Gli standard urbanistici ed il piano casa 🏡
Diritto urbanistico Piano Casa, volumi tecnici e ristrutturazioni: il Consiglio di Stato traccia i confini dell’attività edilizia
Con la sentenza 15 luglio 2026, n. 5744, la IV Sezione del Consiglio di Stato torna su alcuni temi centrali del diritto urbanistico-edilizio, offrendo indicazioni di particolare interesse per amministrazioni comunali, tecnici, progettisti e proprietari.
La pronuncia affronta quattro questioni strettamente connesse alla corretta qualificazione degli interventi edilizi: i limiti alle deroghe previste dal cosiddetto Piano Casa, la nozione di volume tecnico, l’efficacia del Regolamento Edilizio Tipo e la distinzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.
Il filo conduttore della decisione è chiaro: le categorie edilizie e le discipline derogatorie devono essere interpretate sulla base della sostanza dell’intervento e nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale.
Piano Casa: la premialità edilizia non supera gli standard urbanistici statali
Il primo principio affermato dal Consiglio di Stato riguarda la legge della Regione Campania n. 19 del 2009, nota come Piano Casa.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, questa disciplina non può derogare ai limiti stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 in materia di densità edilizia, altezza degli edifici e distanze legali.
La possibilità di realizzare ampliamenti o altri interventi incentivati dalla normativa regionale, dunque, non comporta una generale disapplicazione degli standard urbanistici fissati a livello statale.
Sul punto, la sentenza richiama espressamente la Corte costituzionale n. 217 del 2020, che ha riconosciuto ai limiti contenuti nel D.M. n. 1444/1968 efficacia vincolante anche nei confronti del legislatore regionale, in quanto espressione di principi fondamentali nella materia del governo del territorio. La stessa Corte ha inoltre chiarito che la disciplina statale del Piano Casa ha mantenuto fermo il rispetto degli standard urbanistici. (Corte Costituzionale)
Derogare al piano urbanistico non significa derogare automaticamente alla legge.
È questo uno degli aspetti più rilevanti sul piano operativo. Le discipline incentivanti possono consentire interventi in deroga agli strumenti urbanistici nei casi previsti dalla legge, ma tale possibilità non può essere estesa automaticamente agli standard statali inderogabili. Prima di impostare un intervento fondato su una normativa premiale è quindi indispensabile individuare con precisione quale disposizione possa essere derogata e quale, invece, continui a costituire un limite invalicabile.
Volume tecnico: decisiva la reale funzione del manufatto
La sentenza interviene poi sulla nozione di volume tecnico, ribadendone una configurazione particolarmente rigorosa.
Può rientrare in questa categoria soltanto un’opera di consistenza volumetrica limitata e priva di autonomia funzionale, anche soltanto potenziale e destinata esclusivamente a contenere impianti tecnologici;
Deve poi essere strettamente necessaria alle esigenze tecnico-funzionali dell’edificio principale e riferita a impianti non altrimenti collocabili all’interno della costruzione.
Il Consiglio di Stato richiama sul punto i precedenti della Sezione V, 16 aprile 2024, n. 3468, e della Sezione VII, 18 gennaio 2023, n. 612.
Non è pertanto sufficiente attribuire formalmente a un locale la denominazione di “vano tecnico”. Ciò che conta è la sua effettiva configurazione e, soprattutto, l’assenza di una possibile utilizzazione autonoma.
Il nomen iuris non salva un volume che, nella realtà, è utilizzabile.
La qualificazione urbanistico-edilizia dipende dalle caratteristiche concrete dell’opera. Dimensioni eccessive, accessibilità, distribuzione interna o altre caratteristiche incompatibili con una funzione esclusivamente impiantistica possono escludere la natura di volume tecnico. Per il progettista diventa quindi essenziale dimostrare, anche documentalmente, la stretta proporzionalità tra volume realizzato ed effettive necessità tecnologiche dell’edificio.
La questione è tutt’altro che teorica: dalla corretta qualificazione del manufatto possono dipendere il calcolo della volumetria, la verifica delle distanze e, più in generale, la legittimità dell’intervento.
Regolamento Edilizio Tipo: coordinamento, non applicazione automatica
Il terzo profilo esaminato riguarda il Regolamento Edilizio Tipo, adottato in Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016 e recepito dalla Regione Campania con deliberazione di Giunta n. 287 del 23 maggio 2017.
Secondo il Consiglio di Stato, il Regolamento
Edilizio Tipo non costituisce una fonte regolamentare statale, non innova direttamente la disciplina edilizia e svolge essenzialmente una funzione di raccordo, uniformazione e coordinamento tecnico-redazionale.
Da questa impostazione derivano due conseguenze importanti: esso non può essere utilizzato autonomamente come parametro di legittimità di un regolamento edilizio comunale e non trova applicazione diretta nei confronti dei Comuni che non ne abbiano dato attuazione.
Resta infatti salvo il potere degli enti locali di adeguarne i contenuti alle specificità territoriali. Il precedente espressamente richiamato è Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 luglio 2023, n. 6715.
Per gli operatori ciò suggerisce una particolare cautela: l’esame di una pratica edilizia non può fermarsi alle definizioni standardizzate contenute nel RET, ma deve comprendere la verifica della disciplina effettivamente recepita e vigente nel singolo Comune.
Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione: centrale la prova della preesistenza
L’ultimo principio affrontato dalla pronuncia riguarda uno dei confini più delicati dell’intera disciplina edilizia: quello tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.
Il Consiglio di Stato chiarisce che la ristrutturazione presuppone l’esistenza di un manufatto preesistente sul quale l’intervento possa operare, determinando eventualmente un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello originario, ma mantenendo una continuità con la costruzione precedente. (Giustizia Amministrativa)
Il principio vale anche nelle ipotesi di edificio demolito o crollato, ma a una condizione fondamentale: deve essere possibile accertarne la precedente consistenza.
La sentenza richiama a questo proposito Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2857. (Giustizia Amministrativa)
La preesistenza non può essere soltanto affermata: deve essere dimostrabile.
Quando un edificio non esiste più, la possibilità di qualificare l’intervento come ristrutturazione dipende dalla capacità di ricostruirne con sufficiente attendibilità consistenza, sagoma, caratteristiche e dimensioni. Documentazione catastale, titoli edilizi, rilievi, fotografie storiche e altri elementi tecnici possono quindi assumere un ruolo decisivo. In assenza di una preesistenza concretamente accertabile, viene meno uno dei presupposti della ristrutturazione e l’intervento può essere ricondotto alla nuova costruzione.

Un principio comune: prevale la sostanza dell’intervento
Letti nel loro insieme, i quattro principi affermati dal Consiglio di Stato delineano un indirizzo particolarmente significativo.
Nel diritto edilizio non è sufficiente richiamare una norma premiale, attribuire una determinata definizione a un manufatto o qualificare formalmente un intervento come ristrutturazione.
Occorre verificare, caso per caso, la sostanza della trasformazione proposta.
Il Piano Casa non consente di superare indiscriminatamente gli standard urbanistici statali; un volume è “tecnico” soltanto quando svolge realmente e unicamente quella funzione; il Regolamento Edilizio Tipo non sostituisce automaticamente la disciplina comunale; la ristrutturazione richiede una preesistenza effettiva e accertabile.
Conclusioni
La sentenza del Consiglio di Stato n. 5744/2026 conferma quanto la fase preliminare di inquadramento urbanistico-edilizio sia determinante per la corretta impostazione di qualsiasi intervento.
Per professionisti, amministrazioni e operatori immobiliari, il dato più importante è metodologico:
prima di progettare occorre qualificare correttamente l’intervento, verificare la gerarchia delle fonti applicabili e documentare con precisione i presupposti sui quali si fonda il titolo edilizio.
In un sistema normativo caratterizzato dalla sovrapposizione tra disciplina statale, normativa regionale, strumenti urbanistici e regolamenti comunali, una qualificazione errata nella fase iniziale può riflettersi sull’intero procedimento, fino a incidere sulla legittimità del titolo e dell’opera realizzata.
La prevenzione del contenzioso urbanistico passa quindi, sempre più, da una verifica preventiva rigorosa: non dalla ricerca della definizione più favorevole all’intervento, ma dall’individuazione della qualificazione giuridica realmente corrispondente alle sue caratteristiche.
Avv Aldo Lucarelli
Studio Legale Angelini Lucarelli
















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