parametri edilizi (densità, altezza, distanza) o sulle destinazioni d’uso ammissibili nei limiti della norma. Ne consegue che la deroga non può mai tradursi in una "variante impropria": qualora l’istanza del privato miri a una modifica della zonizzazione — ovvero un mutamento strutturale della funzione assegnata all'area dallo strumento urbanistico generale — l'istituto della deroga deve ritenersi inapplicabile. In tali casi, l'amministrazione non è chiamata a una valutazione comparativa degli interessi ex art. 14, poiché la richiesta esula dalle competenze semplificate del Consiglio, dovendo invece soggiacere alle più rigide procedure di pianificazione urbanistica , poste a garanzia della partecipazione democratica e della coerenza complessiva del territorio. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- L’indennità di avviamento nella gestione provvisoria della farmacia: oltre il formalismo dell’art. 110 TULS
L’indennità di avviamento nella gestione temporanea della farmacia: oltre il formalismo dell’art. 110 TULS La determinazione dell’indennità di avviamento spettante al gestore provvisorio di una farmacia è da decenni oggetto di un acceso dibattito tra una visione puramente "fiscale" e una visione "aziendalistica". Una recente evoluzione giurisprudenziale sta però segnando un punto di svolta, imponendo di superare il rigido calcolo algebrico basato sui soli redditi dichiarati. Leggi pure Concorso Farmacie ed il danno da mancata apertura Il limite del criterio fiscale (Art. 110 TULS) L’art. 110 del R.D. 1265/1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) aggancia la liquidazione dell’indennità ai redditi medi degli ultimi cinque anni. Molte attività di valutazione tendono ancora oggi ad applicare questo parametro in modo asettico, limitandosi a trasporre i dati dei quadri RG delle dichiarazioni fiscali in un algoritmo di calcolo. Segui la pagina on Line Tuttavia, questo approccio presenta criticità insuperabili, ad avviso di chi scrive, quando ci si trova di fronte a: Gestioni di durata inferiore al quinquennio : In questi casi, il parametro normativo perde la sua forza vincolante, lasciando al Giudice il compito di individuare un criterio equo basato sul "prudente apprezzamento". Fasi di startup o emergenze congiunturali : Utilizzare l'utile netto durante periodi di crisi (come l'emergenza COVID-19) o in fasi iniziali di gestione (caratterizzate da alti costi di avviamento e ammortamenti) finisce per restituire un valore aziendale distorto, spesso prossimo allo zero, che non riflette la reale quota di mercato della farmacia. Il paradosso del valore della Farmacia dall'Utile al Fatturato Il paradosso emerge chiaramente confrontando due metodologie di valutazione, elementi spesso incotranti in altre fasi della vita della farmacia, ad esempio nel caso vendita tra privati. Contattaci per un Tuo caso Il Metodo Reddituale: Basato sull'utile netto. Se una farmacia dichiara utili contenuti per scelte gestionali o fiscali, l'indennità risulterà irrisoria Il Metodo dei Multipli (Mercato): Basato sul Volume d'Affari (Fatturato) . Nel libero mercato, una farmacia viene valutata tra 1.1 e 1.5 volte il fatturato annuo. Il fatturato è l'unico dato che certifica il passaggio della clientela e la tenuta dell'avviamento commerciale, indipendentemente dall'efficienza fiscale del gestore uscente. La svolta della Cassazione 2025 La sentenza della Corte di Cassazione n. 3374/2025 ha chiarito definitivamente la natura dell'indennità. “ In tema di esercizi farmaceutici, l'indennità dovuta dal gestore subentrante, ai sensi dell'art. 110 del r.d. n. 1265 del 1934, in favore del precedente titolare, per evitare che subisca un ingiustificato depauperamento, costituisce il corrispettivo per l'avviamento, in termini di clientela, derivante dalla conclusa gestione e va riconosciuta tenendo conto dei criteri elaborati in materia di continuità aziendale commerciale, attesa la connotazione spiccatamente imprenditoriale dell'attività trasferita, con conseguente esame anche degli elementi estranei alla disciplina pubblicistica.” Cass. Civ. 10.02.2025 n.3374 Non si tratta quindi ad avviso di chi scrive di un mero "premio fiscale", ma di un indennizzo volto a: Compensare la capacità di profitto acquisita : Tale capacità risiede nel giro d'affari consolidato. Evitare l'ingiustificato depauperamento : Il titolare uscente non può ricevere una somma che sia drasticamente inferiore all'investimento iniziale o al valore di mercato dell'asset trasferito. Valorizzare la continuità aziendale : Il Giudice deve considerare elementi "estranei alla disciplina pubblicistica", attingendo ai criteri del diritto commerciale e aziendale. Le nostre conclusioni In sede di contenzioso, è consigliabile non limitarsi a una "fredda" analisi dei modelli fiscali. È necessario integrare la valutazione con la "normalizzazione" dei dati (espungendo anomalie come il COVID) e, soprattutto, con l'adozione di parametri legati al volume d'affari, unici garanti di una liquidazione che sia davvero equa e proporzionata al valore reale della farmacia nel mercato odierno, ed ad avviso di chi scrive, maggiormente aderente al dato giurisprudenziale della Corte di Cassazione che premia la capacità di profitto della farmacia come impresa, cercando di non depauperare l'attività del gestore uscente. Segui il blog e rimani aggiornato Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli il post presenta opinioni dell'autore.
- Concorsi Farmacie, questioni procedurali delle aperture a seguito di nuovi interpelli
Concorso Straordinario Farmacie: Decadenza, Incompatibilità e Obbligo di Apertura, tutto sul nuovo interpello Campania di Marzo 2026. Il Decreto Dirigenziale n. 115 del 16 marzo 2026 della Regione Campania ha indetto il "III interpello" del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, bandito originariamente nel 2013, offrendo l'occasione per analizzare alcuni degli istituti giuridici più delicati del diritto farmaceutico: la decadenza dall'assegnazione, il regime delle incompatibilità e l'obbligo di apertura nei 180 giorni. Concorso Farmacie, La Decadenza dall'Assegnazione La decadenza dalla sede farmaceutica assegnata costituisce uno degli effetti più gravi che possono colpire il vincitore del concorso straordinario. Con il Decreto Dirigenziale n. 16 del 16 febbraio 2026, la Regione Campania ha dichiarato la decadenza di tutte le candidature interpellate nel II interpello che non hanno risposto o non hanno dato seguito all'apertura della sede farmaceutica assegnata, ma quando interviene al decandenza di una sede assegnata del concorso farmacie? La decadenza può derivare da due ordini di cause: volontaria ( ad esempio mancata risposta all'interpello o rinuncia) oppure automatica/legale per il mancato rispetto del termine di 180 giorni previsto per l'apertura. Leggi pure: Concorso Farmacie la decadenza dall'assegnazione La decadenza dall'assegnazione del Concorso va tenuta distinta dalla decadenza dell'autorizzazione della farmacia per cause sopravvenute, ovvero per la verifica successiva compiuta dagli organi regionali della mancata presenza dei requisiti richiesti per l'apertura. Sul punto leggi: "Farmacia, la decadenza dell'autorizzazione" "Concorso e la decadenza da nuova assegnazione" Farmacie Revoca e decadenza dell'autorizzazione La decadenza dell'autorizzazione della Farmacia a distanza di anni Va tuttavia tenuto presente che la "decadenza" da un concorso è comunque un atto amministrativo ed in quanto tale impugnabile nei successivi 60 giorni. Il caso campano offre tuttavia un esempio significativo di " decadenza non imputabile al candidato ": la candidatura decaduta ha ricevuto in assegnazione la sede farmaceutica di un noto Comune ma tale sede è stata soppressa con Delibera Comunale nel 2025, impedendo oggettivamente l'apertura per cause estranee alla volontà dell'assegnatario . In questi casi l'amministrazione ha riconosciuto la possibilità di riammettere il candidato al successivo interpello Concorso errori Procedurali e Reintegrazione Un altro caso emblematico del decreto campano riguarda l'aggiornamento del proprio indirizzo PEC , per il quale l’istanza del Privato non fu recepita dalla piattaforma ministeriale, determinandone l'erronea inclusione tra le posizioni decadute per mancata partecipazione all'interpello. La Regione ha pertanto correttamente disposto la sua riammissione al III interpello, riconoscendo che la decadenza era conseguenza di un " vizio procedurale imputabile all'amministrazione " e non al candidato. Leggi Concorso Farmacie ed il danno da mancata apertura Attenzione non si tratta di disattenzione o di dimenticanza imputabile al candidato, come spesso ci è stato chiesto. Nel concorso straordinario ma anche in quello ordinario è sovente accaduto che il candidato o il candidato - referente abbia "dimenticato" di controllare la casella PEC per piu' settimane, perdendo di fatto l'opportunità di partecipare. Leggi pure: Associati Farmacisti ed il caso di mancata risposta all'interpello del Concorso Questo precedente sottolinea come la decadenza debba sempre essere valutata nella sua causa concreta, distinguendo tra inadempimento volontario e circostanze oggettive. Concorso Farmacie il nuovo interpello Campania, casi e questioni operative Concorso Farmacie il nuovo interpello Campania, casi e questioni operative concorso ed il meccanismo delle incompatibilità Il regime delle incompatibilità in diritto farmaceutico è disciplinato principalmente dagli artt. 7 ed 8 della Legge n. 362/1991, che stabilisce una serie di divieti di cumulo applicabili sia ai singoli farmacisti titolari sia ai soci di società farmaceutiche. Sul punto leggi pure: le incompatibilità del diritto farmaceutico Le principali ipotesi di incompatibilità riguardano - Attività nel settore del farmaco : è incompatibile qualsiasi altra attività nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco (art. 8, co. 1, lett. a) L. 362/1991) - Titolarità o collaborazione in altra farmacia : vietata la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia (art. 8, co. 1, lett. b) L. 362/1991) - Rapporto di lavoro pubblico o privato : sussiste incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, sia nel pubblico che nel privato (art. 8, co. 1, lett. c) L. 362/1991) argomenti ben noti affrontati in molti altri post tra cui Vi consiglio: Concorso Farmacie e l'incompatibilità del socio Il Consiglio di Stato, con il parere del 3 gennaio 2018, ha definitivamente chiarito che tali incompatibilità si applicano anche ai vincitori del concorso straordinario , senza distinzioni tra concorsi ordinari e straordinari. Nel decreto campano, l'istruttoria della U.O.S. Politiche del Farmaco ha comportato l'esclusione dal III interpello di ben 15 candidature per cause di incompatibilità riscontrate, a dimostrazione della rilevanza pratica di questo controllo. Ma Quando Devono Cessare le Incompatibilità? Un aspetto cruciale, spesso fonte di dubbi tra i vincitori, è il momento in cui le incompatibilità devono essere rimosse . Secondo la giurisprudenza prevalente e le disposizioni del bando campano, le condizioni di compatibilità non devono necessariamente sussistere al momento dell'assegnazione, bensì al momento della richiesta di autorizzazione all'apertura . Il decreto campano, al punto 3, precisa che gli assegnatari dovranno rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità (dimissioni da lavoro dipendente, rinuncia alla precedente titolarità) nei 180 giorni successivi alla notifica dell'assegnazione , o comunque entro l'apertura della farmacia, pena la decadenza. Questo crea un'importante "finestra operativa" per organizzare la transizione professionale, chiarendo che la fase dell'assegnazione è diversa dalla fase concorsuale, in cui vi è la cristallizzazione dei requisiti di partecipazione, che a loro volta sono differenti dai requisiti di autorizzazione. La triplice natura dei requisiti, ovvero quelli di partecipazione, quelli durante il concorso e quelli post assegnazione rende la disciplina assai variegata. Leggi pure Concorso Farmacie come tutelare i requisiti nel decorso del tempo Concorso e l'obbligo di Apertura nei 180 Giorni Il termine di 180 giorni per aprire la farmacia assegnata è una delle scadenze più stringenti dell'intera procedura. La Regione Sardegna ad esempio come altre Regioni, in un proprio decreto, ha espressamente dichiarato la decadenza degli assegnatari che non provvedono ad aprire la farmacia nei termini previsti dall'art. 11 del bando di concorso. Il mancato rispetto di tale termine è direttamente sanzionato con la perdita dell'assegnazione e il conseguente reinserimento della sede tra quelle disponibili per gli interpelli successivi. Apertura e La Proroga per Cause Operative Tuttavia, la giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto che il termine dei 180 giorni non è da considerarsi strettamente perentorio quando esistano cause oggettive che rendano impossibile l'apertura. Il TAR Calabria, con una sentenza significativa, ha stabilito che la Regione non può rifiutare una proroga se i vincitori hanno comprovato la completa inesistenza di locali idonei nella zona assegnata. Nel caso esaminato dal TAR, l'unico locale disponibile nella pianta organica era accessibile solo dal settembre dell'anno successivo, e ciò ha giustificato l'annullamento del diniego regionale alla proroga. Nella stessa vicenda il Tar ha analizzato anche il collegato caso della illegittimità della doppia partecipazione al concorso. (Tar Calabria n. 1758/2021), secondo cui: " Segnatamente, l’art. 11, comma 5, d.l. 1/2012 permette ai farmacisti unicamente di partecipare al concorso per più sedi (in due sole regioni o province autonome), ma non anche di ottenerle entrambe, poiché in caso di doppia assegnazione sovviene l’obbligo sancito in via generale dall’art. 112 r.d. 1265/1934 di optare per l’una o per l’altra: « l’art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, ha inteso riaffermare la regola dell’alternatività nella scelta tra l’una e l’altra sede da parte dei farmacisti persone fisiche che partecipano al concorso straordinario, in coerenza con la regola generale dell’art. 112, comma primo e terzo, del R.D. n. 1265 del 1934, sicché il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l’una o per l’altra sede » (Cons. Stato, Ad. Plen., 17 gennaio 2020, n. 1). Concorso Farmacie e la proroga all'apertura Il Consiglio di Stato (sent. 887/2023) ha ulteriormente chiarito che il termine di decadenza, non previsto direttamente dalla legge ma introdotto dal bando regionale per esigenze organizzative, **può essere legittimamente prorogato purché l'istanza sia presentata tempestivamente e le ragioni siano documentate. In pratica, una proroga ben motivata e presentata prima della scadenza è molto difficilmente rifiutabile da parte dell'amministrazione. si legge nella sentenza Consiglio di Stato n. 887/2023 in tema di proroga: " Quanto, infine, alla riproposta censura afferente alle proroghe concesse dall’Amministrazione alla controinteressata per l’apertura della nuova sede farmaceutica, rispetto all’originario termine di decadenza di dodici mesi, è sufficiente osservare che, nella specie, si tratta invero di un termine decadenziale, non previsto dalla legge, ma dalla stessa Regione fissato nel d.d. n. 479 del 2018, essenzialmente per esigenze di programmazione e organizzazione del servizio farmaceutico. È evidente quindi che l’Amministrazione regionale aveva ampia discrezionalità nel valutare le ragioni addotte dalla controinteressata a sostegno delle proprie istanze di proroga, dovendo queste essere commisurate non già a un dato astratto ossia al carattere imputabile o non imputabile, oggettivo o soggettivo, delle ragioni medesime, quanto alle ridette esigenze, delle quali, solo la Regione era titolare. Se dunque, nonostante il decorso del tempo, rimaneva opportuno consentire l’apertura della nuova sede farmaceutica alla controinteressata - anziché operare scelte differenti - la proroga del termine di decadenza, purché tempestivamente richiesta come nella specie avvenuto, ben poteva essere legittimamente concessa. Le Principali Cause che Giustificano la Proroga Nella pratica abbiamo riscontrato che i casi di proroga attengono spesso alla mancanza di locali idonei nella pianta organica, a volte a dubbi sui confini della sede farmaceutica assegnata, come nel caso in cui nel perimetro della pianta la strada di mezzo non è divisa tra numeri pari e numeri dispari. Casi piu' isolati hanno riguardato la soppressione della sede da delibera comunale, caso richiamato nel decreto del III interpello Campania, o casi derivanti da ricorsi. Leggi il blog in diritto farmaceutico e trova il tuo caso Un caso degno di nota è quello espressamente richiamto nel decreto campano circa la presenza di lavori di bonifica conseguenti a eventi calamitosi, circostanza che rende inevitabile e legittima la proroga già in sede di assegnazione. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Prima di chiudere una precisazione in tema di pianta organica e notifica della nuova pianta, a tal proposito è stato osservato dal Consiglio di Stato 887/2023 che “ la perimetrazione dell’ambito territoriale di competenza delle sedi farmaceutiche, essendo espressione del potere di valutazione e di pianificazione sul territorio di offerta dei prodotti farmaceutici, onde soddisfare in modo organico e razionale le necessità degli utenti di accedere a un servizio ritenuto essenziale per le esigenze di assistenza e di cura, costituisce atto programmatico generale e, pertanto, è un provvedimento che non necessita di notificazione individuale, sicché, in tale fattispecie, il dies a quo per l’impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine per la pubblicazione ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 ottobre 2020, n. 5945, afferente proprio a fattispecie che coinvolgeva due sole farmacie; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2013, n. 4523). Concorso e Dispensario Farmaceutico Il Consiglio di Stato nelle recenti pronunce in tema di compresenza tra Dispensario Farmaceutico e Farmacie, anche di nuova istitutuzione ha precisato anche con specifico riferimento alla disciplina regionale campana – che “ la compresenza tra farmacia attiva dispensario ordinario deve di massima ritenersi esclusa, in quanto contraddice la natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispenario risultando la stessa altresì confliggente con la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, che deve rispondere ai principi ispiratori della normativa statale, e segnatamente quello di assicurare la capillarità e l’adeguata distribuzione dell’assistenza farmaceutica, non tralasciando zone scoperte ”, sentenza CdS n. 6799/2025 richiamata in CdS 9068/2025, ove è stato però aggiunto che la coesistenza, nel medesimo bacino di utenza, fra farmacia e dispensario pur normalmente “ atipica ed eccezionale” , non può essere esclusa in linea di principio, ove sussista comunque la necessità, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, di garantire la cura del ridetto interesse primario (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2240/2021). Tutte le argomentazioni che precedeno infatti vanno calate in una normativa di rango primario - legge nazionale - e normativa applicativa di base regionale che vede preponderante la garanzia del corretto svolgimento della dispensazione dei farmaci - anche - a discapito dell'attività imprenditoriale del singolo farmacista. Corrollario di quanto sopra è racchiuso nei passi di questa sentenza: “ Nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione, non potendo il Giudice Amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall’Amministrazione comunale. Alla realizzazione dell’equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l’area del merito amministrativo ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2023, n. 3329). Inoltre, “ seppure l’Amministrazione debba tenere in considerazione ai fini del compimento di una scelta equilibrata e ragionevole l'interesse commerciale dei farmacisti , che persegue una finalità di stimolo della concorrenza, resta fermo però che, secondo i principi generalmente applicati laddove venga in rilievo l'esercizio di un potere di matrice discrezionale, l'interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell'interesse pubblico ” (Cons. Stato, sez. III, 24 gennaio 2018, n. 475). Conclusioni: la complessità e la varietà del quadro normativo, unita alla stratificazione di decenni di giurisprudenza amministrativa su concorsi nati nel 2013 e ancora in corso nel 2026, rende indispensabile cautela e professionalità nella gestione del concorso e dell'apertura della sede. Hai un dubbio o un caso? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- L’asta immobiliare come una opportunità da cogliere
Asta immobiliare: come partecipare, quando scatta l’assegnazione diretta e quali documenti servono Partecipare a un’asta immobiliare può sembrare complicato, ma il meccanismo diventa molto più chiaro quando si distinguono bene diversi step quali la presentazione dell’offerta , lo svolgimento della gara e l’eventuale assegnazione del bene al creditore e la fase “burocratica” post assegnazione. Nelle vendite giudiziarie, oggi spesso telematiche, il punto di partenza resta sempre l’avviso di vendita , perché è lì che si trovano termini, cauzione, data della gara, modalità di deposito dell’offerta e gestore telematico da utilizzare, oltre che la perizia a cui far riferimento per individuare i pregi ed i difetti del bene. Come si partecipa a un’asta immobiliare? Chi vuole acquistare un immobile all’asta deve leggere con attenzione l’avviso di vendita e la perizia, verificando prezzo base, rilanci minimi, tempi di pagamento e stato dell’immobile, l’ausilio di un professionista aiuterà tali passaggi. L’asta immobiliare come una opportunità da cogliere Nelle procedure telematiche , l’offerta viene presentata con il modulo ministeriale di “ Offerta Telematica” , seguendo le istruzioni operative del Portale delle Vendite Pubbliche e del gestore indicato nell’avviso è spesso si svolge in modo asincrono, come nel vecchio sistema Ebay in cui data una scadenza ed un prezzo iniziale é necessario attendere il passare del tempo prefissato, a patto di non essere l’unico offerente. Se l’offerta è valida e viene accettata, il partecipante entra nella fase della vendita; se vi sono più offerte, si apre la gara, mentre in assenza di confronto competitivo si potrà ottenere l’assegnazione, previo rispetto del prezzo minimo. Nell’asta immobiliare Che cos’è l’assegnazione diretta? L’assegnazione diretta (art 588 cpc) non coincide con la normale aggiudicazione al miglior offerente, ma è il meccanismo con cui il bene pignorato può essere attribuito al creditore procedente o intervenuto, anche a favore di un terzo da lui indicato, nei casi previsti dalla legge. L’assegnazione diretta é cosa differente della vendita diretta , poiché quest’ultima é pur sempre una vendita ma su indicazione del debitore. (Art 568 bis cpc) Quando l’assegnazione può prevalere La vendita forzata resta la modalità ordinaria di liquidazione del bene, mentre l’assegnazione opera come rimedio alternativo nelle ipotesi previste dalla disciplina dell’espropriazione immobiliare. Leggi pure L’acquisto dell’immobile all’asta Nella pratica delle vendite senza incanto, se non si sviluppa una gara effettiva e il prezzo offerto non raggiunge la soglia rilevante indicata per l’esperimento di vendita, la presenza di una tempestiva istanza di assegnazione può impedire l’aggiudicazione al privato offerente. Per questo motivo, chi partecipa a un’asta non deve limitarsi a guardare il prezzo, ma deve considerare anche la dinamica processuale della procedura. Elenco documenti per la partecipazione ad una asta immobiliare L’elenco seguente quanto richiede l’avviso di vendita e, nelle aste telematiche, il gestore indicato nella procedura, a titolo esemplificativo sono - Documento di identità in corso di validità. - Codice fiscale. - Copia dell’avviso di vendita e dati identificativi del lotto. - Ricevuta del versamento della cauzione. - Dati anagrafici completi dell’offerente. - Eventuale indicazione del regime patrimoniale, se richiesta. - Eventuale documentazione societaria, se l’offerente è una società. - Eventuale procura speciale o documentazione del rappresentante, se si partecipa tramite terzi. - Copia della perizia e appunti sulle verifiche svolte, utili per valutare occupazione, abusi, spese e formalità. Vediamo un Caso pratico di Asta per persona da nominare Poiché la partecipazione “ per persona da nominare” richiede una verifica puntuale delle regole ammesse nella singola procedura e della documentazione di rappresentanza, il caso che segue è un esempio redazionale da adattare all’avviso di vendita e alle indicazioni del professionista incaricato. Un investitore individua un appartamento interessante in una procedura esecutiva e decide di non comparire personalmente, ma di operare tramite un professionista incaricato, con riserva di indicare successivamente l’acquirente effettivo secondo le forme ammesse nella procedura. Si tratta di una procedura riservata ad avvocati. Prima del deposito dell’offerta, il professionista controlla l’avviso di vendita, la perizia, l’importo della cauzione, i termini di saldo prezzo e le modalità operative della piattaforma telematica.[ L’offerta viene quindi depositata nei termini previsti, con la cauzione richiesta e con tutta la documentazione necessaria per dimostrare i poteri di rappresentanza utilizzati nella singola operazione. Nel giorno fissato per la vendita non emergono rilanci migliori e, secondo le regole applicabili a quell’esperimento, il soggetto che ha presentato l’offerta risulta aggiudicatario. A questo punto si apre la fase più delicata: la nomina del soggetto finale dovrà essere formalizzata nei tempi e con le modalità consentite dall’avviso, dalla procura e dalle istruzioni della procedura. Prima del saldo prezzo, l’acquirente definitivo verifica con attenzione perizia, stato di occupazione, eventuali oneri condominiali e costi fiscali, così da evitare che un buon prezzo di aggiudicazione si trasformi in un’operazione poco conveniente. l’asta per persona da nominare é quindi un meccanismo per mettere al riparo privacy offerente prima che questi diventi aggiudicatario. Conclusione: Per partecipare ad un asta é necessario comprendere le regole della procedura passo per passo, e le varie ipotesi, tra cui asta per persona da nominare, assegnazione o vendita diretta, rilanci della procedura asincrona e così via, solo in questo caso sarà possibile ottenere il massimo dalla procedura senza sorprese e con le dovute garanzie. Chiedi una consulenza Studio Legale Angelini Lucarelli Assistenza Aste Via Monte Velino 133 Avezzano (AQ)























