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Studio Legale Angelini Lucarelli
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Deblistering farmacia e Case di Cura

Il deblistering in farmacia opportunità per la farmacia, impegno aggiuntivo per le RSA e Case di cura


Affrontiamo il tema del deblistering in farmacia in relazione al caso-scuola di un rapporto con una Casa di Cura con una pluralità di pazienti


Il servizio di Sistema di Dosaggio Personalizzato (SDP), o deblistering, in una Casa di Cura (o Casa di Riposo/RSA) richiede una chiara documentazione per garantire la sicurezza del paziente, l'autorizzazione al riconfezionamento e il rispetto della normativa sulla privacy.



Il farmacista deve acquisire un'autorizzazione esplicita da parte del diretto interessato, in quanto si tratta di un servizio sanitario che coinvolge il trattamento dei suoi dati personali e la modifica della confezione originale del farmaco.


• Consenso Informato al Servizio SDP e Informativa Privacy


Passo due: Il servizio SDP si basa sul Piano Terapeutico del paziente e non può essere avviato senza l'assenso e la chiara definizione della posologia da parte del medico.


Prescrizione/Piano Terapeutico Dettagliato:


Documento ufficiale del medico (Medico di Medicina Generale/MMG, specialista o medico responsabile della struttura) che attesta la terapia in corso e la posologia esatta (dose, via, frequenza e orario di somministrazione) per ogni singolo farmaco.


• Autorizzazione alla Gestione Esterna (Implicita/Esplicita): In alcuni contesti, è richiesto un atto che attesti che il medico curante è a conoscenza e autorizza la gestione della terapia tramite SDP esterno (farmacia), accettando la collaborazione tra farmacia e staff della Casa di Riposo. Spesso questo è implicito nella prassi o in accordi di servizio, ma è sempre preferibile una chiara comunicazione.


Deblistering farmacia e Case di Cura
Deblistering farmacia e Case di Cura
Deblistering farmacia e Case di Cura il problema di un accodo quadro chiaro e la necessità di un protocollo

L’ accordo con casa di cura: Poiché il servizio è erogato in collaborazione con la struttura, devono esserci atti che formalizzino l'accordo e le procedure operative.


• Accordo/Contratto di Servizio (Farmacia-Struttura)


Si tratta di un atto formale che definisce i termini della collaborazione tra la farmacia e la Casa di Riposo.


Questo documento dovrebbe (ad avviso di chi scrive e salvo ratifica o osservazioni in sede Regionale) includere:


• Le responsabilità specifiche del farmacista e del personale infermieristico/sanitario della struttura (ad esempio: chi ordina, chi riceve, chi conserva, chi somministra).


• Le Procedure Operative Standard (POS) per la gestione, lo stoccaggio, la somministrazione e la gestione dei farmaci non riconfezionabili o di scorta.


Elenco Pazienti Aderenti: Un elenco della struttura che attesta quali ospiti hanno espresso il consenso e usufruiscono del servizio SDP tramite quella specifica farmacia, permettendo al personale sanitario interno di operare correttamente.



Documentazione di Tracciabilità: La farmacia deve conservare i fogli di lavorazione del riconfezionamento, in conformità con le Norme di Buona Preparazione (NBP)


  • modalità inerenti gli aggiornamenti delle prescrizioni.


In sintesi, l'approccio è triangolare:

 1) Consenso del Paziente, 


2) Prescrizione del Medico e 


3) Accordo formale con la Struttura (che dovrebbe dotarsi di un suo protocollo) 


Per la Casa di Riposo o RSA, l'atto più importante per il farmacista è l'Accordo/Contratto di Servizio siglato con la Direzione della Struttura. Tale documento non solo formalizza la collaborazione, ma stabilisce le procedure e le responsabilità, essenziali in un contesto residenziale.



Studio Legale Angelini Lucarelli

Avv Aldo Lucarelli

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Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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