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Nel 2024 è ancora possibile istituire dispensari in zone già servite dalla farmacia?

Per rispondere a tale quesito riprendiamo le recentissime pronunce dei TAR che non da ultimo hanno evidenziato alcuni importanti principi in tema di distribuzione dei farmaci.


Il punto di partenza sta nel concetto che NON sussiste interferenza tra i dispensari farmaceutici con i principi inerenti il numero chiuso e l'esclusiva territoriale in ambito farmaceutico... e cio' in quanto permane nel nostro sistema una capacità di "reazione" da parte delle amministrazioni locali, dinanzi a carenze di distribuzione che si concretizzano a livello locale, anche se tali zone sono formalmente fornite della propria farmacia.


Abbiamo infatti già visto che il concetto di perimetro e di zona di pertinenza si sta sciogliendo dinanzi a nuove forme di territorialità collegate alla efficiente distribuzione dei farmaci, e sempre meno connesse con il rapporto con la popolazione.


Il punto dirimente infatti sta nella considerazione che il dispensario non può essere assimilato alla farmacia. Si tratta, infatti, di un mero presidio sul territorio al servizio dei cittadini, che tuttavia non è riconosciuto dalla costante interpretazione giurisprudenziale né come soggetto economico in grado di competere con le farmacie né come struttura autonoma, essendo gestito, di norma, dalla sede farmaceutica più vicina, di cui è parte integrante.


Anche la sua istituzione risponde ad una logica del tutto diversa da quella delle farmacie, in quanto è finalizzata esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione.


È quindi assodato, in giurisprudenza, che, nell'organizzazione generale del servizio farmaceutico, il dispensario costituisce un rimedio suppletivo da cio' deriva l'inconferenza del dispensario sul numero chiuso delle farmacie.

Resta ferma quindi la competenza legislativa statale, art. 1 L. 221/1968 spesso emendata ed specificata - ma non contraddetta - da normativa regionale come quella Toscana, Laziale o Campana, (il caso tipico dell'art. 54 della L.R. Campania n. 35) che hanno spostato l'ago della competenza a livello piu' prossimo, ovvero verso il Comune.


Ecco quindi che l’a normativa in tema di "liberalizzazione delle farmacie" (art. 11, del d.l. 1/2012) ha poi coniugato due importanti finalità: da un lato, la razionalizzazione della rete distributiva dei farmaci, dall'altro la salvaguardia della redditività. (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2990/2013; n. 3681/2014).


In un'ottica di equilibrato componimento di interessi, sussistono quindi due orientamenti condivisi nel 2022 dal Tar Campania, ovvero a) la prima ipotesi è quella in cui, ricorrendo entrambi i presupposti previsti dalla norma (sede prevista in pianta organica e farmacia non ancora aperta), le Regioni sono vincolate (dall'uso dell'indicativo: "istituiscono") ad aprire dispensari, al fine di garantire l'effettiva copertura dell'intero territorio comunale: b) una seconda e più restrittiva ipotesi è quella in cui, al di fuori del caso predetto, le Regioni avrebbero la semplice facoltà di aprire dispensari (non essendovi una preclusione espressa in tal senso nel testo della norma) - a fronte di una effettiva e comprovata mancanza di assistenza farmaceutica in loco e di un'oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica viciniore ubicata in altra località.


Nel primo caso il dispensario assume una funzione, "suppletiva" o "succedanea", di presidio temporaneo cui fare ricorso nelle more dell'apertura della farmacia prevista in pianta organica; nel secondo, una funzione "accessoria" o "ancillare" a quella del servizio farmaceutico ordinario.


La concomitanza di dispensario e farmacia si pone come fattispecie atipica ed eccezionale rispetto ad un'ottimale articolazione del servizio, che dovrebbe realizzarsi pianificando le sedi farmaceutiche in modo tale che a ciascuna di esse venga assegnato un presidio in grado di soddisfare tutte le esigenze del territorio di pertinenza.


D'altra parte, occorre anche evitare un utilizzo abusivo del ricorso allo strumento del dispensario.


Dunque, l'interesse alla coesistenza di farmacia e dispensario, proprio perché atipico ed eccezionale nel sistema sin qui descritto, va valutato dall'Amministrazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ma con un onere motivazionale aggravato dalla considerazione che la presenza di una farmacia attiva può non ostare all'istituzione del dispensario solo in casi del tutto marginali, caratterizzati da una residua particolare difficoltà di distribuzione del farmaco.


Secondo la giurisprudenza consolidata è da ritenere che, finanche a fronte dell'istituzione di una nuova farmacia, la sopravvivenza del dispensario può essere giustificata in ipotesi in cui sussista una particolare difficoltà di distribuzione del farmaco.


In altri termini, la questione si risolve a prescindere da qualsiasi automatismo (sia nel senso della soppressione che della permanenza nel caso di sopravvenuta istituzione di una sede farmaceutica), ma, in considerazione della persistenza dell'interesse pubblico (alla corretta, equa e completa distribuzione della rete farmaceutica, nel rispetto del principio di "territorialità" ed "esclusività"), attraverso una scelta ponderata, valutata e adottata dall'Amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale, censurabile dal giudice amministrativo soltanto nell'ipotesi di evidente illogicità.

L'applicazione di siffatta disposizione non comporta alcun pericolo di elusione del numero chiuso delle sedi farmaceutiche o della perimetrazione territoriale, posto che il dispensario non ha una autonoma gestione, essendo parte di una farmacia già esistente, formando un'unica azienda, e ne condivide la stessa zona al solo fine di migliorarne il servizio


Ecco quindi per Concludere che le sorti del dispensario non sono affatto segnate dallo sviluppo della rete di farmacie, in quanto sussiste ancora una conclamata competenza residuale delle amministrazioni locali che puo' giustificare sia la permanenza di dispensari precedentemente istituiti, sia addirittura l'instaurazione di dispensari in zone provviste di sede ordinaria, ma tali da necessitare di un "supplemento" ove tale rete non garantisce - a giudizio dell'amministrazione locale - un corretto e capillare servizio farmaceutico, l'ultima parola passa ai TAR chiamati a verificare la non arbitrarietà delle decisioni amministrative.


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