top of page

Tutela dell’Eredità quando si può agire senza conoscere la propria quota

Eredità e successioni: la Lesione della quota legittima ed il valore dell’asse ereditario da dividere


Nel presente post affrontiamo il tipico caso in cui un familiare si sente leso dalle attività distrattive poste in essere dal defunto prima di morire che hanno impoverito l’asse ereditario.


Ricostruiamo quindi un caso studio per comprendere quali siano i passaggi legali da affrontare in sede di successione ereditaria.


Un farmacista (chiamiamolo nel nostro esempio Mario) ha due figli, un maschio (Paolo) e una femmina (Anna). In vita, Mario compie due atti che, dopo la sua morte, potrebbero aver leso la quota legittima del figlio Paolo e precisamente:


  • L’aver donato un appartamento alla figlia Anna.

  • L’aver donato il 30% delle quote della S.r.l. della farmacia al proprio fratello, zio di Paolo.


Alla morte di Mario, quindi il figlio Paolo si accorge che il patrimonio ereditario del Padre defunto è composto solo da una piccola somma di denaro in banca e nota che le donazioni fatte in vita dal padre hanno ridotto drasticamente la sua parte di eredità, che per legge dovrebbe essere tutelata.


Per far valere il suo diritto, Paolo decide quindi di agire in giudizio con l'azione di riduzione, chiedendo al Tribunale che le donazioni fatte dal padre siano ricalcolate nellasse ereditario e quindi “ridotte” in modo da ricostituire la sua quota legittima.


In esecuzione del principio stabilito dalla recente sentenza della Cassazione n. 20954 del 2025, Paolo non dovrà preoccuparsi, nella fase iniziale della causa, di produrre una perizia dettagliata che quantifichi esattamente il valore dell'appartamento e delle quote della S.r.l. al momento delle donazioni.


Il problema infatti é sempre stato quello di dover assolvere all’onere di provare sin da subito la lesione della quota e l’individuazione della esatta quota.

É questa la grande novità in tema di azioni a difesa della legittima

Secondo il principio stabilito dalla Cassazione, a Paolo sarà sufficiente:


  • Rendere verosimile la lesione: Nella sua domanda giudiziale, Paolo dovrà semplicemente allegare che le due donazioni del padre degli defunto (l'appartamento alla sorella Anna e la donazione delle quote della farmacia allo zio) hanno ecceduto la quota disponibile del padre, danneggiando la sua quota legittima di erede.


  • Non deve allegare un calcolo matematico preciso, ma semplicemente dimostrare che le donazioni sono state effettuate e che, in linea di principio, potrebbero aver causato il danno.


leggi pure in tema di eredità:




  • Dimostrare il quantum in corso di causa: Sarà poi nel corso del processo che il giudice, anche avvalendosi di consulenze tecniche d'ufficio (CTU), stabilirà il valore esatto dell'appartamento e delle quote della S.r.l. al momento delle donazioni.


Leggi pure



In questo modo, verrà calcolata la "riunione fittizia" dell'intero patrimonio del defunto, e solo allora si potrà determinare con esattezza l'entità della lesione e, di conseguenza, la misura della riduzione necessaria per reintegrare la quota di Paolo.


In conclusione, la sentenza del luglio 2025 in tema di successione e lesione della quota di legittima della Cassazione agevola l’erede che ritiene di essere stato leso consentendogli di avviare il processo senza dover sostenere subito i costi e la complessità di una perizia tecnica, che diventerà invece uno strumento probatorio fondamentale nelle fasi successive del giudizio.


Tutela dell’Eredità quando si può agire senza conoscere la propria quota
Tutela dell’Eredità quando si può agire senza conoscere la propria quota

Secondo questa decisione, nel caso in cui le disposizioni testamentarie o le donazioni lesive della quota di legittima (la parte di eredità che spetta per legge agli eredi più stretti) vengano contestate in sede giudiziale, l'erede legittimario non ha (più) l'onere di quantificare con precisione l'entità della lesione fin dall'inizio.


Patrimonio del defunto al momento della morte e ricostituzione fittizia ai fini del calcolo delle quote


Prima di chiudere una precisazione, l’azione si riduzione opera sul patrimonio virtuale del defunto che viene fittiziamente ricalcolato.


Ed infatti per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre al momento della morte e quindi per calcolare le quote, si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.


Leggi i post dedicati al l’argomento se non trovi il tuo caso contattaci



Avv Aldo Lucarelli

Kommentare


Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

www.studiolegaleoggi.com/privacy

  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page