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Studio Legale Angelini Lucarelli
​Via Monte Velino 133 -67051 Avezzano 

Trasferimento Farmacia in altro comune, possibile?

Ci è stato chiesto se è possibile trasferire la sede di una farmacia in un comune limitrofo confinante di cui la nuova sede condivida i confini


La risposta non può che essere negativa...ma

Ed infatti in punto di diritto l’art. 13 del d.P.R. 1275/1971 - Regolamento per l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico - al comma 1 dispone:



Chi intende trasferire una farmacia da uno ad un altro locale nell'ambito della sede, per la quale fu concessa l'autorizzazione, deve farne domanda al medico provinciale…” e l’art. 1 della L. n. 362/1991 - Norme di riordino del settore farmaceutico - prevede



“Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio."


Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri.


La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.”.

Il Tar chiamato a pronunciarsi su una questione di tal genere ritiene che le suddette disposizioni normative,


siano chiare nel consentire il trasferimento unicamente in altro locale nell’ambito dello stesso territorio comunale nel quale è stata concessa l’autorizzazione.

Il trasferimento quindi è vincolato ai locali del medesimo comune ed aggiungeremmo, ai locali ricadenti nella medesima zona della pianta organica.

Considerato invece che il quesito propone una interpretazione estensiva tale da ritenere possibile il trasferimento in un diverso comune, questo deve ritenersi illegittimamente adottato.


Questione diversa invece riguarda il trasferimento all'interno della stessa regione per le farmacie soprannumerarie, che, negli anni dispari potranno farne richiesta alla Regione competente. (Art 2 co. 2 bis) secondo cui


" nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, e' consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilita' di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordinecronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche..."


Quindi possiamo concludere che a meno di avviare la procedura sopra descritta non è ammissibile il trasferimento in altro comune.

Rimane da scoprire cosa riterrà la giustizia amministrativa per quelle Unioni Montane di Comuni che abbiano delegato la geografia farmaceutica...



Si segnala recente giurisprudenza sul tema dell'impugnativa da parte del Farmacista di altro comune ed infatti:


Secondo la giurisprudenza, inoltre, “il titolare di sede farmaceutica di un Comune non sia legittimato ad impugnare la pianta organica di altro Comune, ancorché confinante, fermo restando il diritto a che le farmacie di nuova istituzione siano situate ad una distanza non inferiore a 200 metri (art. 1, comma 7, della legge n. 475/1968 e s.m.i.). In altri termini, "Il potere di individuazione della zona di competenza di una nuova sede farmaceutica, in ambito comunale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 475 del 1968, incidendo sulle zone già assegnate alle altre farmacie situate nel territorio comunale, restringe inevitabilmente l'area territoriale entro la quale i farmacisti già in esercizio possono scegliere la sede della propria attività, ma non tocca le zone di competenza delle farmacie appartenenti ad altri comuni, se non in via di mero fatto, per una maggiore concorrenza nella distribuzione dei farmaci.


Deve essere rammentato che, nella zona di competenza, il farmacista è libero di localizzare in un qualsiasi locale la propria farmacia, per cui la riparametrazione della zona può determinare una restrizione della sua libertà di impresa, giuridicamente rilevante.


Ne deriva la legittimazione ad impugnare il relativo provvedimento, per la titolarità di una posizione di interesse legittimo oppositivo, di cui è invece completamente sprovvisto il farmacista esercente il servizio in diverso Comune” (T.A.R. Ancona Marche sez. II, 29.04.2025, n. 307 e Tar Napoli 24.03.2026 n. 1995/2026).



Diritto Farmaceutico

Avv Aldo Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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