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La società immobiliare statica e l'esenzione

La costituzione di una società Immobiliare con lo scopo successorio mediante conferimento di immobili e successiva donazione, non esime dalla dalla imposta di donazione. (art. 3 comma 4 ter D.lgs 346/1990).

La società di mero godimento immobiliare economicamente non operativa con gestione statica del patrimonio non è esente dalla imposta di donazione.

In diritto si osserva che il trattamento della donazione (diretta e indiretta) è normato dal d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, e pertanto è sottratto all’applicazione dell’imposta di registro;


Ed infatti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, d. lgs. 346/1990, l’imposta di donazione, tuttavia, «non si applica»

a) nei casi di donazione o liberalità di cui all’articolo 742 c.c. (ovvero le « spese di mantenimento e di educazione »..

b) «nei casi di donazione o liberalità» di cui all’articolo 783 c.c. e cioè le donazioni «di modico valore»;


Atteso che il contratto recante una donazione deve essere tuttavia sottoposto a registrazione (ai sensi dell’articolo 55, comma 1, e dell’art. 60 d.lgs. n. 346/1990) si pone la questione dell’imposta dovuta nel caso in cui si tratti di donazioni non soggette a, o esenti da, imposta di donazione, e sul punto, con riguardo al caso in esame, la legge offre un’indicazione testuale per gli «atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all’art. 3», d.lgs. 346/1990, i quali «sono registrati gratuitamente» (articolo 55, comma 2, d.lgs. 346/1990), e, tra i diversi trasferimenti non «soggetti» a imposta di donazione, sono menzionati, nell’articolo 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346/1990, i «trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali»;


Quindi Ai sensi dell’articolo 3, comma 4- ter, d.lgs. n. 346/1990, il beneficio si applica alle seguenti condizioni:


«I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta.


In caso di quote sociali e azioni ... il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.


Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell’attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso»;

Come già chiarito da questa Corte (cfr. Cass. nn. 7429/2021, 29506/2020), il pagamento dell'imposta va quindi escluso qualora ricorra l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990, che si applica alle ipotesi di trasferimento d'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario che si impegni a proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o a detenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni;


L'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 nei casi di trasferimento di partecipazioni sociali a favore dei discendenti, va così riconosciuta qualora essa consenta agli aventi causa l'acquisizione o l'integrazione del controllo della società e a condizione che quest'ultimi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, a proseguire l'esercizio dell'attività (cfr. Cass. n. 7429/2021 cit.);


E', pertanto, indispensabile che il trasferimento della partecipazione sociale in capo al soggetto assegnatario permetta al beneficiario di avere a disposizione la maggioranza dei voti da esercitare nell'assemblea ordinaria, in quanto, come sopra osservato, la disposizione agevolativa contenuta nell'art. 3, comma 4 ter, d.lg. cit. vincola la fruizione dell'agevolazione alla sussistenza in capo al beneficiario di una situazione di controllo di diritto;


Leggi pure:


l’analisi della norma, tuttavia, con riguardo al trasferimento di partecipazioni in società di capitali (come nel caso in esame), induce ad escludere che il beneficio competa per tutte le partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo di diritto della partecipata;



Società Immobiliare statica ed esenzione
Società Immobiliare statica ed esenzione


Attenzione che l'agevolazione riveste infatti carattere oggettivo, in quanto è finalizzata a conservare l'integrità dell’impresa al momento del «passaggio generazionale».


Ciò posto lo scopo quindi è quello di agevolare:


1) il trasferimento di aziende o rami di esse,

(2) il trasferimento di quote sociali o di azioni, con la precisazione che, se si tratta di società di capitali, dovrà trattarsi di un trasferimento che consenta l'acquisizione o l'integrazione del controllo;



Ma ai fini dell’esenzione di imposta nel caso di trasmissione di quote di società di capitali, sono necessari non solo l'acquisizione del controllo e la sua detenzione per almeno un quinquennio, ma anche l'ulteriore requisito dell'«esercizio dell'impresa» da parte della società trasferita;


Società Immobiliari statiche ed esenzioni fiscali


L’agevolazione va di conseguenza applicata a tutti i trasferimenti di partecipazioni in società di capitali che consentono all'avente causa di acquisire o integrare il controllo di una società, ma attenzione, che svolge effettivamente un'attività d'impresa, poiché solo a questa condizione il trasferimento del controllo di una società può ritenersi equivalente al trasferimento di un'azienda.


Lo scopo infatti è quello della tutela dell'impresa, non sono, quindi, agevolabili le partecipazioni per così dire “statiche” in società immobiliari che non svolgono attività di impresa. Cass. 6082/2023.




diritto societario ed aziendale

Avv. Aldo Lucarelli

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Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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