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Esposto all’Ordine dei Farmacisti: quando una segnalazione diventa sanzione disciplinare

Esposto all’Ordine dei Farmacisti: quando una segnalazione diventa sanzione disciplinare

26 minuti fa
Tempo di lettura: 5 min

Farmacisti: quando una segnalazione diventa sanzione disciplinare


Un esposto presentato da un cittadino, da un collega o da un’autorità sanitaria può portare a verifiche disciplinari nei confronti del farmacista.


Ma la segnalazione non è una prova di colpevolezza, né rende inevitabile una sanzione.


Per comprendere quando l’Ordine possa intervenire occorre distinguere notizia del fatto, istruttoria, contestazione, giudizio e motivazione della decisione.


Esposto all’Ordine dei Farmacisti: chi può presentarlo e quali effetti produce


La notizia di una possibile violazione può emergere da un esposto di un cliente, di un collega, da verbali ASL o NAS, da comunicazioni dell’autorità giudiziaria oppure da accertamenti acquisiti d’ufficio.


L’esposto è una fonte informativa: deve essere valutato per concretezza, attendibilità e rilevanza professionale.


Chi segnala non ha il potere di far aprire automaticamente il procedimento e non acquisisce la qualità di parte del giudizio disciplinare.

Una denuncia generica, una ricostruzione unilaterale o una controversia commerciale non possono essere trattate come prova definitiva.


Occorre verificare documenti, date, persone coinvolte, norme applicabili e possibili spiegazioni alternative.


L’istruttoria della pratica quindi assume un ruolo decisivo volto a verificare la fondatezza della segnalazione.


Ecco quindi che la segnalazione può concludersi senza addebiti quando non emergono presupposti sufficienti a portare avanti l’istruttoria contro il farmacista.


Dalla verifica preliminare al procedimento: chi istruisce e chi giudica


Il D.Lgs.C.P.S. 233/1946, come modificato dalla legge 3/2018, prevede la separazione della funzione istruttoria da quella giudicante e disciplina gli uffici istruttori di albo.


Questi acquisiscono gli elementi e sottopongono all’organo giudicante documentazione e motivazioni per il proscioglimento o l’apertura del procedimento, formulando, in quest’ultimo caso, il profilo di addebito.


Le disposizioni del D.P.R. 221/1950 vanno lette in coordinamento con la riforma e con la disciplina applicabile.

L’art. 39 del D.P.R. 221/1950 disciplina la verifica sommaria e le garanzie della contestazione: la comunicazione deve indicare circostanziatamente gli addebiti, consentire la visione degli atti e le controdeduzioni nel termine previsto e indicare la seduta.


Il farmacista deve poter comprendere precisamente di quali fatti rispondere. Una richiesta di chiarimenti non equivale, di per sé, a una sanzione.



Una singola infrazione basta per una sanzione?


Sì, una condotta isolata può essere disciplinarmente rilevante: non esiste un obbligo generale di perdonare la prima violazione o di precedere ogni sanzione con un richiamo informale.


Tuttavia non ogni errore o disservizio integra automaticamente un illecito.


Si devono accertare fatto, riferibilità personale, norma violata, volontarietà e gravità, oltre alle circostanze del caso.


La reiterazione è un criterio di graduazione, non un requisito universale per procedere.


Hai un caso? Contattaci



Per esempio, una dispensazione contestata come irregolare richiede di identificare il medicinale, il regime prescrittivo, la documentazione e le eventuali deroghe normative.


L’assenza di danno al paziente non esclude sempre l’illecito, ma può incidere sulla valutazione della gravità.


Avvertimento, censura, sospensione e radiazione: le quattro sanzioni


L’art. 40 del D.P.R. 221/1950 prevede:


1) avvertimento, ossia diffida formale a non ripetere la mancanza;


2) la censura, dichiarazione di biasimo;


3) la sospensione disciplinare ordinaria dall’esercizio professionale da uno a sei mesi, salve le ipotesi speciali;


4) la radiazione dall’Albo, per le condotte che ne integrano i presupposti.


Gli articoli successivi contemplano anche fattispecie particolari di sospensione e radiazione di diritto, da valutare secondo la disciplina vigente.


Non esiste una tabella automatica che associ ogni irregolarità a una pena predeterminata.


Una precedente sanzione può aggravare il giudizio, ma non è condizione necessaria per la censura o per misure più severe.


La sospensione professionale può incidere sulla direzione e sulla continuità del servizio della farmacia: gli effetti sulla titolarità e sull’autorizzazione vanno però esaminati separatamente, secondo le norme applicabili.


Che cosa deve accertare e motivare concretamente l’Ordine per sanzionare legittimamente?


La decisione disciplinare non può limitarsi a riprodurre il contenuto dell’esposto o del verbale ispettivo.


Deve ricostruire i fatti specifici, collocarli nel tempo, individuare gli elementi documentali e testimoniali attendibili e spiegare perché le contestazioni siano provate.


Deve inoltre attribuire la condotta proprio al farmacista incolpato, distinguendo i suoi compiti da quelli del titolare, del direttore e dei collaboratori.


Occorre poi indicare quale obbligo professionale, disposizione di legge o regola deontologica sia stato violato e chiarire il nesso tra comportamento accertato e precetto applicabile.


L’organo giudicante deve considerare la volontarietà della condotta, il contesto operativo, l’eventuale reiterazione, il rischio o pregiudizio concretamente prodotto e le circostanze attenuanti o aggravanti.


Deve confrontarsi con le difese pertinenti, specialmente con i documenti che smentiscono o ridimensionano l’addebito.


Infine deve motivare la scelta della specifica sanzione:


perché il fatto giustifica una censura anziché un avvertimento?

Perché una sospensione è proporzionata, e perché proprio quella durata?

Per una radiazione, quali elementi rendono la condotta incompatibile con la dignità professionale?

Il giudizio di proporzionalità non è una formula di stile: deve emergere da ragioni verificabili, coerenti con i fatti accertati e con i criteri di volontarietà, gravità e reiterazione indicati dalla legge.

Una motivazione stereotipata, una contestazione vaga, l’omesso esame di una difesa decisiva o la confusione tra responsabilità della farmacia e responsabilità personale dell’iscritto possono costituire punti centrali della contestazione del provvedimento, da valutare caso per caso.


Verbale ASL o NAS: illecito amministrativo e illecito disciplinare non coincidono


Un’ispezione può documentare una violazione amministrativa, un fatto potenzialmente penale o un comportamento deontologicamente rilevante.


Le tre valutazioni hanno presupposti e finalità differenti. Un’irregolarità riscontrata nell’esercizio commerciale non dimostra da sola la responsabilità personale di ogni farmacista presente.


L’Ordine deve verificare il ruolo effettivo dell’incolpato, i poteri di controllo, le istruzioni impartite e la sua concreta partecipazione ai fatti.


Diritti di difesa, audizione e assistenza legale


Il farmacista ha interesse a ottenere tempestivamente gli atti pertinenti, ricostruire la cronologia, conservare ricette, registri, turni e comunicazioni, presentare controdeduzioni e chiedere di essere sentito nei modi previsti.


Attenzione a un dettaglio spesso trascurato: l’art. 45 del D.P.R. 221/1950 prevede la comparizione personale dell’incolpato, resta possibile ottenere consulenza legale per la preparazione della difesa e verificare le regole procedurali concretamente applicabili.


Ricorso alla CCEPS: termini ed effetto sospensivo


Contro il provvedimento disciplinare è previsto il ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS).


L’art. 53 del D.P.R. 221/1950 indica il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione e prevede l’effetto sospensivo del ricorso dell’interessato contro i provvedimenti disciplinari, con le eccezioni degli artt. 42 e 43.


Contro la decisione della CCEPS è possibile ricorrere in Cassazione sebbene il ricorso in Cassazione non comporta di per sé un nuovo giudizio completo sui fatti.


Che cosa fare dopo una segnalazione o una convocazione


Prima di rispondere, é determinare identificare sin da subito l’atto ricevuto: una semplice richiesta di informazioni, o una contestazione, una convocazione per chiarimenti o una decisione.


Verificare le date, i termini, l’organo competente e l’esatta descrizione dei fatti.


Evitare quindi risposte impulsive; acquisire e preservare documenti, distinguere le responsabilità individuali e formulare difese aderenti agli addebiti.


Se è già intervenuta una sanzione, valutare subito termini e condizioni dell’impugnazione.


Leggi i nostri Approfondimenti di diritto farmaceutico








Conclusione: il potere disciplinare richiede prove, contraddittorio e proporzionalità


L’Ordine tutela la professione e la fiducia dei cittadini, ma esercita un potere che incide direttamente sul lavoro del farmacista.


Proprio per questo, la segnalazione deve essere verificata, l’addebito deve essere preciso e la sanzione deve poggiare su fatti accertati e su una motivazione individualizzata.

La gravità non si presume dalla provenienza dell’esposto, nemmeno quando esso proviene da un’autorità ispettiva.


Per il farmacista, la tutela più efficace nasce dalla conoscenza degli atti e da una difesa documentata fin dalle prime fasi.


Per l’Ordine, una decisione legittima non è semplicemente severa: è una decisione dimostrabile, motivata e proporzionata.


Hai un caso? Leggi il blog consulta i casi svolti o contattaci.



Avv. Aldo Lucarelli

Studio Legale Angelini Lucarelli.



Il presente articolo ha finalità informative e non sostituisce la valutazione professionale del caso concreto.

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Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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