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Banca: la cessione dei crediti deve essere perfettamente individuata.

E' prassi ormani diffusa che le Banche cedano i crediti verso i clienti a nuovi istituti o società di gestione e recupero, sicché il correntista, si trova spesso dinanzi operatori con quali non aveva mai avuto rapporti di credito.


E' il caso delle finanziarie e delle banche che dopo aver perfezionato un finanziamento e/o un mutuo, cedono detto rapporto "in blocco" con altri a società specializzate per la gestione o il recupero del credito. A volta si tratta di vere e proprie società con specifico scopo, denominate SPV.


E quindi il correntista da sempre affezionato cliente della banca X si ritrova lettere di sollecito o ancora peggio atti giudiziali da parte di nuovi interlocutori.


Ma tutto cio' è lecito, senza il consenso del debitore ceduto?


La risposta è affermativa tuttavia, è necessario che la banca cedente individui perfettamente i contratti che sono stati ceduti, non essendo sufficiente un generico richiamo alla vendita in blocco.


Ed infatti l’art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie.





Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall’ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 28 febbraio 2020, n 5617).


L'avviso di cessione della Banca cedente quindi dovrà rispettare caratteristiche di certezza e determinatezza, e quanto all’oggetto della cessione appare indispensabile la produzione di copia del contratto di cessione con l’estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione comprenda il credito azionato in sede monitoria.


Ecco quindi che sebbene sia ammessa la cessione in blocco tra istituti bancari, questa cessione necessiterà della prova sull'effettiva individuazione del contratto del singolo correntista ceduto.


Al debitore ceduto dovrà essere comunicata o notificata tale cessione, sino ad allora, potrà continuare a pagare all'originario creditore (art. 1264 cc).






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