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Antitrust, l'abuso di posizione dominante e l'eccessivo prezzo del farmaco verso il SSN

Quando si può considerare un prezzo eccessivo dovuto da una posizione dominante di un impresa?

Quando quindi si configura l'abuso da parte dellimpresa?

Con riferimento alla valutazione dell’eccessività del prezzo quale elemento di accertamento dell’esistenza di un abuso di posizione dominante, la giurisprudenza ha affermato che


“l’impresa dominante ben può vendere, come avviene per qualunque operatore che persegue uno scopo di lucro, ad un prezzo eccedente i propri costi, ma tale prezzo non può essere esorbitante da tale livello.


Appare evidente la difficoltà pratica di determinare a quale livello scatta il discrimine, ovvero quando il livello dei prezzi raggiunge una soglia tale da poterli considerare iniqui.


In tale indagine risulta di supporto la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha individuato dei criteri di massima al fine di determinare quando la fissazione di un dato prezzo esorbiti dal legittimo esercizio della libertà contrattuale dell’impresa ed integri invece un abuso, in quanto il prezzo deve considerarsi non equo.


Tali criteri, sulla cui corretta applicazione concreta da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si dirà in seguito, sono riassumibili nel principio che


un prezzo è eccessivo laddove non ha alcuna ragionevole relazione con il valore economico del prodotto”

(Consiglio di Stato, sez. VI, 13 marzo 2020, n. 1832).


Secondo tale orientamento, “la verifica per la valutazione dei prezzi eccessivi sviluppata dalla Corte di Giustizia richiede di stabilire se vi sia un’eccessiva sproporzione tra il costo effettivamente sostenuto ed il prezzo effettivamente richiesto e, in caso affermativo, di accertare se sia stato imposto un prezzo non equo, sia in assoluto sia rispetto ai prodotti concorrenti” (Corte di Giustizia, C-27/76, United Brands).


Antitrust, l'abuso di posizione dominante e l'eccessivo prezzo del farmaco verso il SSN.
Antitrust, l'abuso di posizione dominante e l'eccessivo prezzo del farmaco verso il SSN.

Antitrust, l'abuso di posizione dominante e l'eccessivo prezzo del farmaco verso il SSN.


La giurisprudenza comunitaria postula, quindi, una valutazione che può essere scomposta in due fasi:


1 la prima richiede l’accertamento dell’esistenza di un’eccessiva sproporzione tra prezzo e costi e, qualora tale accertamento dia esito positivo, dovrà essere valutata l’iniquità del prezzo in sé stesso, o in confronto con altri.


Anche recentemente la Corte di giustizia (Corte di Giustizia, 14 settembre 2017, causa C-177/16, AKKA) ha ribadito che un prezzo è eccessivo quando risulti “privo di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita””.


La giurisprudenza comunitaria ha quindi delineato, ai fini di tale valutazione, un’analisi da svolgere in due fasi: nella prima occorre stabilire se vi sia una differenza significativa tra il prezzo effettivamente praticato nel mercato rilevante dall’impresa dominante e il prezzo che l’impresa avrebbe ipoteticamente praticato in caso di concorrenza effettiva nel mercato (il «prezzo di riferimento»); tale sproporzione può essere valutata obiettivamente, per esempio, prendendo in considerazione l’entità del margine di profitto dell’impresa dominante, data dal rapporto tra il costo di produzione sostenuto da tale impresa e il prezzo da essa imposto, riconoscendo tuttavia la possibilità di ricorrere ad altre e diverse metodologie ritenute congrue al fine di valutare l’esistenza della sproporzione nel caso di volta in volta esaminato.


Antitrust, l'abuso di posizione dominante e l'eccessivo prezzo del farmaco verso il SSN.


Una volta accertata una differenza significativa tra il prezzo effettivamente praticato e il prezzo di riferimento, occorre poi stabilire in quale misura tale prezzo effettivo non sia equo, vuoi in assoluto, vuoi rispetto ai prodotti concorrenti; tale seconda fase è volta a stabilire se la differenza di prezzo sia il mero risultato di un uso abusivo del potere di mercato da parte dell’impresa dominante, o la conseguenza di altre ragioni legittime.


La Corte di Giustizia ha anche precisato, con riferimento a tale ultima fase, che i due criteri per misurare l’iniquità di un prezzo sono alternativi, con la conseguenza che, per stabilire che un prezzo è illecito ai sensi dell’articolo 102, lett. a), del TFUE, è sufficiente che anche solo una delle due alternative previste nella seconda fase del test sia soddisfatta (prezzo iniquo in assoluto/prezzo iniquo se comparato a simili) (Corte Giust. UE, United Brands, 14 febbraio 1978, in C 27/76; ordinanza 25 marzo 2009, in C 159/08).


Nella fattispecie concreta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato utilizza nella prima fase, al fine di addivenire ad una soluzione maggiormente attendibile, due differenti metodologie per valutare l’eccessività del prezzo: l’una avente natura finanziaria (metodologia TIR) e l’altra di natura contabile (metodologia cost plus);


E cio con il chiaro intento di valutare se il prezzo praticato dall'impresa dominante sia sproporzionato rispetto ai costi complessivamente sostenuti per la produzione e commercializzazione del farmaco. (Tar Roma 12230/23)

Si veda il caso di vendita di farmaci a prezzi sproporzionati verso il sistema sanitario nazionale da parte di imprese titolari di Brevetti o con Autorizzazioni alla Commercializzazione di prodotti unici.


In tali casi vi sarà un intervento dell'autorità nazionale secondo i parametri sopra delineati che sarà titolata ad imporre sanzioni amministrative.



Avv Aldo Lucarelli






Avvocato esperto di antitrust

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