AFT e farmacie: nuove cure territoriali e l'impatto sulla pianta organica
La sanità territoriale italiana sta attraversando una fase di trasformazione. Il rafforzamento delle cure di prossimità, anche nell’ambito degli interventi sostenuti dal PNRR, punta a migliorare la presa in carico dei pazienti cronici e a contenere gli accessi impropri ai servizi ospedalieri.
In tale scenario le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) assumono un ruolo significativo, con riflessi anche sull’attività delle farmacie e sulla geografia dei servizi sanitari.
Che cosa sono le AFT e quali norme le disciplinano
Le AFT sono forme organizzative monoprofessionali della medicina convenzionata: consentono ai medici di medicina generale di coordinare attività, percorsi di cura e obiettivi assistenziali, pur conservando il rapporto fiduciario tra cittadino e medico scelto.
Non coincidono necessariamente con un edificio e non costituiscono, di per sé, un pronto soccorso.
Il loro fondamento non va ricondotto esclusivamente al decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77. La disciplina discende dalla normativa sulla medicina convenzionata e dagli Accordi Collettivi Nazionali (ACN), compreso quello ratificato il 15 gennaio 2026, successivamente integrato nel giugno 2026. Il D.M. 77/2022 definisce invece modelli e standard dell’assistenza territoriale e colloca la medicina generale integrata nell’architettura del nuovo sistema di prossimità.
Le Regioni, nel rispetto della cornice nazionale, organizzano concretamente le AFT attraverso programmazione, accordi integrativi regionali (AIR) e atti aziendali. Non è quindi corretto equiparare tutte le esperienze locali, né presumere che ogni AFT assicuri identici orari, sedi o prestazioni.
il caso Emilia-Romagna e l'attuazione delle AFT
Il 24 settembre 2026 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'avvio operativo delle AFT da ottobre del medesimo anno, in virtù dell'AIR del 2026.
Il modello annunciato prevede ambulatori collegati frequentemente alle Case della Comunità e, dal lunedì al venerdì, la presenza di medici dalle 8 alle 20.
La Regione distingue espressamente i bisogni non urgenti ma non differibili dalle emergenze, che restano di competenza dei servizi dedicati, compresi 118 e pronto soccorso.
Ne consegue che è improprio affermare che le AFT sostituiranno generalizzatamente i Centri di Assistenza e Urgenza (CAU). Eventuali rimodulazioni dei singoli servizi vanno verificate rispetto agli atti regionali e aziendali applicabili. L'AFT integra la risposta della medicina generale: non cancella il medico di famiglia e non autorizza il farmacista a indirizzare indiscriminatamente ogni problema acuto verso un ambulatorio AFT.

Farmacia dei servizi e AFT e le aree di integrazione
1. Telemedicina e monitoraggio. Le farmacie che erogano prestazioni consentite dalla disciplina sulla farmacia dei servizi, tra cui alcune attività di telemedicina, possono contribuire al monitoraggio dei pazienti. L'eventuale condivisione dei risultati con i medici dell'AFT e con il Fascicolo Sanitario Elettronico non è però automatica: dipende da interoperabilità, regole applicabili, autorizzazioni e protezione dei dati personali.
2. Orientamento dei pazienti. Il farmacista può migliorare l'informazione sull'offerta locale e indirizzare verso il canale assistenziale appropriato secondo le indicazioni dell'azienda sanitaria. L'attività non sostituisce il triage clinico e, in presenza di sintomi potenzialmente gravi, resta essenziale l'accesso tempestivo ai servizi di emergenza.
3. Prescrizioni e continuità terapeutica. Il coordinamento tra medici può migliorare la gestione delle necessità prescrittive non differibili e ridurre alcuni disagi organizzativi. Non esiste tuttavia una generale garanzia di prescrizione per dodici ore al giorno valida per ogni AFT e per qualsiasi farmaco: le modalità restano soggette alle norme prescrittive e all'organizzazione locale.
4. Aderenza alle terapie. Le farmacie possono collaborare nella prevenzione e nell'educazione sanitaria, intercettando criticità nell'assunzione dei medicinali. Segnalazioni nominative ai medici, accessi a dati o flussi di informazioni richiedono basi giuridiche adeguate, protocolli operativi e rispetto della riservatezza, tutto ciò non comporta però è di vedere il farmacista come un soggetto che controlla automaticamente tutti i mancati ritiri delle ricette.
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AFT e pianta organica: cambia il peso della zona di pertinenza della farmacia?
Il punto più rilevante ad avviso di chi scrive per il diritto farmaceutico riguarda il possibile mutamento delle condizioni territoriali nel quale opera una sede.
La concentrazione di ambulatori AFT, Case della Comunità e altri servizi può modificare i flussi degli utenti, l'accessibilità sanitaria e l'attrattività di alcune aree urbane o periferiche.
Occorre però distinguere tra bacino assistenziale di una AFT e zona della sede farmaceutica: non sono perimetri giuridicamente sovrapponibili.
La popolazione assistita dai medici di un'aggregazione non diventa automaticamente popolazione di pertinenza della farmacia vicina.
Né la creazione di un'AFT determina da sola una nuova sede, la revisione dei confini o un diritto al trasferimento.
La legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificata, mantiene al centro il parametro demografico di una farmacia ogni 3.300 abitanti, con le ulteriori condizioni di legge, e impone di perseguire un'equa distribuzione del servizio sul territorio. L'articolo 2 attribuisce al Comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti, l'individuazione delle zone per le nuove farmacie e la revisione periodica correlata alla popolazione residente. Rilevano anche le esigenze di accessibilità, in particolare nelle aree scarsamente abitate.
AFT e Casa di Comunità hanno un impatto sulla pianta organica?
Non ufficialmente ma la collocazione di una AFT o di una Casa della Comunità ad avviso di chi scrive, può essere un dato fattuale utile nell'istruttoria di pianificazione e nelle valutazioni sull'accessibilità, sulla viabilità, sui nuovi poli di servizio e sulla distribuzione della domanda.
Il suo peso concreto va però motivato, verificato rispetto ai criteri legali e coordinato con le norme regionali e con la giurisprudenza applicabile. Non può sostituire i presupposti demografici e le competenze amministrative previste dalla legge.
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Per i titolari di farmacia diventa quindi strategico monitorare gli atti di programmazione sanitaria e le revisioni delle sedi farmaceutiche, ricostruendo con dati documentabili l'impatto di eventuali nuovi poli assistenziali. La semplice vicinanza a un ambulatorio non garantisce alcuna posizione di favore.
AFT e Farmacie, la prossimità sanitaria deve dialogare con la pianificazione farmaceutica
Le AFT segnano un passaggio dalla somma di studi isolati a una medicina territoriale più coordinata. Le farmacie possono rafforzare questo modello attraverso servizi consentiti, orientamento corretto e collaborazione regolata con i professionisti sanitari.
La sfida giuridica ulteriore è evitare che la nuova mappa dei servizi sanitari evolva separatamente dalla pianificazione delle sedi farmaceutiche: i nuovi poli assistenziali non riscrivono automaticamente la pianta organica, ma possono diventare elementi istruttori da esaminare con attenzione, trasparenza e motivazione.
Avv. Aldo Lucarelli
Studio Legale Angelini Lucarelli

















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