Corte dei conti e danno erariale: cosa cambia prima e dopo la riforma 2026
- Avv Aldo Lucarelli
- 1 ora fa
- Tempo di lettura: 2 min
Stop alla incertezza sulla prescrizione, 5 anni dal fatto
Limite al risarcimento pari al doppio del compenso e riduzione al 30%
Obbligo di polizza
Applicazione ai processi in corso
Con la legge, 1/2026 che entra in vigore dal 22 gennaio 2026, si riforma in modo mirato la responsabilità amministrativa per danno erariale e rafforza il ruolo della Corte dei conti, con l’obiettivo di rendere il sistema più prevedibile.
La nuova Definizione legale di “colpa grave”
La colpa grave è ora tipizzata per legge:
violazione manifesta di norme chiare;
travisamento dei fatti;
affermazione o negazione di fatti documentalmente incontrovertibili.
Non sussiste colpa grave se l’azione si fonda su orientamenti giurisprudenziali prevalenti o pareri qualificati si pensi agli atti di istruttoria con relazioni e pareri tecnici
ruolo del controllo preventivo Se un atto è vistato e registrato dalla Corte dei conti:
è esclusa la colpa grave anche per tutti gli atti presupposti, non solo per quelli esaminati;
si riduce il rischio di un successivo giudizio contabile sullo stesso atto.
arriviamo poi al nuovo concetto di responsabilità con i limiti certi alla responsabilità erariale
Il potere di riduzione del danno diventa obbligatorio:
Al massimo 30% del danno accertato;
E comunque non oltre il doppio della retribuzione o del compenso annuo, salvo dolo o illecito arricchimento. Questo impone particolare attenzione alla dichiazione in fase di difesa circa l’entità del compenso.
per la quantificazione del danno la Corte poi deve considerare:
l’eventuale concorso dell’amministrazione;
i vantaggi ottenuti dalla PA o dalla collettività
(compensatio lucri cum damno).
É stata istituita una tutela per atti tecnici e atti commessi con “reale” buona fede.
Negli atti di competenza tecnica la responsabilità non si estende agli organi politici se agiscono in buona fede, la buona fede è presunta, salvo dolo o pareri tecnici contrari.

Capitolo prescrizione, per scongiurare incertezze la Prescrizione é quinquennale ed in particolare
Il termine non sarà più rimesso a modalità fumose bensì sarà di 5 anni decorre dal fatto dannoso, non dalla scoperta, salvo occultamento doloso attivo.
Capitolo a se é quello sulla assicurazione che diventa obbligatoria. Chi assume incarichi con gestione di risorse pubbliche deve:
stipulare prima dell’incarico una polizza per danni da colpa grave;
l’assicurazione è parte necessaria nel giudizio contabile.
Resta aperta la questione su chi debba sostenere il costo (necessari chiarimenti ministeriali).
nascita di controlli su appalti e PNRR/PNC
Il controllo preventivo si estende a tutti gli appalti sopra soglia UE (lavori, servizi, forniture), procedure PNRR/PNC.
Se la Corte non decide entro 30 giorni, l’atto è automaticamente registrato ed escluso da responsabilità erariale.
Le norme pubblicate in gazzetta entrano in vigore dopo la vacatio legis quindi per il 22 gennaio 2026, e saranno applicate a tutti i procedimenti in corso non definiti con sentenza, con possibilità quindi di archiviazione per quelli in fase istruttoria che non rispettino i paletti normativi.
Diritto Erariale e Responsabilità
















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