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Farmacisti, i provvedimenti disciplinari e le conseguenze operative.

Farmacisti: i provvedimenti disciplinari e le conseguenze e correlazioni con la farmacia.


I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti.





Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica.


Le sanzioni disciplinari dei Farmacisti sono:


1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;


2) la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;


3) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi


4) la radiazione dall'Albo.




La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli articoli 446 (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti) 548 (istigazione all'aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa di diritto la radiazione dall'Albo.


Importano parimenti la radiazione di diritto dall'Albo:


a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata;


b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale;


c) l'applicazione della misura di sicurezza


La radiazione nei casi preveduti dal presente articolo, è dichiarata dal Consiglio.


Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione:


a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;


b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli articoli 140 e 206 del Codice penale;


c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;


d) l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive


e) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive, prevedute nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche - espulsione dello straniero dallo Stato).



Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata.


Rapporti dei provvedimenti disciplinari dei Farmacisti con il procedimento penale


il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.


E' altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, il sanitario a carico del quale siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o l'ammonizione.


Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria; quindi viene sentito, ove sia presente, l'incolpato.


L'incolpato deve comparire personalmente.


Non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, il Consiglio non ritenga necessario il loro intervento.


Chiusa la trattazione orale ed allontanato l'incolpato, il Consiglio decide.


Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.


Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:


a) il giorno, mese ed anno;


b) i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;


c) i giudizi esaminati e le questioni trattate;


d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento.


I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.


Contro la decisione del Consiglio é possibile ricorrere alla Commiasione Centrale e quindi in ultima istanza in Cassazione.

Il procedimento disciplinare può avere riflessi di carattere amministrativo sullautorizzazione della farmacia stessa, ove vada ad inficiare i requisiti della stessa autorizzazione,il tutto secondo la discrezionalità della pubblica amministrazione che procede.

Come abbiamo visto in un recente caso (clicca qui) il procedimento disciplinare può comportare la sospensione della autorizzazione della farmacia ove ciò sia connesso con le preadrizioni in tema di autorizzazione e siano indicate in motivazione le censure.

Con il procedimento penale invece vi é una correlazione valutata dall'ordine di appartenenza anche se non sono pochi i richiami operati in relazione alle norme penali.

Ecco quindi che I provvedimenti disciplinari si muovono in una area vasta ben oltre il solo rapporto professionale.







(In narrativa sono richiamati i principali articoli deontologici, non costituisce consulenza)

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