top of page

Studio Legale Angelini Lucarelli
​Via Monte Velino 133 -67051 Avezzano 

​

Farmacia in eredità: gestione, quote e conguagli tra coeredi

2 ott
Tempo di lettura: 4 min

Quando una farmacia entra in successione, non si eredita soltanto un bene economicamente rilevante. Si apre anche un intreccio tra comunione ereditaria, gestione professionale dell’attività, valutazione dell’azienda e diritti dei coeredi.


La giurisprudenza della Corte di Cassazione — in particolare Cass. n. 24361/2023, Cass. n. 2505/2022 e Cass. n. 10756/2019 — offre alcuni criteri utili per distinguere ciò che appartiene alla massa ereditaria da ciò che dipende dall’attività personale del coerede farmacista, e per comprendere come devono essere valutate quote societarie, azienda e conguagli.


Vediamo nel dettaglio i casi che possono presentarsi.


Farmacia in eredità: proprietà e gestione non coincidono


distinzione tra titolarità patrimoniale della farmacia e gestione professionale dell’attività.

Alla morte del titolare, il valore patrimoniale della farmacia può entrare nella comunione ereditaria tra i coeredi.


La gestione concreta dell’attività, invece, resta soggetta alla disciplina speciale del settore farmaceutico e ai requisiti richiesti per l’esercizio professionale.

Proprietà e gestione sono due piani diversi.
Essere coerede della farmacia non significa automaticamente poterla gestire. Nella successione occorre quindi separare il diritto sul valore patrimoniale dell’attività dai requisiti necessari per la conduzione professionale.

Questa distinzione è decisiva anche quando si deve stimare il bene in sede di divisione ereditaria. Cass. n. 24361/2023 ha infatti posto l’accento sul valore della farmacia al momento dell’apertura della successione e sulla necessità di distinguere l’incremento patrimoniale riconducibile al lavoro e alle capacità gestionali del coerede farmacista che abbia proseguito l’attività.



In altri termini, l’aumento di valore prodotto dall’attività personale del coerede professionista non può essere automaticamente distribuito tra tutti gli eredi come se derivasse esclusivamente dal bene ereditato.

Su successione, legittima e attribuzioni testamentarie può essere utile anche l’approfondimento Farmacia, successione, eredità e legato.


Assegnazione della farmacia e conguaglio agli altri coeredi


Quando, in sede di divisione, la farmacia viene assegnata a uno solo dei coeredi, può sorgere l’obbligo di corrispondere agli altri un conguaglio in denaro per riequilibrare le rispettive quote.


Secondo Cass. n. 24361/2023, il conguaglio ha natura di debito di valore e nasce al momento dello scioglimento della comunione.


Farmacia in eredità: gestione, quote e conguagli tra coeredi
Farmacia in eredità: gestione, quote e conguagli tra coeredi

La somma deve quindi essere determinata tenendo conto della rivalutazione monetaria.

Il conguaglio non è un semplice debito nominale. La sua funzione è ristabilire l’equilibrio tra le quote ereditarie nel momento in cui il bene viene attribuito a uno dei condividenti.

La stessa pronuncia ha affrontato anche il tema degli interessi. In particolare, non sono dovuti interessi compensativi sulla somma rivalutata quando gli altri coeredi non abbiano avuto il possesso e il godimento comune della farmacia.

Resta invece distinto il diritto al rendiconto dei frutti e degli utili netti eventualmente maturati durante la gestione, così come può porsi il tema degli interessi corrispettivi sulle somme che risultino effettivamente dovute a tale titolo.

Per un altro profilo successorio legato alla titolarità della farmacia si può leggere Farmacia: quando l’eredità esclude i medici.


Farmacia, donazioni, collazione e quote societarie


Il quadro diventa ancora più delicato quando il titolare, prima della morte, abbia trasferito ai discendenti quote societarie o parti dell’azienda-farmacia.


In sede di collazione è essenziale individuare con precisione che cosa sia stato donato.


La Cassazione distingue infatti la cessione di quote societarie dalla cessione dell’azienda o di una quota d’azienda.

Le quote di una società titolare di farmacia sono considerate beni mobili e ricadono nella disciplina dell’art. 750 c.c. Esse attribuiscono al socio un diritto personale di partecipazione alla società e non un diritto reale diretto sui singoli beni che compongono il patrimonio sociale.

Quote societarie e azienda non sono la stessa cosa. La distinzione cambia le regole applicabili alla collazione e incide sul metodo con cui il valore trasferito deve essere ricostruito in sede successoria.

Ciò non significa, però, che il patrimonio della società sia irrilevante.


La pronuncia della Cass. n. 2505/2022 chiarisce che, nella valutazione delle quote, occorre considerare le diverse componenti patrimoniali della società, compreso il valore dell’azienda farmaceutica, l’avviamento e la futura redditività dell’impresa.


Il tema è vicino a quello della scelta tra trasferimento di partecipazioni e trasferimento dell’azienda, approfondito nell’articolo Acquistare una farmacia: quote o ramo d’azienda?.


Eredità: Quando viene trasferita l’azienda-farmacia


Diversa è l’ipotesi della donazione dell’azienda o di una quota d’azienda riferita a una farmacia individuale.


In questo caso assume rilievo la disciplina dell’art. 746 c.c. La quota d’azienda rappresenta infatti la misura della contitolarità sul complesso organizzato dei beni che formano l’azienda, considerata come universitas rerum.


Quando la collazione avviene per imputazione, la valutazione deve quindi riguardare il valore dell’azienda nel suo complesso al momento dell’apertura della successione, e non la somma separata dei valori di arredi, merci, attrezzature o altri singoli beni.


Leggi il blog in diritto farmaceutico



La pronuncia della Cass. n. 10756/2019 ha ribadito proprio questo criterio: ciò che conta è il valore dell’organizzazione aziendale come unità economica, non il valore atomistico dei singoli elementi che la compongono.



Nella farmacia il valore non è la semplice somma dei beni. Avviamento, organizzazione e capacità reddituale possono incidere in modo determinante sulla stima dell’azienda e, di riflesso, sui rapporti economici tra coeredi.

Un ulteriore approfondimento sul passaggio generazionale delle partecipazioni è contenuto in La retrodonazione della farmacia.


Farmacia in eresie, cosa emerge dalle decisioni della Cassazione


Dalle pronunce richiamate emerge una linea interpretativa coerente.


Da una parte, occorre evitare che il lavoro personale del coerede farmacista venga confuso con il valore della farmacia caduta in successione.

Dall’altra, è necessario ricostruire con precisione l’oggetto delle precedenti attribuzioni patrimoniali, distinguendo tra partecipazioni societarie e azienda.

Il punto centrale è che la farmacia, quando entra in una successione, non può essere trattata come un bene indifferenziato. La sua disciplina richiede di coordinare regole ereditarie, struttura societaria, valore dell’avviamento e requisiti professionali.


Conclusione


La successione di una farmacia richiede quindi una verifica su più livelli:


chi è titolare dei diritti ereditari,

chi può gestire l’attività,

quale valore deve essere attribuito alla farmacia,

come devono essere calcolati i conguagli e

quale disciplina si applica alle donazioni effettuate in vita.

Le sentenze Cassazione citate (n. 24361/2023, Cass. n. 2505/2022 e Cass. n. 10756/2019) mostrano che


la soluzione dipende soprattutto dalla corretta qualificazione giuridica del bene trasferito e dal momento al quale deve essere riferita la sua valutazione.

Per questo, nelle successioni che coinvolgono una farmacia, è opportuno ricostruire fin dall’inizio la struttura proprietaria e societaria, i trasferimenti avvenuti in vita, la gestione successiva all’apertura della successione e gli eventuali incrementi di valore riconducibili all’attività personale di uno dei coeredi.


Hai un caso? Visita il blog o contattaci



Avv Aldo Lucarelli

Studio Legale Angelini Lucarelli


Commenti


Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

www.studiolegaleoggi.com/privacy

  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page