La Rigida Disciplina del Latte per Lattanti: Tra Divieti di Marketing e Sanzioni Amministrative
- Avv Aldo Lucarelli
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Il legislatore italiano, in linea con le direttive comunitarie e le indicazioni dell’OMS, ha delineato un quadro normativo estremamente restrittivo per la commercializzazione e la pubblicità dei sostituti del latte materno. Il cardine di questo sistema si poggia sul combinato disposto tra il D.M. 82/2009 e il D.Lgs. 84/2011, finalizzato a proteggere l'allattamento al seno da condotte commerciali potenzialmente condizionanti.
Latte per neonati 👶 il Divieto di Pubblicità: L'Articolo 10 del D.M. 82/2009
L'architrave della tutela è rappresentato dall'Articolo 10 del Decreto Ministeriale n. 82/2009, che pone un divieto assoluto di pubblicità per gli alimenti per lattanti (cosiddetti "tipo 1"). La norma stabilisce che:
• È vietata qualunque forma di pubblicità presso il grande pubblico;
• Non è consentita la distribuzione di campioni gratuiti o altri omaggi volti a promuovere la vendita al dettaglio;
• La comunicazione è permessa esclusivamente attraverso pubblicazioni scientifiche specializzate, a condizione che le informazioni siano puramente tecniche e non inducano a ritenere l'alimentazione artificiale equivalente o superiore a quella materna.
Precisa infatti l’articolo che la pubblicità degli alimenti per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi medici, nonché convegni, congressi, stand ed esposizioni.

La Rigida Disciplina del Latte per Lattanti: Tra Divieti di Marketing e Sanzioni Amministrative
La pubblicità degli alimenti di proseguimento, al fine di evitare qualunque possibile interferenza negativa con l'allattamento al seno:
a) evidenzia che l'uso del prodotto è indicato su consiglio del medico per lattanti di almeno sei mesi, ove non disponibile il latte materno;
b) non induce a ritenere il prodotto equivalente al latte materno, né scoraggia in qualunque modo l'allattamento al seno;
c) riporta l'indicazione che il latte materno va offerto fino a quando è possibile, anche durante lo svezzamento e l'alimentazione diversificata;
d) non contiene testi o immagini che abbiano relazione con la gravidanza o l'alimentazione o la cura del lattante sotto i sei mesi né immagini di lattanti che possono essere percepiti come soggetti di età inferiore ai sei mesi.
In tema di commercializzazione é da precisare che ai sensi dell’art 11 comma 2 del DM 82/09 gli alimenti per lattanti possono essere commercializzati solamente trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione dell'etichetta da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Mentre risulta vietata la distribuzione di campioni o il ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza.
È vietata per i produttori e i distributori di alimenti per lattanti ogni forma di offerta di campioni gratuiti o a basso prezzo e di altri omaggi di alimenti per lattanti al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, né direttamente, né indirettamente attraverso il sistema sanitario nazionale, ovvero attraverso gli informatori sanitari.
È ammessa la fornitura gratuita di attrezzature, di materiale informativo o di materiale didattico solo a istituzioni o altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante previa preventiva approvazione, su richiesta scritta da parte della direzione sanitaria (Ospedaliera, Universitaria o dell'Azienda sanitaria competente), dell'Assessorato alla sanità della regione territorialmente competente.
Il Regime Sanzionatorio: L'Articolo 4 del D.Lgs. 84/2011
A garanzia dell'osservanza di tali precetti, interviene l’Articolo 4 del Decreto Legislativo n. 84/2011, che introduce sanzioni amministrative pecuniarie di particolare severità. La legge punisce con estremo rigore chiunque contravvenga alle disposizioni sulla pubblicità:
• Sanzione da 15.000 € a 90.000 €: per la violazione del divieto di pubblicità del latte per lattanti o per l'utilizzo di testi e immagini che idealizzano l'uso del prodotto.
• Sanzione da 10.000 € a 70.000 €: per le irregolarità riguardanti la pubblicità del latte di proseguimento (destinato ai bambini sopra i sei mesi).
Il Problema del Prezzo e le Pratiche Commerciali
Il "problema del prezzo" del latte si inserisce in questo contesto come un ulteriore elemento di controllo.
La normativa non solo limita la pubblicità, ma vieta anche pratiche commerciali che agiscano sulla leva del prezzo (come sconti, coupon o vendite sottocosto) presso i punti vendita, qualora queste siano finalizzate a promuovere il latte per lattanti direttamente al consumatore. L'obiettivo è evitare che la convenienza economica diventi un fattore di distrazione rispetto alla scelta di salute pubblica rappresentata dall'allattamento naturale.
Il rigido sistema normativo prevede paletti ben definiti di natura Comunitaria, il Dm 82/09 infatti é un Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti, a cui é collegato un rigido sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 84/2011.
Studio Legale Angelini Lucarelli
Avv Aldo Lucarelli
















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