SNA 12, il «quiz fantasma»: un punto per tutti basta a salvare la preselettiva?
Concorso SNA, bug e ricorsi, questioni già affrontate negli anni passati... ma ogni anno è a sè vediamo il perché e cosa è accaduto nella prova di Ottobre 2026.
Il malfunzionamento informatico nella preselezione del 12° corso-concorso SNA del 6 ottobre 2026 è un fatto riconosciuto dall'Amministrazione. La Commissione ha neutralizzato una domanda attribuendo un punto a tutti i partecipanti. Ma il vero nodo giuridico non è soltanto il punteggio: è verificare se il tempo perso, le condizioni di svolgimento e la disciplina del bando siano stati rispettati. Ecco cosa risulta dagli atti ufficiali, quali norme si applicano e quando può avere senso valutare un ricorso.
Il fatto: una domanda senza testo corretto e una neutralizzazione successiva
La prova preselettiva del 12° corso-concorso selettivo SNA, destinato a 73 allievi per il reclutamento di 61 dirigenti, si è tenuta il 6 ottobre 2026 in un'unica sessione, contestualmente nelle sedi di Catania, Cagliari, Napoli, Roma e Verona. Erano previsti 90 minuti per rispondere a 60 quesiti. Secondo i dati pubblicati dalla Scuola nazionale dell'amministrazione hanno partecipato 7.675 candidati.

La società incaricata con comunicazione trasmessa questo pomeriggio, ha rappresentato che “nel corso della prova preselettiva svoltasi in data odierna è stata rilevata una criticità di natura software. La criticità è stata prontamente presa in carico e sono in corso le opportune verifiche tecniche; sarà cura della scrivente trasmettere, all’esito, una relazione di approfondimento contenente la ricostruzione dell’accaduto, le cause della criticità e le misure adottate”.
La comunicazione in questione è stata acquisita dalla Commissione esaminatrice del concorso, che si è prontamente riunita per analizzare l’accaduto e per valutare eventuali misure da adottare al fine di garantire par condicio e trasparenza nella correzione della prova preselettiva. (comunicazione)
Con il comunicato del 7 ottobre la SNA ha precisato la natura dell'anomalia: un quesito di diritto amministrativo riferito all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 non presentava il testo corretto e, in sua vece, poteva comparire il testo di un altro quesito, anche variando in occasione di nuove visualizzazioni. Le opzioni di risposta rimanevano dunque scollegate dal testo mostrato.
La Commissione, richiamando il verbale n. 5 del 7 ottobre, ha dichiarato non valutabile quella domanda, ha mantenuto valide le altre 59 e ha attribuito a ogni candidato un punto per il quesito neutralizzato, indipendentemente dalla risposta. La SNA riferisce che Formez ha verificato un campione significativo di prove e sostiene che la soluzione non abbia alterato l'ordine della graduatoria.
La ricostruzione deve partire dai documenti, non dalle voci: si leggano il comunicato ufficiale SNA del 7 ottobre e il precedente comunicato del 6 ottobre, che attestano l'anomalia e il rimedio deliberato.
La norma centrale: articolo 6, comma 9, del bando SNA 12
«In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento.»
È il contenuto dell'articolo 6, comma 9, del bando del 20 marzo 2026. La disposizione non si limita a prevedere una generica possibilità di intervento: stabilisce il recupero del tempo quando un malfunzionamento della strumentazione informatica ritardi o impedisca lo svolgimento della prova. Il testo richiede però di accertare il presupposto concreto, ossia il ritardo o l'impedimento, e di determinarne la durata.
Nel caso SNA 12, il difetto non viene descritto come un semplice quesito giuridicamente discutibile, bensì come un'anomalia software della visualizzazione. È dunque ragionevole interrogarsi sull'applicazione del comma 9, senza dare per automaticamente dimostrato che ogni candidato abbia perso lo stesso numero di minuti.
Se un concorrente ha tentato ripetutamente di leggere o risolvere una domanda incomprensibile, ha chiesto assistenza o ha atteso istruzioni, il tempo potrebbe essere stato sottratto agli altri quesiti. È proprio questo possibile pregiudizio temporale che l'attribuzione postuma di un punto non affronta direttamente.
Concorso Sna 12 Il tempo perduto è un pregiudizio diverso dal punteggio
Il punto attribuito a tutti non restituisce il tempo speso per comprendere un quesito impossibile da risolvere o per richiedere assistenza. Il tema giuridico è l'articolo 6, comma 9, del bando: occorre accertare se il difetto informatico abbia ritardato o impedito lo svolgimento della prova e per quanto tempo. Verbali e dati tecnici, se disponibili, sono determinanti. La violazione di una regola comune può sostenere un ricorso collettivo se le posizioni sono omogenee; la concreta perdita di minuti e la sua incidenza sulla prova meritano però una ricostruzione individuale.
Il riferimento testuale da controllare è il bando ufficiale, articolo 6, comma 9, da leggere congiuntamente ai commi 5, 6, 7 e 8 dello stesso articolo.
Sessanta domande previste, cinquantanove valutate: perché non basta dire che tutti hanno avuto un punto
L'articolo 6, comma 5, del bando prevede un test composto da 60 quesiti e ne ripartisce il contenuto per competenze e materie, comprese cinque domande di diritto amministrativo. Dopo la neutralizzazione, la selezione è stata di fatto determinata dalle risposte a 59 quesiti valutabili, con un punto attribuito indistintamente per il sessantesimo.
Sul piano aritmetico l'argomento della SNA va riconosciuto: aggiungere lo stesso punto a tutti, a parità degli altri dati di correzione, non modifica le distanze tra i punteggi né il relativo ordinamento. Pertanto non è rigoroso sostenere che la sola attribuzione uniforme abbia necessariamente manipolato la graduatoria.
Sul piano giuridico, però, il problema è diverso.
I concorrenti hanno ricevuto e utilizzato lo stesso tempo utile per risolvere le restanti 59 domande? L'anomalia è stata gestita in modo omogeneo nelle diverse aule?
Ci sono state interruzioni, indicazioni o attese che abbiano inciso sui minuti disponibili?
Questi elementi non si risolvono mediante una semplice somma di un punto al punteggio di ciascuno.
Un'ulteriore questione, da sottoporre al vaglio del giudice e non da presentare come già risolta, è se la variazione del numero di quesiti effettivamente selettivi abbia inciso sulle caratteristiche della prova fissate dalla lex specialis. È un motivo da argomentare insieme alle altre irregolarità, non una causa di annullamento automatico.
Par condicio: il principio di uguaglianza nelle condizioni effettive dell'esame
Il fondamento generale è l'articolo 97 della Costituzione, che presidia imparzialità e buon andamento dell'amministrazione. L'articolo 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 richiede procedure di reclutamento imparziali e meccanismi oggettivi e trasparenti. Il d.lgs. n. 165/2001, articolo 28, inquadra inoltre l'accesso alla dirigenza e il corso-concorso SNA.
Da tali disposizioni non deriva che ogni minimo inconveniente tecnico annulli un concorso. Discende, però, la necessità che la selezione si svolga secondo regole conoscibili e condizioni comparabili. Il bando integra queste garanzie precisando il numero dei quesiti e il rimedio temporale in caso di malfunzionamento.
Per contestare efficacemente la par condicio occorre passare dall'anomalia astratta a fatti verificabili:
Concorso Sna 12 - Indicazioni d'aula differenti: la par condicio va verificata nei fatti
Si può ipoteizzare che alcuni candidati abbiano ricevuto subito l'indicazione di lasciare in bianco la domanda mentre altri siano rimasti in attesa di istruzioni o abbiano subito interventi più lunghi.
Non sono circostanze ufficialmente accertate e non vanno date per vere senza riscontri. Se documentate, potrebbero incidere sull'uniformità delle condizioni ai sensi dell'articolo 97 Cost. e dell'articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001.
Un ricorso collettivo Tar può riunire posizioni davvero coincidenti; una gestione peculiare di singola aula o postazione può invece richiedere una domanda individuale.
Quanto è durato il problema per il singolo candidato?
Quali comunicazioni sono state impartite?
È stato fermato il cronometro?
Sono stati concessi tempi ulteriori, eventualmente diversi tra le aule?
Le risposte dipendono dai verbali e dalle registrazioni tecniche, non dalle sole impressioni successive.
Commissione e motivazione: era sufficiente neutralizzare il quesito?
La Commissione dispone di competenze valutative e organizzative per gestire le criticità delle prove. Queste competenze, tuttavia, si esercitano nel rispetto del bando e devono trovare adeguato riscontro istruttorio e motivazionale. L'articolo 3 della legge n. 241/1990 prescrive la motivazione dei provvedimenti amministrativi, anche relativi ai concorsi pubblici, salve le eccezioni previste dalla legge.
Il comunicato del 7 ottobre indica la scelta di neutralizzare il quesito e richiama il verbale n. 5. Per valutare pienamente la legittimità dell'operazione è essenziale esaminare il verbale integrale, le relazioni tecniche e gli eventuali verbali dei comitati di vigilanza: il comunicato pubblico, da solo, non documenta ogni dettaglio di quanto accaduto nelle singole sedi.
In particolare, la circostanza che la SNA riferisca una verifica a campione non prova di per sé l'esistenza di ulteriori errori sui 59 quesiti residui; non esclude però la necessità di verifiche specifiche se emergano elementi concreti, individualizzati e documentabili.
Concorso Sna 12 - Identità del quesito neutralizzato: il dubbio richiede riscontri tecnici
Occorre verificare se il quesito al quale la Commissione ha attribuito il punto sostitutivo coincida, in ciascun elaborato rilevante, con quello effettivamente visualizzato in maniera incoerente. La comparsa di testi diversi non dimostra, da sola, l'esistenza di più quesiti guasti: può dipendere anche da un unico difetto di visualizzazione, come descritto dalla SNA. Per prospettare un errore di abbinamento o di correzione servono identificativi degli item, opzioni associate, elaborato individuale e documentazione tecnica.
Un vizio comune può essere dedotto collettivamente; un errore di calcolo specifico è più tipico del ricorso individuale.
Concorso Sna 12 Accesso agli atti: quali documenti chiedere prima del ricorso
Gli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 disciplinano l'accesso documentale per chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale. La domanda di accesso deve essere circostanziata e tenere conto dei limiti di legge e della tutela di eventuali dati personali di terzi. Nel caso SNA 12 è utile chiedere, nei limiti di ostensibilità:
Il verbale n. 5 della Commissione esaminatrice del 7 ottobre 2026 e gli atti a esso richiamati.
La relazione tecnica, le verifiche Formez e la documentazione sul difetto software.
I verbali delle sedi e dei comitati di vigilanza, con annotazioni su contestazioni, sospensioni e istruzioni.
La propria prova, l'attestato, il dettaglio dei punteggi e i dati tecnici eventualmente conservati relativi ai tempi di navigazione o alle anomalie.
Le istruzioni sulla preselezione pubblicate prima del 6 ottobre e le eventuali disposizioni impartite durante la sessione.
La SNA precisa che il candidato può scaricare la prova sostenuta e l'attestato dalla piattaforma concorsuale con SPID. La possibilità di ottenere log e documenti ulteriori va valutata alla luce della loro effettiva esistenza, conservazione e accessibilità.
Ricorso individuale o collettivo al TAR: quali differenze contano davvero
Un ricorso al giudice amministrativo può investire l'esclusione dalla fase scritta e, nei limiti del caso, gli atti presupposti della preselettiva e le decisioni assunte sul quesito. L'eventuale tutela cautelare, regolata dall'articolo 55 del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), non coincide con l'accoglimento definitivo: richiede una valutazione giudiziale dei presupposti della misura.
Il termine ordinario per l'azione di annullamento è di 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del codice del processo amministrativo, con individuazione del dies a quo in relazione alla conoscenza dell'atto concretamente lesivo. La pubblicazione degli esiti e i successivi provvedimenti richiedono quindi un controllo tempestivo; un'istanza di accesso non deve essere considerata, senza specifica valutazione, come capace di sospendere automaticamente i termini di ricorso.
Il ricorso collettivo non è la versione sempre più economica e sempre ammissibile del ricorso individuale. La giurisprudenza richiede omogeneità delle posizioni sostanziali e processuali e assenza di conflitti d'interesse anche potenziali. È particolarmente utile distinguere le posizioni di chi deduce un malfunzionamento uniforme da quelle di chi lamenta istruzioni o tempi diversi, nonché considerare la distanza individuale dalla soglia di accesso.
Il TAR Lazio, Roma, sezione II-bis, nella sentenza 10 marzo 2025, n. 4990, ha ribadito le condizioni di ammissibilità dell'impugnazione collettiva. La scelta della strategia dipende dunque dai documenti e dalla compatibilità degli interessi, non dal solo numero delle adesioni.
StudioLegaleOggi si è già occupato della questione attraverso uno specifico approfondimento sui ricorsi collettivi dinanzi al TAR, con attenzione ai rischi di inammissibilità connessi a posizioni eterogenee.
Quale risultato si può chiedere al giudice?
A seconda della posizione del singolo concorrente e dei vizi concretamente dimostrabili, la domanda giudiziale può mirare all'annullamento degli atti lesivi e alla tutela cautelare, anche in vista di una possibile ammissione con riserva alle prove successive.
In altre situazioni può porsi la questione di una nuova prova o della rinnovazione di atti della procedura. Non esiste, tuttavia, alcun automatismo tra bug riconosciuto, annullamento integrale della preselettiva e ammissione di tutti i candidati.
Per chi ha ottenuto un punteggio lontano dalla soglia, il giudizio sulla concretezza dell'interesse a ricorrere può essere più articolato; per chi è rimasto escluso per pochi decimi può assumere peso anche un'accurata ricostruzione del tempo effettivamente perso, attenzione, né l'una né l'altra situazione costituiscono, da sole, prova sufficiente per l'accoglimento.
L'esperienza dello Studio sui concorsi pubblici e sulla SNA
Il tema non è nuovo per Studio Legale Angelini Lucarelli, che attraverso il portale StudioLegaleOggi ha già esaminato le controversie dei concorsi pubblici, i limiti del ricorso collettivo e le problematiche della selezione SNA.
Questi precedenti approfondimenti costituiscono un patrimonio di analisi giuridica sul quale innestare lo studio del caso concreto, senza anticipare giudizi sull'esito di un eventuale contenzioso SNA 12.
Già nel 2023 lo Studio pubblicava «Concorso SNA: guida al ricorso», dedicato alla contestazione di quiz, punteggi e mancata ammissione alle fasi successive.
Nel 2024 lo Studio affrontava inoltre l'uso degli algoritmi nei concorsi pubblici e i relativi rischi: un quadro di analisi oggi particolarmente attuale quando un errore software incide sulla regolarità di una selezione.
Concorso Sna 12, il punto attribuito a tutti non è necessariamente la risposta a ogni problema
La vicenda SNA 12 impone di tenere distinti tre livelli ad avviso di chi scrivei:
1) l'anomalia informatica ufficialmente accertata;
2) il rimedio del punto assegnato indistintamente;
3) l'eventuale pregiudizio concreto sulla disponibilità del tempo e sull'uguaglianza delle condizioni di esame.
La neutralizzazione uniforme spiega perché, secondo l'Amministrazione, l'ordine matematico della graduatoria non sia cambiato. Non esaurisce, da sola, la verifica sul rispetto dell'articolo 6, comma 9, e degli altri principi di regolarità concorsuale.
Tre verifiche decisive per scegliere tra ricorso collettivo e individuale
1. Il tempo perduto e il recupero previsto dal bando. Una medesima violazione dell'articolo 6, comma 9, può costituire un motivo condiviso; la durata e l'incidenza del ritardo devono comunque essere ricostruite in rapporto a ciascun concorrente.
2. La gestione delle aule e l'uniformità delle istruzioni. Il vizio di par condicio presuppone difformità concrete e documentabili. Fatti, richieste e posizioni omogenei possono essere trattati insieme; episodi isolati suggeriscono una valutazione individuale o gruppi distinti.
3. La corrispondenza tra quesito difettoso e quesito neutralizzato. Prima di ipotizzare più errori va verificata tecnicamente l'identità dell'item. Un problema comune si presta a censura condivisa; un abbinamento o conteggio sbagliato riferito al singolo elaborato può giustificare un ricorso individuale.
Allora quale conclusione?
Per chi scrive il ricorso Tar collettivo è appropriato soltanto quando coincidano i presupposti essenziali, l'interesse alla tutela e le domande, senza conflitti fra ricorrenti.
Ove invece le anomalie e le conseguenze cambiano significativamente da candidato a candidato, occorre valutare ricorsi individuali oppure gruppi realmente omogenei.
Il bug ufficialmente riconosciuto non comporta da solo l'annullamento della prova né l'ammissione automatica agli scritti.
Per stabilire se vi siano presupposti di un ricorso occorre esaminare il bando, la propria prova, il punteggio, gli atti della Commissione e le circostanze verificabili della sessione.
Non basta affermare che un concorso con un bug debba essere annullato; ma non basta neppure dire che un punto uguale per tutti abbia cancellato ogni possibile lesione.
Hai partecipato alla preselettiva SNA del 6 ottobre 2026 e ritieni di aver subito un pregiudizio?
Puoi sottoporre allo Studio una ricostruzione dei fatti, il punteggio conseguito e la documentazione disponibile, per valutare l'opportunità di un approfondimento e i termini applicabili.
Avv. Aldo Lucarelli
Concorsi Pubblici
Fonti e riferimenti citati
Bando del XII corso-concorso SNA, articolo 6 (commi 5-9).
Comunicato SNA del 6 ottobre 2026 sul malfunzionamento informatico.
Comunicato SNA del 7 ottobre 2026 relativo al quesito e alla decisione della Commissione.
Avvisi ed esiti della preselettiva SNA (9 ottobre 2026).
Rassegna giurisprudenziale TAR Lazio 2025 (sentenza n. 4990/2025 sui ricorsi collettivi).
Norme richiamate: articolo 97 della Costituzione; articoli 28 e 35 del d.lgs. n. 165/2001; articoli 3 e 22-25 della legge n. 241/1990; articoli 29 e 55 del d.lgs. n. 104/2010.
Avvertenza: questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza legale sul caso individuale. Le questioni giuridiche esaminate sono ipotesi di valutazione, non accertamenti giudiziali di illegittimità della procedura.

















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