Concessioni balneari, il 2027 diventa operativo
Gare entro giugno, titoli efficaci fino a settembre e nuovi criteri nazionali: cosa cambia per Comuni e imprese
La stagione delle proroghe generalizzate delle concessioni balneari è entrata nella fase decisiva. Il quadro oggi vigente non fissa semplicemente una nuova scadenza: costruisce un calendario amministrativo che obbliga gli enti concedenti a preparare e avviare procedure selettive, mentre il Governo lavora a un bando-tipo nazionale destinato a ridurre le differenze tra territori.
Il passaggio centrale è il 30 giugno 2027, data entro la quale, in sede di prima applicazione, dovranno essere avviate le procedure di affidamento per i titoli interessati dalla disciplina transitoria.
Le concessioni in essere continuano, in linea generale, a produrre effetti fino al 30 settembre 2027; solo in presenza di ragioni oggettive che impediscano la conclusione della gara, e con un atto motivato, il termine può essere differito per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 marzo 2028.
Il meccanismo nasce dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, profondamente riscritta dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito nella legge 14 novembre 2024, n. 166.
Nel 2026 il decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito nella legge 8 maggio 2026, n. 71, ha aggiunto un ulteriore tassello: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve predisporre uno schema di bando-tipo da sottoporre alla Conferenza unificata. Il confronto tecnico e politico con Regioni, enti locali e categorie è proseguito per tutta la primavera e l’estate 2026; al 13 luglio il MIT indicava il testo ancora in fase di definizione definitiva.
Le tre date da tenere ferme
30 giugno 2027: termine massimo, nella prima applicazione, per avviare le procedure selettive.
30 settembre 2027: termine ordinario di efficacia delle concessioni interessate dalla disciplina transitoria.
31 marzo 2028: limite massimo dell’eventuale differimento motivato, ammesso soltanto per ostacoli oggettivi alla conclusione della procedura.
La distinzione tra “avvio della gara” e “scadenza del titolo” è essenziale. L’ente concedente deve normalmente avviare la procedura almeno sei mesi prima della scadenza. Per la prima applicazione, tuttavia, il legislatore ha fissato il termine uniforme del 30 giugno 2027. Non significa che i Comuni debbano attendere quella data. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026, ha chiarito che il 30 settembre 2027 è un termine massimo e acceleratorio, non una soglia che impedisca l’assegnazione anticipata.
Se una procedura selettiva è già stata completata, l’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, la cessazione anticipata del rapporto prorogato e far decorrere il nuovo affidamento prima del termine finale.

Il cuore delle gare è già delineato dalla legge. Il bando deve indicare oggetto, ubicazione e caratteristiche dell’area, durata, canone, investimenti, eventuale indennizzo per il concessionario uscente, requisiti di partecipazione, capacità tecnico-professionale, termini di presentazione delle domande, piano economico-finanziario, criteri di aggiudicazione e schema del disciplinare. La durata della nuova concessione non può essere inferiore a cinque anni né superiore a venti e deve essere proporzionata al tempo necessario per ammortizzare e remunerare equamente gli investimenti previsti.
Non vince solo l’offerta economica
La legge impone una valutazione multidimensionale.
Oltre all’offerta economica entrano in gioco qualità dei servizi, accessibilità anche per le persone con disabilità, qualità di impianti e manufatti, valorizzazione del territorio, sostenibilità ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, occupazione giovanile, esperienza tecnica, pluralismo degli operatori e impegni occupazionali verso il personale del gestore uscente. La gara, dunque, è costruita come confronto tra progetti industriali e di servizio, non come semplice asta al rialzo.
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Per i Comuni il punto più delicato sarà trasformare i criteri legislativi in griglie di valutazione trasparenti, proporzionate e verificabili. Il bando-tipo nazionale nasce precisamente con l’obiettivo di ridurre il rischio di discipline locali disomogenee. Ma il suo percorso non è privo di tensioni istituzionali. La Regione Calabria ha impugnato davanti alla Corte costituzionale l’articolo 8 del decreto-legge n. 32 del 2026, contestando il ruolo statale nella predisposizione dello schema e rivendicando competenze regionali in materia di gestione del demanio e turismo. Il ricorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nell’agosto 2026, dimostra che alla vigilia delle gare non è ancora chiuso il confronto sui confini tra disciplina nazionale della
concorrenza e funzioni territoriali.
Sul piano operativo, intanto, l’infrastruttura amministrativa si sta aggiornando. Dal maggio 2026 il MIT ha approvato nuovi modelli per le pratiche del demanio marittimo nel SID – Il Portale del Mare. Il Ministero indica il SID come canale obbligatorio per la compilazione, la trasmissione e l’acquisizione delle istanze relative all’occupazione e all’uso del demanio marittimo.
Per gli enti locali significa che la qualità del dato, l’aggiornamento delle concessioni, la ricognizione delle aree e la corretta digitalizzazione dei fascicoli diventano elementi preliminari alla gara, non meri adempimenti informatici.
L’indennizzo resta un nodo tecnico
Quando subentra un nuovo concessionario, l’uscente ha diritto a un indennizzo a carico del subentrante. La base comprende gli investimenti non ancora ammortizzati e una componente destinata a garantire un’equa remunerazione degli investimenti realizzati negli ultimi cinque anni. Il valore deve essere determinato con perizia acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando.
La legge rinvia a un decreto MIT-MEF per i criteri di calcolo dell’equa remunerazione; nelle fonti ufficiali consultate per questa bozza non risulta un provvedimento attuativo pubblicato che abbia definitivamente chiuso il tema. La stessa legge, però, precisa che l’eventuale mancata adozione del decreto non può giustificare il mancato avvio delle procedure.
Questa è una delle aree più esposte a contenzioso. L’indennizzo deve proteggere investimenti legittimamente effettuati senza trasformarsi in una barriera economica all’ingresso. Se fosse troppo basso, il gestore uscente potrebbe contestare la perdita di valore di investimenti non recuperati; se fosse troppo elevato, il nuovo concorrente potrebbe trovarsi di fronte a un costo di accesso incompatibile con una selezione realmente aperta.
Per gli enti concedenti sarà quindi decisiva la qualità della perizia, la tracciabilità degli investimenti e la distinzione tra spese effettivamente riconoscibili e componenti non previste dalla legge.
Il fronte europeo continua a pesare sul quadro nazionale. La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-348/22 del 2023, ha ribadito che la direttiva servizi si applica alle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative e che, in presenza di scarsità delle risorse naturali, il rinnovo automatico non è compatibile con una procedura imparziale e trasparente.
La Corte ha inoltre riconosciuto che la scarsità può essere valutata combinando un approccio nazionale con una verifica concreta del territorio costiero interessato, purché i criteri siano obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati.
La procedura di infrazione europea INFR(2020)4118 non può essere considerata un capitolo chiuso. Nel dicembre 2025 la Commissione europea confermava che la procedura era ancora aperta e che il confronto con le autorità italiane proseguiva. Nel giugno 2026 il Mediatore europeo ha aperto un’indagine specifica sulla gestione della stessa procedura e ha chiesto alla Commissione di documentare i passaggi compiuti. Il dato politico-amministrativo è chiaro: la nuova disciplina italiana è chiamata non soltanto a funzionare sul piano interno, ma anche a dimostrare in concreto la sua compatibilità con i principi europei di concorrenza e libertà di stabilimento.
I Comuni sono il vero banco di prova
Il rischio principale non è più soltanto la mancanza di una legge nazionale. Il problema si sposta sulla capacità amministrativa dei singoli enti: censire correttamente i titoli, ricostruire investimenti e opere, predisporre perizie, verificare i piani di utilizzo degli arenili, definire criteri di gara non discriminatori, assicurare pubblicità e trasparenza, gestire il contenzioso e coordinare le procedure con la stagione turistica.
È plausibile che territori con strutture tecniche robuste procedano prima e che altri arrivino più vicini alla scadenza del 2027.
Un altro passaggio riguarda la tutela dell’occupazione. La legge consente di valorizzare gli impegni dell’offerente ad assumere lavoratori del concessionario uscente, in particolare quando da quell’attività deriva la principale fonte di reddito del lavoratore e del suo nucleo familiare. La continuità occupazionale non equivale però a una continuità automatica del concessionario. Il sistema tenta di separare i due piani: apertura del mercato da un lato, salvaguardia sociale dall’altro. Proprio questa separazione sarà uno dei test più delicati nella scrittura dei bandi, perché i criteri premiali devono restare compatibili con la parità di trattamento tra concorrenti.
Il 2027 non è una “nuova proroga”
Definire il 30 settembre 2027 come una semplice proroga rischia di essere fuorviante. La disciplina attuale lega quel termine a un obbligo di gara e consente l’eventuale slittamento al marzo 2028 soltanto per ragioni oggettive e motivate. Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha già chiarito che un Comune che conclude la procedura può anticipare il passaggio al nuovo concessionario. In termini gestionali, il 2027 è quindi una scadenza di transizione verso un nuovo sistema, non un punto di arrivo.
Per le imprese balneari la conseguenza è altrettanto netta. Il valore competitivo non sarà più rappresentato soltanto dalla presenza storica sul tratto di costa, ma dalla capacità di presentare un progetto economicamente sostenibile, accessibile, ambientalmente credibile e capace di generare servizi e occupazione. La disciplina consente di prendere in considerazione l’esperienza professionale, la dipendenza reddituale dalla concessione e la dimensione dell’operatore, ma questi elementi devono essere inseriti in una selezione aperta e proporzionata.
Per i potenziali nuovi entranti, invece, la variabile decisiva sarà la qualità dei bandi: chiarezza dell’indennizzo, disponibilità dei dati, certezza sulla durata, stato delle opere, costi di subentro e tempi amministrativi. Una gara formalmente aperta ma costruita su informazioni incomplete o su costi non prevedibili rischierebbe di ridurre la partecipazione e aumentare il contenzioso. Per questo il bando-tipo, pur non sostituendo la responsabilità dell’ente concedente, può diventare uno strumento cruciale per standardizzare clausole e criteri.
Conclusione
Il passaggio al 2027 segna il momento in cui il dossier balneari smette di essere prevalentemente una controversia sulle proroghe e diventa un problema di esecuzione amministrativa.
Le regole fondamentali sono già fissate: procedure selettive da avviare entro il 30 giugno 2027, efficacia transitoria dei titoli fino al 30 settembre, durata dei nuovi affidamenti tra cinque e venti anni, criteri di valutazione articolati, indennizzo dell’uscente e possibilità di un differimento eccezionale fino al 31 marzo 2028. Restano però nodi applicativi significativi: definizione finale del bando-tipo, quantificazione dell’indennizzo, coordinamento tra Stato e Regioni, capacità tecnica dei Comuni e gestione del contenzioso.
La vera misura della riforma sarà quindi la qualità delle gare. Un sistema uniforme, trasparente e prevedibile può dare certezza agli operatori, aprire il mercato senza disperdere investimenti e competenze e rendere più leggibile l’uso di un bene pubblico particolarmente sensibile. Al contrario, bandi tardivi o incoerenti rischierebbero di trasferire l’incertezza dalle
proroghe ai ricorsi.
Per amministrazioni e imprese il tempo utile per prepararsi non è il 2027: è già iniziato.
Avv Aldo Lucarelli
Studio legale Angelini Lucarelli
















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