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Associazione tra farmacisti, cosa accade in caso di omessa risposta al concorso?

Siamo ai titoli di coda del #Concorso #Farmacie, quello straordinario che il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 aveva avviato un decennio fa.


E' arrivata poi la Legge n. 19/2017, ed ha stabilito che la graduatoria regionale deve essere utilizzata per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato dalla Regione, ed a titolo esemplificativo nel Lazio tale data risale al 6 aprile 2016.


Tenuto conto della sospensione Covid di 83 giorni dei termini per i procedimenti amministrativi di cui all’art. 103 del D.L. n. 18 /2020 e all’art. 37 del D.L. 23/2020, la graduatoria potrà essere utilizzata per gli interpelli successivi fino al 28 giugno 2022.


Questo il principio, ma ci è giunta però una domanda:

Cosa accade se ad aver partecipato al concorso sia stata una associazione di farmacisti, ed il referente, quello incaricato dei rapporti esterni, non abbia risposto alla PEC di interpello regionale?

Associazione tra farmacisti, cosa accade in caso di omessa risposta al concorso?


Attenzione che "L'omessa risposta all'interpello comporta l'esclusione dal concorso." questo è l'avvertimento contenuto in tutti gli interpelli Regionali.


Quindi il mancato controllo della PEC o la mancata accettazione comporterà una automatica esclusione dal Concorso, con buona pace per tutti coloro che avrebbero voluto "accettare" la sede ma dopo quasi un decennio di attesa hanno perduto "colposamente" della chance.


E ci chiediamo, quali conseguenze per l'associato farmacista referente?

Abbiamo già detto della "sanzione" sulla esclusione alla procedura concorsuale, rimane però aperta un'altra questione ancor piu' delicata, cosa accade se ad aver "perduto" la possibilità di accettazione sia stato il referente di una candidatura fatta in modo associato?



Associazione tra farmacisti, cosa accade in caso di omessa risposta al concorso?

In tali casi è configurabile una responsabilità dell'associato #referente che in modo imprudente non abbia controllato la PEC di riferimento ed abbia quindi omesso ogni dovuto controllo della fase concorsuale.


A ciò si aggiunga della possibilità di una responsabilità per "omessa informazione" circa lo svolgimento della procedura concorsuale, nel senso che l'associato - che ha delegato le attività al referente - manterrebbe un diritto ad essere informato circa l'andamento del concorso.



In tali ipotesi quindi sarebbe configurabile una responsabilità da "perdita di chance", o ancora peggio una violazione degli obblighi nascenti da un contratto di mandato, appunto, un mandato tra Associato Referente ed Associato semplice.


Ricordiamo però che la responsabilità del mandatario è attenuta nei casi in cui tale attività sia stata espletata "gratuitamente".

Associazione tra farmacisti, cosa accade in caso di omessa risposta al concorso?


Ad avviso di chi scrive infatti si potrà applicare la disciplina dell'artt. 1703 e 1710 del codice civile, ai sensi del quale il mandatario (associato referente) è tenuto a eseguire il mandato ricevuto dagli altri associati, con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

Ecco quindi che appare configurabile un contratto di mandato tra Associati e Associato Referente, il ché imporrebbe all'associato referente di agire con la diligenza del buon padre di famiglia.


Associazione tra farmacisti, cosa accade in caso di omessa risposta al concorso?

A ciò si aggiunta una ulteriore precisazione, l'associato referente quale mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato. Appare quindi configurabile anche un "obbligo informativo" che l'associato referente avrebbe nei confronti degli altri associati, per cosi dire "semplici" i quali hanno delegato detta funzione "capofila" al referente dell'associazione.


Sono queste ipotesi di scuola che però sembrano sempre piu' attuali nell'attuale panorama concorsuale che impone obblighi formali a carico dei partecipanti, a distanza di quasi un decennio dalla indizione del concorso.




Diritto Farmaceutico e gestione societaria della Farmacia

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